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Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 – Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commissione

(Causa T-215/14)1

(«Ricorso di annullamento – Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio – Adeguamento delle conclusioni – Ricorso parallelo avverso la nuova decisione – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz e K. Gruszecka-Spychała, avvocati), e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (rappresentanti: inizialmente T. Koncewicz e K. Gruszecka-Spychała, successivamente P. Rosiak, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Inizialmente, una domanda di annullamento della decisione 2014/883/UE della Commissione, dell’11 febbraio 2014, elativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU L 357 del 12.12.2014, pag. 51) nonché, successivamente, domanda di annullamento della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) – Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU L 250, pag. 165), che sostituisce la decisione 2014/883.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Gmina Miasto Gdynia e dalla Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. Z o.o. per quanto riguarda il procedimento principale.

La Gmina Miasto Gdynia e la Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per quanto riguarda il procedimento sommario.

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 175 del 10.6.2014.