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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) l’11 gennaio 2024 – Procedimento penale a carico di CH

(Causa C-15/24, Stachev 1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parte nel procedimento penale principale

CH

Questioni pregiudiziali

1)    Se sia compatibile con l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, se il giudice che esamina la questione dell’esistenza di un fondato sospetto della partecipazione dell’imputato al reato contestatogli al fine di decidere sull’adozione o sull’esecuzione di una misura cautelare adeguata, venga privato, sulla base di una normativa e della giurisprudenza nazionali, della possibilità di valutare se le prove siano state acquisite in violazione del diritto dell’imputato di avvalersi di un difensore ai sensi di tale direttiva, allorché questi è stato indagato e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia.

2)    Se sia osservato il requisito del rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 qualora il giudice che esamina la questione dell’adeguatezza della misura cautelare tenga conto, nella formazione del proprio intimo convincimento, di prove acquisite in violazione delle prescrizioni della direttiva, allorché la persona è stata indagata e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia.

3)    Se l’esclusione di prove acquisite in violazione della direttiva 2013/48 da parte del giudice, il quale, nonostante le istruzioni di senso contrario di un giudice di grado superiore, esamina la questione dell’adeguatezza della misura cautelare, si ripercuota negativamente sui requisiti di un processo equo sanciti dall’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafi 1 e 2 della Carta, e faccia sorgere dubbi sull’imparzialità del giudice.

4)    Se la possibilità, prevista all’articolo 3, paragrafo 6), lettera b), della direttiva 2013/48, di derogare temporaneamente, in circostanze eccezionali, nella fase che precede il processo, al diritto di avvalersi di un difensore, ove vi sia la necessità imperativa di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, esplichi effetti diretti nello Stato membro dell’Unione interessato, qualora tale disposizione non sia stata recepita nel suo ordinamento giuridico nazionale.

5)    Se siano salvaguardate le garanzie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con il considerando 39 della direttiva 2013/48, qualora esista effettivamente una rinuncia scritta di un indagato al diritto di avvalersi di un difensore, ma l’indagato sia analfabeta e non sia stato informato in merito alle possibili conseguenze della rinuncia, e affermi successivamente dinanzi al giudice di non essere stato a conoscenza del contenuto del documento da lui firmato al momento della limitazione del suo diritto di libera circolazione da parte delle autorità di polizia.

6)    Se la rinuncia ad essere assistito da un difensore, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2013/48, espressa da un indagato al momento del suo arresto liberi le autorità dall’obbligo di informarlo immediatamente prima dell’esecuzione di ogni ulteriore atto d’indagine che abbia luogo con la sua partecipazione in merito al diritto di avvalersi di un difensore e alle possibili conseguenze di un’eventuale rinuncia.

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1 . Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU  2013, L 294, pag. 1.