Language of document : ECLI:EU:T:2012:274

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

4 giugno 2012 (*)

«Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di forniture — Gara d’appalto — Digitalizzazione del servizio pubblico di radiodiffusione del Montenegro — Decisione di assegnazione dell’appalto adottata dalla delegazione dell’Unione in Montenegro — Assenza di legittimazione passiva della convenuta — Irricevibilità»

Nella causa T‑395/11,

Elti d.o.o., con sede in Gornja Radgona (Slovenia), rappresentata da N. Zidar Klemenčič, avvocato,

ricorrente,

contro

Delegazione dell’Unione europea in Montenegro, rappresentata inizialmente da N. Bertolini, in qualità di agente, successivamente da J. Stuyck e A.‑M. Vandromme, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione del capo della delegazione dell’Unione in Montenegro del 21 marzo 2011, che respinge l’offerta della ricorrente per l’appalto della fornitura di apparecchiature destinate alla digitalizzazione del sistema radiotelevisivo pubblico del Montenegro e assegna, correlativamente, il suddetto appalto ad un’altra società e, in subordine, una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore) e dal sig. A. Popescu, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 14 settembre 2010, in relazione ad un progetto intitolato «Assistenza alla digitalizzazione del sistema radiotelevisivo pubblico del Montenegro — fornitura di apparecchiature, Montenegro», veniva pubblicato un bando di gara per la stipulazione di un contratto di fornitura di apparecchiature, nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2010/S 178‑270613), con il riferimento EuropeAid/129435/C/SUP/ME. In tale bando figurava la seguente menzione: «Ente appaltante: l’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell’Unione europea in Montenegro, in nome e per conto del paese beneficiario — Montenegro».

2        Il finanziamento del progetto di cui qui trattasi rientra nella decisione C (2009) 6420 della Commissione delle Comunità europee del 20 agosto 2009, che adotta il programma nazionale per il Montenegro nell’ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA) in materia di aiuto alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni per l’anno 2009, i cui allegati contengono un elenco di progetti tra i quali figura quello che costituisce oggetto del presente procedimento. Tale decisione della Commissione ha come base legale il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce un IPA (GU L 210, pag. 82).

3        L’esecuzione del suddetto programma si è tradotta nella stipulazione di un contratto di finanziamento firmato dalla Commissione, rappresentata dal capo della delegazione, e dal governo del Montenegro rispettivamente il 18 ottobre e il 6 novembre 2009.

4        Il 15 novembre 2010 la ricorrente, la Elti d.o.o., una società di diritto sloveno, presentava un’offerta nell’ambito della summenzionata gara.

5        Con lettera del 13 dicembre 2010 la delegazione dell’Unione in Montenegro informava la ricorrente, da un lato, del rigetto della sua offerta per due motivi di ordine tecnico e, dall’altro, del fatto che la gara d’appalto veniva annullata in quanto nessuno degli offerenti soddisfaceva in pieno le condizioni del bando di gara.

6        Con lettera del 26 gennaio 2011 la delegazione dell’Unione in Montenegro invitava la ricorrente a partecipare ad una procedura negoziata recante il riferimento EuropeAid/129435/C/SUP/ME‑NP e avente ad oggetto il medesimo progetto, e precisava che il fascicolo iniziale della gara d’appalto restava integralmente valido ai fini di tale procedura negoziata.

7        Con lettera del 22 febbraio 2011 la delegazione dell’Unione in Montenegro chiedeva alla ricorrente di chiarire nove punti circa la parte tecnica della sua nuova offerta presentata il 10 febbraio 2011, cosa che la ricorrente faceva con lettera del 24 febbraio 2011.

8        Con lettera del 23 marzo 2011 la ricorrente interpellava la delegazione dell’Unione in Montenegro per conoscere la decisione adottata in merito alla procedura negoziata.

9        Con lettera dell’11 maggio 2011 la delegazione dell’Unione in Montenegro comunicava alla ricorrente quanto segue:

«Per vostra informazione, il procedimento è ancora in corso e al momento non siamo in grado di comunicare altre informazioni. Vi assicuriamo che vi informeremo della decisione definitiva in tempi brevissimi».

10      Il 27 maggio 2011 la ricorrente riceveva una lettera dalla delegazione dell’Unione in Montenegro datata 21 marzo 2011 che la informava che la sua offerta era respinta in quanto «la sua capacità tecnica» non era stata considerata tale da soddisfare diversi criteri specificati nel fascicolo della gara d’appalto e che l’appalto era stato attribuito alla Eurotel SpA per un importo di EUR 1 420 046.

11      Con lettera del 6 giugno 2011 indirizzata alla delegazione dell’Unione in Montenegro, la ricorrente contestava la decisione del 21 marzo 2011 e le chiedeva di annullare la sua decisione «errata» e di sceglierla come fornitore per l’appalto in considerazione.

12      Con lettera del 16 giugno 2011 la delegazione dell’Unione in Montenegro faceva presente alla ricorrente quanto segue:

«Vi ringraziamo per la vostra lettera pervenutaci il 6 giugno 2011. Essa pone alcune questioni che richiedono un esame che è attualmente in corso. In applicazione della sezione 2.4.15 della guida pratica alle procedure di pubblici appalti per le azioni esterne della [Comunità europea], potete contare su una nostra risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento da parte nostra della vostra lettera».

13      Con lettera del 18 luglio 2011 la delegazione dell’Unione in Montenegro informava la ricorrente, in particolare, del fatto che non vi erano motivi per rivedere o modificare la decisione del comitato che aveva giudicato l’offerta tecnicamente non conforme e che per tale motivo l’aveva respinta.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15      Con separata istanza in pari data, la ricorrente ha presentato domanda di provvedimenti provvisori nella quale in sostanza concludeva chiedendo che il presidente del Tribunale ordinasse di sospendere l’esecuzione della decisione della delegazione dell’Unione in Montenegro che respingeva la sua offerta e aggiudicava l’appalto ad un altro offerente nonché della gara d’appalto di fornitura di cui trattavasi, nell’ipotesi in cui il contratto fosse già stato stipulato.

16      Con memorie del 21 agosto 2011 la ricorrente e la delegazione dell’Unione in Montenegro rispondevano ad un quesito loro rivolto dal Tribunale circa la legittimazione passiva della delegazione nel procedimento sommario e nella causa principale.

17      Con ordinanza del 30 settembre 2011 la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla ricorrente veniva respinta e le spese riservate.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2011 la delegazione dell’Unione in Montenegro ha, in forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sollevato un’eccezione di irricevibilità. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione il 15 dicembre 2011.

19      La ricorrente chiede, nel ricorso, che il Tribunale voglia:

–        constatare che la delegazione dell’Unione in Montenegro ha violato la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), e in particolare gli articoli 2 e 30, paragrafo 3, della suddetta direttiva;

–        annullare la procedura negoziata in quanto la suddetta delegazione non le ha applicato il principio di parità di trattamento, non avendola messa in grado di correggere o di spiegare la sua offerta;

–        annullare la decisione di aggiudicazione dell’appalto, adottata a seguito della procedura negoziata, con la quale la medesima delegazione ha respinto la sua offerta e ha aggiudicato l’appalto alla Eurotel;

–        qualora il contratto di fornitura fosse già stato stipulato, dichiarare tale contratto nullo e non avvenuto;

–        condannare la delegazione dell’Unione in Montenegro a versarle, in applicazione dell’articolo 87 del regolamento di procedura, la somma di EUR 10 000 a titolo di spese, ivi comprese le spese connesse ad eventuali interventi;

In subordine, nel caso in cui l’appalto fosse già stato eseguito o nel caso in cui la decisione non potesse essere più annullata:

–        constatare che la suddetta delegazione ha violato la direttiva 2004/18 e, in particolare, i suoi articoli 2 e 30, paragrafo 3;

–        condannare la suddetta delegazione a versarle un risarcimento danni dell’ammontare di EUR 172 541,56 per la perdita subita nell’ambito di tale procedimento;

–        condannare la medesima delegazione alle spese e a versarle, a norma dell’articolo 87 del regolamento di procedura, la somma complessiva di EUR 10 000 a titolo di spese legali, ivi comprese le spese connesse ad eventuali interventi.

20      Nell’eccezione di irricevibilità, la delegazione dell’Unione in Montenegro chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento;

–        condannare la ricorrente alle spese di ambedue le parti.

21      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente conclude che il Tribunale voglia respingere in quanto infondata e non dimostrata l’eccezione di irricevibilità sollevata e di riconoscere che «in applicazione della decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che stabilisce l’organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterna, la convenuta rappresenta l’Unione europea in Montenegro per quanto riguarda la gara di pubblico appalto recante riferimento EuropeAid/129435/C/SUP/ME‑NP del 21 marzo 2011 ed è, in quanto tale, legittimamente parte nel procedimento di cui alla presente causa».

 In diritto

22      Secondo l’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale.

23      Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e di conseguenza non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

24      La delegazione dell’Unione in Montenegro sostiene di non avere legittimazione passiva nell’ambito della presente causa in ragione del fatto che non beneficia dello status di organismo autonomo e non si è comportata come tale nel caso di specie.

25      A questo proposito va ricordata la formulazione dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, il quale così dispone:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi».

26      Da tale disposizione risulta che lo strumento del ricorso di annullamento è esperibile non solo avverso gli atti provenienti da alcune determinate istituzioni, ma anche, in senso più lato, contro quelli adottati da «organi o organismi dell’Unione», nella misura in cui si tratti di atti diretti a produrre effetti giuridici obbligatori.

27      Tuttavia, né dalla formulazione dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, né dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione, quale scaturita dalla sentenza della Corte del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, detta «Les Verts» (294/83, Racc. pag. 1339), è dato dedurre, come sostenuto dalla ricorrente, che qualsiasi entità o struttura rientrante o operante in seno allo schema organizzativo dell’Unione possa, soltanto per questo, essere considerata organo o organismo di quest’ultima ai sensi del suddetto articolo.

28      Il fatto che la decisione di non assegnare l’appalto alla ricorrente possa considerarsi atto che le arreca pregiudizio in quanto modifica in modo grave e manifesto la sua situazione giuridica, non significa necessariamente che il suo autore sia legittimato a difendere la legittimità del suddetto atto dinanzi al giudice dell’Unione.

29      Si deve infatti verificare se, alla luce delle disposizioni che disciplinano lo status dell’entità di cui trattasi, quest’ultima disponga di una capacità giuridica sufficiente per poter essere considerata organo autonomo dell’Unione e affinché le si possa riconoscere la legittimazione passiva.

30      Per quanto riguarda le delegazioni dell’Unione, queste sono menzionate nell’articolo 221 TFUE come segue:

«1. Le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell’Unione.

2. Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (…)».

31      L’articolo 1 della decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201, pag. 30; in prosieguo: la «decisione del 26 luglio 2010»), emanata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE, è così formulato:

«(…)

2. Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell’Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi.

3. Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (…).

4. Il SEAE si articola in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali».

32      L’articolo 5 della decisione del 26 luglio 2010, intitolato «Delegazioni dell’Unione», comprende le seguenti disposizioni:

«1. La decisione di aprire o chiudere una delegazione è adottata dall’alto rappresentante di concerto con il Consiglio e la Commissione.

2. Ciascuna delegazione dell’Unione è posta sotto l’autorità di un capodelegazione.

(…)

3. Il capodelegazione riceve istruzioni dall’alto rappresentante e dal SEAE ed è responsabile della loro esecuzione.

Nei settori in cui esercita i poteri conferitile dai trattati, la Commissione può anche, conformemente all’articolo 221, paragrafo 2, [TFUE], impartire istruzioni alle delegazioni, cui è data esecuzione sotto la responsabilità generale del capodelegazione.

4. Il capodelegazione dà esecuzione agli stanziamenti operativi collegati ai progetti dell’Unione nel paese terzo in questione, in caso di sottodelega della Commissione, in conformità del regolamento finanziario.

(…)

8. Il capodelegazione è abilitato a rappresentare l’Unione nel paese in cui è accreditata la delegazione, in particolare nella conclusione dei contratti e come parte in giudizio.

(…)».

33      In primo luogo, la ricorrente sostiene che tale nuovo dispositivo giuridico, scaturito dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha trasformato le delegazioni della Commissione in delegazioni dell’Unione, attori indipendenti dotati di personalità giuridica.

34      Tuttavia, il solo fatto che, d’ora innanzi, le delegazioni non rappresentino più unicamente la Commissione, bensì l’Unione nel suo insieme, non è sufficiente per riconoscere alla delegazione dell’Unione in Montenegro la legittimazione passiva.

35      Si deve in primo luogo rilevare che dall’articolo 221 TFUE e dalla decisione del 26 luglio 2010 risulta che la delegazione dell’Unione in Montenegro fa parte integrante della struttura gerarchica e funzionale del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e ne costituisce una semplice divisione, mentre quest’ultimo è chiaramente designato come organo autonomo dell’Unione in possesso della capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi compiti. Tali constatazioni del resto sono state operate dalla ricorrente stessa nelle sue memorie.

36      Nell’ordinanza del 30 giugno 2011, Technoprocess/Commissione e Delegazione dell’Unione in Marocco (T‑264/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 70), il Tribunale si è basato proprio sul fatto che le delegazioni della Commissione erano a questa collegate e da questa dipendevano per concludere per la loro assenza di personalità giuridica e per l’irricevibilità del ricorso proposto contro una delegazione della Commissione in un paese terzo.

37      In secondo luogo, oltre a tale vincolo di dipendenza organica con il SEAE, la decisione del 26 luglio 2010 rivela una subordinazione funzionale delle delegazioni dell’Unione e più esattamente dei capidelegazione nei confronti della Commissione, e questo nell’esercizio dell’attività di esecuzione del bilancio dell’Unione.

38      La specifica relazione tra i capidelegazione dell’Unione e la Commissione è descritta con precisione nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario») che, secondo la formulazione del settimo considerando del regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica del regolamento finanziario per quanto riguarda il SEAE (GU 311, pag. 9), ha dovuto essere modificato a seguito della creazione del SEAE, nell’intento, in particolare, di garantire la necessaria «continuità del funzionamento delle delegazioni dell’Unione e in particolare la continuità e l’efficienza della gestione dell’aiuto esterno da parte delle delegazioni».

39      Così l’articolo 51, secondo comma, del regolamento finanziario prevede che «[…] la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti di funzionamento figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell’Unione» e che «[…] quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell’Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione».

40      L’articolo 59 del regolamento finanziario così dispone: «[g]li ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall’atto di delegazione o di sottodelegazione» e «[q]uando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 51, secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell’esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati», e la Commissione ne informa al contempo l’alto rappresentante.

41      Dall’articolo 60 bis del regolamento finanziario risulta che i capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati debbono, da un lato, presentare al loro ordinatore delegato relazioni, in particolare, sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e, dall’altro, rispondere a ogni richiesta formulata dall’ordinatore delegato della Commissione.

42      A tenore dell’artico 85 del regolamento finanziario, i capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati «sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata».

43      Deve ancora rilevarsi che il regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 311, pag. 1) ha inserito nel suddetto statuto un nuovo articolo 96, il cui secondo comma prevede che «[u]n funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest’ultima istruzioni sull’espletamento di tali compiti, in conformità dell’articolo 221, paragrafo 2, [TFUE]».

44      Tenuto conto delle disposizioni summenzionate si deve considerare che le delegazioni dell’Unione possono avere un ruolo di assistenza della Commissione all’atto dell’esecuzione del bilancio dell’Unione a livello locale, più esattamente nel caso di attuazione dei progetti finanziati nell’ambito dei programmi di assistenza esterna dell’Unione.

45      Tale assistenza, la quale si iscrive nell’ambito di una sottodelega a favore del capo della delegazione, viene effettuata sotto lo stretto controllo della Commissione, responsabile, conformemente agli articoli 317 TFUE e 319 TFUE, dell’esecuzione del bilancio e detentrice, in forza dell’articolo 51 del regolamento finanziario, di un potere di revoca della delega concessa.

46      Dall’articolo 221 TFUE, dalla decisione del 26 luglio 2010 e dalle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario summenzionate risulta quindi che lo status giuridico delle delegazioni dell’Unione è caratterizzato da una duplice dipendenza organica e funzionale nei confronti del SEAE e della Commissione, che non consente di considerarle organi ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

47      Tale conclusione non può essere messa in discussione dalla formulazione, sottolineata dalla ricorrente, dell’articolo 5, paragrafo 8, della decisione del 26 luglio 2010, il quale prevede che il capodelegazione è abilitato a rappresentare l’Unione nel paese ove è accreditata la delegazione, in particolare nella conclusione dei contratti e come parte in giudizio.

48      Tale disposizione semplicemente ricorda che una delegazione non agisce a nome proprio e per proprio conto e conferisce al suo responsabile una capacità giuridica strettamente limitata da un punto di vista territoriale, del resto necessaria per rispondere alle esigenze proprie del funzionamento della delegazione.

49      Si deve a questo proposito ricordare la formulazione dell’articolo 274 TFUE, secondo la quale, «[f]atte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea dai trattati, le controversie nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali» e dell’articolo 335 TFUE, il quale è così redatto:

«In ciascuno degli Stati membri, l’Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia rappresentativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione».

50      Peraltro, l’articolo 5, paragrafo 8, della decisione del 26 luglio 2010 non può essere considerato isolatamente. Esso è inscindibile dal — e va letto alla luce del — dispositivo giuridico costituito, nel suo insieme, dall’articolo 221 TFUE, dalla decisione del 26 luglio 2010 interamente considerata e dalle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.

51      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la delegazione dell’Unione in Montenegro si è sempre presentata come il rappresentante dell’Unione, dotato di pieni poteri per agire a suo nome. Essa sottolinea che l’appalto controverso è stato pubblicato a nome di un’amministrazione aggiudicatrice costituita dall’Unione, rappresentata dalla sua delegazione in Montenegro, e che tutte le comunicazioni o decisioni aventi ad oggetto l’appalto di cui trattasi sono state adottate dal medesimo organo, e cioè la delegazione nella persona del suo capo, mentre la Commissione e il SEAE non sono menzionati in nessuno di tali documenti.

52      Si deve ricordare che la ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento della decisione del capo della delegazione dell’Unione in Montenegro del 21 marzo 2011, che respinge la sua offerta per l’appalto della fornitura di apparecchiature destinate alla digitalizzazione del sistema radiotelevisivo pubblico del Montenegro e, correlativamente, attribuisce il suddetto appalto ad un’altra società di diritto italiano.

53      Come già detto, il finanziamento del progetto di cui trattasi fa parte della decisione C (2009) 6420.

54      L’esecuzione del programma nazionale per il Montenegro adottato con tale decisione si è tradotto nella stipulazione di un contratto di finanziamento firmato dalla Commissione, rappresentata dal capo della delegazione e dal governo del Montenegro, il 18 ottobre e, rispettivamente, il 6 novembre 2009.

55      L’articolo 2 del suddetto contratto prevede l’attuazione da parte della Commissione del programma nazionale per il Montenegro, nell’ambito dell’IPA, in materia di aiuto alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni per il 2009, su una base centralizzata, in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

56      Dall’entrata in vigore del regolamento n. 1081/2010, il 29 novembre 2010, l’articolo 53 bis del regolamento finanziario dispone che «[q]uando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d’esecuzione sono espletate direttamente, dai suoi servizi o dalle delegazioni dell’Unione conformemente all’articolo 51, secondo comma, oppure indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57».

57      Si deve ricordare che, secondo l’articolo 51, secondo comma, del regolamento finanziario, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti di funzionamento figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell’Unione e che, in tale ipotesi, i capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri e obblighi, tra cui l’obbligo del rendiconto, di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

58      Orbene, per quanto riguarda gli strumenti rientranti nell’IPA, la Commissione ha proceduto ad una sottodelegazione dei poteri, come risulta dall’atto di sottodelegazione accordata al capo della delegazione dell’Unione in Montenegro, datato 18 aprile 2011, che sostituisce quello del 7 luglio 2010, anteriore alla decisione del 26 luglio 2010.

59      Tale situazione costituisce la traduzione concreta della necessità di assicurare la continuità del funzionamento delle delegazioni dell’Unione e in particolare la continuità e l’efficienza della gestione dell’aiuto esterno da parte delle delegazioni, evocate al considerando 7 del regolamento n. 1081/2010.

60      Inoltre, la lettera con la quale la direzione generale dell’allargamento della Commissione ha dato il suo accordo alla domanda di autorizzazione del capo della delegazione dell’Unione in Montenegro di avviare una procedura negoziata nell’ambito dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi illustra le istruzioni che possono essere date al capodelegazione.

61      Sebbene la ricorrente non contesti che la decisione che respinge la sua offerta sia stata adottata dal capo della delegazione dell’Unione in Montenegro in qualità di ordinatore sottodelegato, essa assume cionondimeno che non si tratta di un atto che promana dalla Commissione o dall’alto rappresentante.

62      A questo proposito, si deve ricordare che gli atti adottati in forza dei poteri delegati sono normalmente attribuiti all’istituzione delegante, alla quale spetta difendere in giudizio l’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze della Corte del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblea comune della CECA, 7/56 e da 3/57 a 7/57, Racc. pagg. 81, 113; del 17 luglio 1959, Snupat/Alta Autorità, 32/58 e 33/58, Racc. pag. 275, 298, e sentenza del Tribunale del 19 febbraio 1998, DIR International Film e a./Commissione, T‑369/94 e T‑85/95, Racc. pag. II‑357, punti 52 e 53). Gli atti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ammesso che siano impugnabili, sono così imputati alla Commissione (sentenza del Tribunale del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, Racc. pag. II‑1173, punto 66, e ordinanza del presidente del Tribunale del 15 marzo 2010, GL2006 Europa/Commissione e OLAF, T‑435/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 14‑16).

63      Tale soluzione vale a maggior ragione per le deleghe di firma (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, Racc. pag. 619, punti 11‑14) e, come nella specie, nell’ipotesi di una sottodelega.

64      Ciò considerato, si deve ritenere che gli atti adottati dal capo della delegazione dell’Unione in Montenegro, che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato della Commissione nell’ambito del procedimento relativo all’appalto di forniture recante il riferimento EuropeAid/129435/C/SUP/ME‑NP, non consentono di riconoscere alla suddetta delegazione la legittimazione passiva e sono, se del caso, imputabili alla Commissione.

65      Le considerazioni della ricorrente circa l’importanza del personale della delegazione dell’Unione in Montenegro, la formulazione del bando di gara o l’assenza di accettazione da parte della Commissione o della SEAE della legittimazione passiva nel procedimento sommario non sono tali da rimettere in discussione la sopramenzionata conclusione.

66      In terzo luogo, la ricorrente fa riferimento alla sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER (T‑411/06, Racc. pag. II‑2771), per concludere per il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla delegazione dell’Unione in Montenegro.

67      In tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto di essere competente a conoscere di un ricorso avverso l’Agenzia europea per la ricostruzione (AER), inteso a far annullare decisioni recanti annullamento di una gara per un appalto di lavori e organizzazione di una nuova gara d’appalto.

68      Si deve tuttavia rilevare che la situazione delle delegazioni dell’Unione non è in nessun caso comparabile a quella dell’AER nella causa che ha dato luogo alla sentenza Sogelma/AER, punto 66 supra.

69      A sostegno della sua decisione, il Tribunale ha infatti rilevato, ai punti 3 e 50, che l’AER era un organismo comunitario espressamente dotato di personalità giuridica dal regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo [alla AER] (GU 306, pag. 7) e competente, dopo essere stato a tal fine incaricato dalla Commissione, ad attuare i programmi di assistenza comunitaria a favore, in particolare, della Serbia e Montenegro.

70      Tale situazione non corrisponde a quella della delegazione dell’Unione in Montenegro, operante nell’ambito della gestione centralizzata diretta di cui all’articolo 53 bis del regolamento finanziario, e non di quella indiretta come nel caso dell’AER.

71      Inoltre, il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che, a tenore dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 13 bis, paragrafo 3 del regolamento 2667/2000, spettava all’AER difendersi dinanzi al giudice dell’Unione nelle controversie che impegnano la sua responsabilità extra-contrattuale e in quelle relative alle decisioni da essa adottate in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

72      Una siffatta capacità di rappresentanza in giudizio fa chiaramente difetto per quanto riguarda le delegazioni dell’Unione.

73      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la delegazione dell’Unione in Montenegro non può essere considerata un organo o organismo dell’Unione e che non le può quindi essere riconosciuta la legittimazione passiva.

74      Da ciò consegue che il ricorso proposto nei suoi confronti dalla ricorrente è irricevibile, sia per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata in via principale, sia per quanto concerne la domanda risarcitoria presentata in subordine (v., in tal senso, sentenza della Corte del 2 dicembre 1992, SGEEM e Etroy/BEI, C‑370/89, Racc. pag. I‑6211, punto 16).

75      Il presente ricorso va pertanto respinto.

 Sulle spese

76      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va quindi condannata alle spese, ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario, conformemente alla domanda presentata in tal senso dalla delegazione dell’Unione in Montenegro sia nel procedimento sommario sia in quello principale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Elti d.o.o. è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 4 giugno 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Lingua processuale: l’inglese.