SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 marzo 2000 (1)
«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di
concessione di titoli d'importazione supplementari - Art. 30 del regolamento
(CEE) n. 404/93 - Ricorso di annullamento»
Nella causa T-251/97,
T. Port GmbH & Co., con sede in Amburgo (Germania), con l'avv. G. Meier, del
foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M.
Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori K.-D. Borchardt
e H. van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del
medesimo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado
del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede
dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
e
Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore
del diritto internazionale economico e del diritto comunitario presso la direzione
degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B,
boulevard Joseph II,
avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione
9 luglio 1997 con la quale si nega alla ricorrente la concessione dei titoli
d'importazione supplementari per mezzo di misure transitorie nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora
P. Lindh, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24
giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
- 1.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1),ha istituito un regime comune di importazione delle banane che ha sostituito i vari
regimi nazionali.
- 2.
- Il titolo IV del regolamento, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi,
all'art. 18, n. 1, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel
settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei
negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105),
prevedeva l'apertura di un contingente doganale di 2,1 milioni di tonnellate (peso
netto) per l'anno 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per gli anni
successivi per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non
tradizionali. Nell'ambito di questo contingente, alle importazioni di banane ACP
non tradizionali viene applicato un dazio zero e a quelle di banane di paesi terzi
un dazio di 75 ECU per tonnellata. Le modifiche successive apportate
all'organizzazione comune dei mercati in tale settore non sono rilevanti ai fini di
questo ricorso.
- 3.
- L'art. 19, n. 1, operava una suddivisione del contingente doganale riservando il
66,5% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane di paesi terzi
e/o banane ACP (categoria A) non tradizionali, il 30% alla categoria degli
operatori che avevano smerciato banane comunitarie e/o ACP (categoria B)
tradizionali e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che
avevano iniziato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle
banane ACP tradizionali a decorrere dal 1992 (categoria C).
- 4.
- Ai sensi dell'art. 19, n. 2:
«Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori
di cui al paragrafo 1 (...) ogni operatore riceve certificati di importazione in
funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per
i quali sono disponibili dati statistici.
(...)
Per quanto riguarda il secondo semestre del 1993, ogni operatore ottiene il rilascio
di certificati in base alla metà del quantitativo medio annuo commercializzato
durante gli anni 1989-1991».
- 5.
- L'art. 30 del regolamento prevedeva quanto segue:
«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per
agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per
superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie
stimate opportune».
Fatti e procedimento
- 6.
- La ricorrente è un'azienda importatrice di frutta con sede in Germania che opera
nel commercio delle banane dei paesi terzi dall'inizio del secolo.
- 7.
- Nel 1990 essa ha concluso con la società colombiana Proban (in prosieguo: la
«Proban») un contratto preliminare (intitolato «carta de intención») riguardante
la consegna settimanale di banane per lo smercio in Germania. Qualsiasi
controversia riguardante l'esecuzione di tale accordo doveva essere sottoposta a
arbitri designati conformemente alle regole dell'arbitraggio amichevole di Amburgo
(«Hamburger freundschaftliche Arbitrage»). La Proban non avrebbe rispettato i
termini di tale contratto preliminare e avrebbe scelto di consegnare banane ad
un'altra impresa, obbligando in tal modo la ricorrente a cercare un nuovo fornitore.
- 8.
- La ricorrente ha pertanto concluso nel 1991 un contratto (a volte descritto come
«accordo», «progetto di contratto», «precontratto» o «contratto preparatorio»)
con la società McKenza Organisation di Parigi (in prosieguo: la «McKenza»). Tale
convenzione era sottoposta zd diritto tedesco e prevedeva altresì che qualsiasi
controversia riguardante la sua esecuzione doveva essere sottoposta ad arbitri
designati conformemente alle regole d'arbitrato amichevole di Amburgo. Nel
novembre 1991 il fornitore principale della Mc Kenza, la società ecuadoriana
Sembriosa (in prosieguo: la «Sembriosa») è fallita e il suo direttore è stato
assassinato.
- 9.
- Il 7 novembre 1991 la ricorrente ha firmato un contratto preliminare (detto anche
«carta de intención») con la società ecuadoriana Carrión Internacional (in
prosieguo: la «Carrión»), che è stata successivamente assorbita dal gruppo
ecuadoriano Bananor (in prosieguo: la «Bananor»). Un contratto di distribuzione
è stato concluso dalla ricorrente con la Carrión l'11 marzo 1993 ed è stato sostituito
da un altro dello stesso tenore, stipulato con la Bananor, il 1° giugno 1993.
- 10.
- Dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati della banana il 1°
luglio 1993, la ricorrente ha tentato di farsi assegnare i quantitativi di riferimento
che le permettessero di sopravvivere economicamente in quanto importatrice di
banane.
- 11.
- Con provvedimento urgente 9 febbraio 1995 lo Hessischer Varwaltungsgerichtsof
(Germania) le ha assegnato alcune licenze d'importazione specifiche e ha
sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), questioni
pregiudiziali riguardanti, tra gli altri punti, l'interpretazione dell'art. 30 del
regolamento n. 404/93.
- 12.
- Con sentenza 26 novembre 1996 nella causa C-68/95, T. Port (Racc. pag. I-6065;
in prosieguo: la «sentenza Port») la Corte ha dichiarato, in particolare, che l'art. 30
del regolamento n. 404/93 dà facoltà alla Commissione - e, a seconda dei casi, leimpone - di disciplinare i casi estremi in cui gli importatori di banane di paesi terzi
o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a
repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente
estremamente ridotto, commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in
considerazione ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento, qualora tali difficoltà
siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore
del regolamento all'organizzazione comune dei mercati e non siano dovute a
mancanza di diligenza degli operatori interessati.
- 13.
- Con lettera raccomandata 16 dicembre 1996 ricevuta dalla Commissione il 23
dicembre 1996, la ricorrente ha chiesto l'adozione da parte di quest'ultima, a breve
scadenza, di disposizioni per i casi estremi e, in particolare, ha chiesto
l'attribuzione di licenze di importazione supplementari per banane provenienti da
paesi terzi nell'ambito del contingente doganale.
- 14.
- Poiché la Commissione non ha preso posizione su tale domanda nei due mesi
seguenti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 27 febbraio 1997, ha presentato ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE
(divenuto art. 232 CE), un ricorso per carenza (causa T-39/97).
- 15.
- Con separata istanza, depositata lo stesso giorno presso la cancelleria del
Tribunale, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai
sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato (divenuti artt. 242 CE e 243 CE) (causa T-39/97 R). Poiché in seguito la ricorrente ha rinunciato alla domanda di
provvedimenti provvisori, la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con
ordinanza del presidente del Tribunale 13 giugno 1997.
- 16.
- Con decisione 9 luglio 1997 la Commissione ha respinto le domande formulate
dalla ricorrente con lettera 16 dicembre 1996 (in prosieguo: la «decisione
impugnata»).
- 17.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre
1997, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 18.
- Con ordinanza 26 novembre 1997, causa T-39 /97, Racc. pag. II-2125 il Tribunale
ha deciso che non occorreva più statuire sul ricorso per carenza.
- 19.
- Con ordinanze 17 giugno 1998 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha
ammesso il Regno di Spagna e la Repubblica francese a intervenire a sostegno
delle conclusioni della Commissione nella presente causa. Le memorie delle parti
intervenienti sono state depositate, rispettivamente, il 30 luglio e il 3 settembre
1998.
- 20.
- Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso
dell'udienza 24 giugno 1999.
Decisione impugnata
- 21.
- Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato, per quanto riguarda il
contratto preliminare concluso con la Proban, che nessun impegno definitivo
esisteva con tale impresa e che tale contratto preliminare era soltanto una
dichiarazione di intenti senza valore giuridico vincolante. Essa ha sottolineato
inoltre che la ricorrente ne aveva anzitutto fornito una versione sottoscritta soltanto
da essa stessa e successivamente un'altra che conteneva una seconda firma
attribuita al rappresentante della Proban, e che gli elementi essenziali come l'inizio
delle consegne nonché i porti d'imbarco e di sbarco non figuravano in nessuna delle
due versioni. Di conseguenza non era dimostrata l'esistenza di un contratto la cui
risoluzione potesse causare difficoltà tali da configurare un caso estremo ai sensi
della sentenza T. Port.
- 22.
- Per quanto riguarda il contratto con la McKenza, la Commissione ha considerato
che non era possibile riconoscere come caso estremo il fallimento della Sembriosa
il 4 novembre 1991. Infatti la data del 22 ottobre 1991 riportata su tale contratto,
precedente di qualche giorno al fallimento, era incerta in quanto era stata aggiunta
a mano e non figurava a fianco delle firme. Analogamente nella lettera 16
dicembre 1996 la ricorrente aveva sottolineato che tale impegno era stato firmato
il 17 ottobre 1991. In secondo luogo, la durata di applicazione di tale convenzione
non poteva essere determinata. Inoltre il contratto menzionava che altri produttori
diversi dalla Sembriosa potevano rifornire presso la McKenza. Orbene, la
ricorrente non aveva dimostrato che questi ultimi erano stati incapaci di fornire la
stessa quantità di banane né di aver intrapreso un qualsiasi passo nei confronti
della McKenza per ottenere l'esecuzione del contratto, pur essendo prevista la
possibilità di adire in caso di controversia uno dei tribunali arbitrali ad Amburgo.
La ricorrente pertanto non aveva dimostrato la diligenza richiesta dalla sentenza
T. Port.
- 23.
- Per quanto riguarda i contratti 11 marzo e 1° giugno 1993, rispettivamente con la
Carrion e la Bananor, la Commissione ha stabilito che non potevano esser presi in
considerazione poiché erano stati conclusi allorché il regolamento 404/93 era stato
già pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli effetti restrittivi
di tale regolamento per quanto riguarda le possibilità di importazione delle banane
provenienti dai paesi terzi con l'applicazione di un tasso ridotto erano di
conseguenza già conosciuti in occasione della stipula. Inoltre il contratto 1° giugno
1993 prevedeva esplicitamente che i problemi relativi alle licenze avrebbero
costituito un caso di forza maggiore che poteva comportare la risoluzione. La
ricorrente non era pertanto obbligata a smerciare le banane della Carrion e dellaBananor e a venderle in perdita.
- 24.
- Per quanto riguarda la dichiarazione di intenti con la Carrion del 7 novembre 1991,
la Commissione ha rilevato che essa non comportava alcun impegno giuridico
vincolante e che non prevedeva niente sulla questione eventuale di un risarcimento
nel caso in cui un contratto non fosse stato concluso. Inoltre la ricorrente dovevasubire le conseguenze del fatto che avendo preso le disposizioni necessarie in
tempo utile essa non aveva potuto cominciare le importazioni di banane fornite
dalla Carrion prima del primo semestre dell'anno 1993.
- 25.
- Tutto ciò considerato la Commissione ha rifiutato di ammettere che la ricorrente
si trovasse in difficoltà estreme e ha respinto di conseguenza la domanda di
concessione di titoli di importazione supplementari.
Conclusioni delle parti
- 26.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare le decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.
- 27.
- La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese,
conclude che il Tribunale voglia:
- respingere le ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
- 28.
- La ricorrente articola il ricorso su due motivi concernenti rispettivamente la
trasgressione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e l'eccesso di potere della
Commissione. La convenuta sostiene preliminarmente che i documenti prodotti
come allegati K1 e K4 del ricorso non possono essere presi in considerazione
nell'ambito del presente procedimento. La Repubblica francese solleva la
medesima obiezione per quanto riguarda l'allegato K1. Occorre esaminare anzitutto
la domanda della convenuta e della Repubblica francese diretta ad ottenere lo
stralcio di alcuni documenti dagli atti di causa.
Sulla presa in considerazione dei documenti contenuti negli allegati K1 e K4 del
ricorso
Argomenti della Commissione e della Repubblica francese
- 29.
- Secondo la Commissione il contratto preliminare con la Proban prodotto come
allegato K1 del ricorso non è identico né alla versione comunicata con la domanda
16 dicembre 1996, né a quella prodotta nell'ambito delle precedenti controversie
dinanzi al Tribunale di primo grado (cause T- 39/97 e T-39/97 R).
- 30.
- La versione allegata al ricorso conterrebbe, a differenza delle precedenti, talune
menzioni relative alla data dell'inizio delle consegne di banane e ai porti di imbarco
e di destinazione. Tali punti non sarebbero privi di importanza, per quanto riguarda
la contestazione da parte della Commissione del valore giuridico di tale contratto
preliminare nella decisione impugnata.
- 31.
- Conformemente ad una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto impugnato
andrebbe valutata sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto esistenti al
momento della sua adozione. Nel presente procedimento, la versione del contratto
preliminare con la Proban che figura nell' allegato K1 costituirebbe un nuovo
elemento di fatto e dovrebbe pertanto essere stralciata dal fascicolo. La Repubblica
francese sostiene l'argomento della Commissione.
- 32.
- Analogamente la dichiarazione sull'onore datata 11 luglio 1997 del signor Nazzari,
che rappresentava la Mc Kenza nelle trattative con la ricorrente, di cui all'allegato
K4 del ricorso, dovrebbe essere stralciata dal fascicolo. Infatti la data di conclusione
del contratto con la McKenza non sarebbe certa, poiché quella del 22 ottobre 1991
sarebbe stata aggiunta a mano e non figurerebbe accanto alle firme, e l'avvocato
della ricorrente avrebbe affermato che tale contratto era stato firmato il 17 ottobre
1991.
- 33.
- Parimenti, non vi sarebbe certezza quanto agli elementi essenziali di tale contratto.
Infatti, per quanto riguarda la durata della sua validità, il signor Nazzari
indicherebbe che era stata fissata a cinque anni mentre il signor Port, in una
dichiarazione sull'onore 14 marzo 1997, avrebbe affermato che essa era di almeno
tre anni. Il contratto, così come è stato comunicato alla Commissione con la
domanda 16 dicembre 1996, non stabilirebbe alcuna durata di validità.
- 34.
- Poiché la Commissione può basarsi, nel valutare una domanda di presa in
considerazione di un caso estremo, solo sugli elementi forniti dall'autore della
domanda stessa, qualsiasi correzione apportata al contratto nel corso del
procedimento sarebbe tardiva.
Argomenti della ricorrente
- 35.
- La ricorrente ammette di aver prodotto due diverse versioni del contratto
preliminare con la Proban per il presente ricorso. La versione che essa aveva
inviato alla Commissione con lettera 16 dicembre 1996 non preciserebbe la data
di inizio delle consegne né il porto di imbarco. Essa avrebbe poi prodotto, con
l'allegato K1 del ricorso, un esemplare completo del contratto preliminare che
conterebbe questi due elementi. La presentazione del documento in due diverse
fasi sarebbe dovuta al fatto che la ricorrente disporrebbe di un sistema di
archiviazione a tre livelli e che diverse persone avrebbero fatto pervenire
documenti alla Commissione. Essa si rimette al Tribunale per quanto riguarda la
questione se un mezzo di prova prodotto in allegato al ricorso possa esser presoin considerazione solo nella versione di cui disponeva la Commissione al momento
dell'adozione della decisione impugnata.
- 36.
- La ricorrente sostiene che il contratto con la Mc Kenza è stato concluso in base
all'accordo stipulato dalle parti il 17 ottobre 1991, come si evince dalla
dichiarazione sull'onore del signor Nazzari di cui all'allegato K4 del ricorso. Il 22
ottobre 1991 sarebbe la data in cui è stato restituito alla ricorrente il documento
firmato dalla McKenza.
- 37.
- Essa aggiunge che le parti avevano convenuto una durata di validità del contratto
di cinque anni, riferendosi alla stessa dichiarazione sull'onore del signor Nazzari.
Non vi sarebbe alcuna contraddizione tra questa dichiarazione e quella del signor
Port (v. supra, punto 33).
Giudizio del Tribunale
- 38.
- Secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto impugnato dev'essere
valutata sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui
l'atto è stato adottato (sentenze della corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e
16/76, Racc pag. 321, punto 7, e 5 luglio 1984, causa 114/83, Societé d'initiatives et
de coopération agricoles et Sociètè interprofessionnelle des producteurs et
expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Ille -et- Vilaine/Commissione,
Racc pag. 2589 , punto 22; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, cause riunite
T-79/95 e T-80/95, SNCF e British Railways/Commissione, Racc. pag. II-1491,
punto 48). In particolare, emerge dalla giurisprudenza che le complesse valutazioni
operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di
cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza della Corte 26 settembre
1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc pag. I-4551, punto 33, e sentenza
del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways
e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc pag. II-2405, punto 81 ).
- 39.
- Ne consegue che la ricorrente non può avvalersi della versione del contratto
preliminare con la Proban che è allegata all'atto introduttivo per sostenere il suo
ricorso, ma soltanto di quella di cui disponeva la Commissione al momento
dell'esame della sua domanda 16 dicembre 1996.
- 40.
- Parimenti, la ricorrente non può basarsi sulla dichiarazione del signor Nazarri per
completare le disposizioni del contratto concluso con la McKenza, dato che il
signor Nazarri fornisce del contenuto di tale convenzione una versione diversa da
quella di cui disponeva la Commissione al momento dell'adozione della decisione
impugnata.
- 41.
- Ne consegue che gli allegati K1 e K4 non possono essere presi in considerazione
ai fini del presente ricorso.
Sul primo motivo, vertente sulla trasgressione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93
Argomenti della ricorrente
- 42.
- La Commissione non avrebbe valutato correttamente il carattere e le conseguenze
giuridiche del contratto preliminare firmato con la Proban. Un contratto
preliminare costituirebbe un impegno anticipato delle parti, quando ostacoli di fatto
o di diritto ostano ancora alla conclusione del contratto propriamente detto.
- 43.
- Né la denominazione dell'accordo nè la valutazione di dichiarazioni di intenti in
generale sarebbero pertinenti. Sarebbero determinanti solo la volontà delle parti
e, in mancanza di volontà dichiarata, gli usi del luogo di esecuzione, che nel caso
di specie era Amburgo. Il contratto preliminare con la Proban costituirebbe la
prova della volontà delle parti di impegnarsi e comprenderebbe tutti gli elementi
essenziali in tal senso. La data dell'inizio delle consegne e i porti di imbarco non
sarebbero elementi essenziali di un contratto preliminare, contrariamente a quanto
afferma la Commissione. I soli elementi essenziali sarebbero la quantità e la qualità
delle merci, il prezzo e la ripartizione degli oneri di immissione sul mercato e la
durata minima della convenzione.
- 44.
- Una «carta de intención», come i contratti preliminari firmati con la Proban e la
Carrion (v. supra, punto 49) sarebbe un contratto valido secondo gli usi
commerciali della piazza di Amburgo, qualora sia sufficientemente precisa e
dettagliata per poterne ottenere l'esecutività. Il mancato rispetto di una parte di
tale convenzione permetterebbe altresì al contraente leso di promuovere un'azione
di danni per inadempimento.
- 45.
- Pertanto esisterebbe con la Proban un contratto di commercializzazione giuridico
vincolante in esecuzione del quale la ricorrente avrebbe dovuto ricevere consegne
durante il periodo di riferimento qualora la parte contraente non fosse stata indotta
dalla concorrenza ad agire in violazione dei suoi impegni.
- 46.
- Tenuto conto del fatto che un ricorso dinanzi al giudice competente non le avrebbe
permesso di ottenere merci dalla Proban durante il periodo di riferimento, la
ricorrente avrebbe pertanto deciso di reperire un altro partner commerciale.
- 47.
- Per quanto riguarda il contratto con la McKenza, il fornitore di quest'ultima
sarebbe stato esclusivamente la Sembriosa e le sue piantagioni. Queste ultime non
sarebbero state giuridicamente in grado di rifornire direttamente la McKenza in
mancanza di licenze di esportazione. Poiché la McKenza non ha stipulato la
convenzione con un altro esportatore in Equador e gli altri produttori non avevano
la possibilità di esportare, l'accordo della McKenza e della ricorrente sarebbe stato
nullo dopo il fallimento della Sembriosa. Un procedimento contro la McKenza
sarebbe stato privo di senso, sia da un punto di vista economico che giuridico,
poiché non avrebbe permesso alla ricorrente di importare quantitativi che contino
per il periodo di riferimento.
- 48.
- Per quanto riguarda il fallimento della Sembriosa la ricorrente sostiene che essa ne
è stata informata alla fine di ottobre o all'inizio di novembre 1991, per telefono, dal
signor Nazzari, secondo il quale, per questo motivo, il contratto con la McKenza
non poteva essere eseguito.
- 49.
- Anche il contratto preliminare 7 novembre 1991 con la Carrión avrebbe avuto
valore giuridicamente vincolante. Non esisterebbe alcun dubbio quanto alla volontà
delle parti di impegnarsi. In forza di tale convenzione esse avrebbero cominciato
il loro commercio e le prime banane sarebbero state effettivamente consegnate nel
febbraio 1993 come previsto. In ogni caso tutti gli elementi essenziali del contratto
sarebbero stati disciplinati.
- 50.
- In ogni caso bisognerebbe considerare il contratto preliminare e le convenzioni
stipulate nel 1993 con la Carrión e la Bananor nel senso che formino un complesso
unico poiché tali convenzioni non conterrebbero disposizioni supplementari in
relazione al contratto preliminare benché concluse dopo l'adozione del regolamento
n. 404/93.
- 51.
- E' vero che le parti avrebbero avuto un diritto di recesso, ma tale possibilità non
avrebbe alcun rapporto con le condizioni cui è subordinata l'adozione delle misure
transitorie da parte della Commissione.
- 52.
- L'assegnazione alla ricorrente di un contingente di banane eccezionalmente basso
minaccerebbe la sua sopravvivenza. Se l'organizzazione comune dei mercati non
fosse intervenuta, essa avrebbe distribuito in Germania i quantitativi convenuti nel
contratto preliminare con la Carrión e questi ultimi sarebbero stati presi in
considerazione a suo vantaggio quali quantitativi di riferimento. La sua situazione
costituirebbe pertanto un caso estremo ai sensi della sentenza T.Port. La negligenza
che la Commissione le rimprovera non avrebbe affatto contribuito alle difficoltà che
deve affrontare. Non sarebbe neanche realista sostenere che, qualora avesse dato
prova di diligenza essa avrebbe preso le disposizioni necessarie per lo smercio delle
banane della Carrión in Germania.
Argomenti della Commissione e degli intervenienti
- 53.
- Per quanto riguarda il contratto preliminare con la Proban, nella versione che le
è stata comunicata con la domanda 16 dicembre 1996, la Commissione respinge
l'argomento della ricorrente secondo cui la volontà dichiarata dai suoi autori o, inmancanza, gli usi in vigore ad Amburgo permetterebbero di supporre che esisteva
un contratto di commercializzazione che vincolava le parti.
- 54.
- In primo luogo essa considera che né le trattative che avevano preceduto la firma
del contratto preliminare né l'intenzione espressa dalle parti di instaurare relazioni
commerciali a lungo termine siano tali da rendere a tale documento giuridicamente
vincolante.
- 55.
- In secondo luogo, stando alla relazione dell'esperto Walter Müller sugli usi ad
Amburgo, per quanto riguarda il carattere contrattuale e vincolante di un contratto
preliminare:
«Una carta de intencion è un contratto vincolante il cui inadempimento consente
alla parte leale di richiedere il risarcimento danni, qualora le disposizioni siano
sufficientemente precise affinché, applicando i principi dell'interpretazione
complementare dei contratti, un'azione d'esecuzione possa essere intentata.»
- 56.
- Il contratto preliminare con la Proban non disciplinerebbe tutti gli aspetti essenziali
di un accordo e non conterrebbe di conseguenza disposizioni sufficientemente
precise ai sensi degli usi di Amburgo. Contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, il contratto preliminare non fornirebbe alcuna indicazione sulla data di
inizio delle consegne nè sui porti di spedizione e di sbarco.
- 57.
- Inoltre la ricorrente trascurerebbe la differenza fondamentale tra gli effetti giuridici
di una lettera di intenzioni e quelli di un contratto.La Commissione condivide il
parere del signor Müller secondo il quale se il tenore di una lettera di intenzioni
è sufficientemente concreto il fatto di non rispettarla può far sorgere un diritto a
risarcimento. Quest'ultimo sarebbe tuttavia limitato al risarcimento del danno
subito dalla controparte per il fatto della mancata conclusione del contratto, alla
luce dei provvedimenti già presi da quest'ultima per la stipula della convenzione.
Per contro, una lettera di intenzioni non può consentire dì esigere l'esecuzione degli
obblighi contrattuali futuri che essa prevede. Il contratto preliminare non farebbe
pertanto sorgere un diritto giuridicamente vincolante per l'esecuzione delle
consegne di banane previste, di modo che l'entrata in vigore dell'organizzazione
comune dei mercati non avrebbe pregiudicato neppure un rapporto commerciale
già sufficientemente stabile da un punto di vista giuridico e riguardante la consegna
di banane a paesi terzi. La ricorrente sarebbe manifestamente cosciente di tali fatti,
poiché suggerisce che il contratto preliminare, lungi dal costituire una lettera di
intenzioni, e già un contratto giuridicamente valido, il che non è.
- 58.
- La relazione del signor Müller si pronuncerebbe solo sulle condizioni minime che
deve soddisfare una lettera di intenzioni per poter produrre effetti giuridici che
diano luogo ad un diritto al risarcimento e non sulle regole di formazione e di
validità di un contratto.
- 59.
- Qualunque sia la qualifica di tale contratto preliminare, l'inadempimento da parte
della Proban non può costituire un caso estremo poiché anche secondo quanto
sostiene la ricorrente stessa tale atto non le garantiva alcun diritto alla consegna
di banane.
- 60.
- Per quanto riguarda il contratto con la McKenza, l'interpretazione secondo cui
l'unica controparte di tale impresa in Ecuador era la Sembriosa non
corrisponderebbe al testo del contratto né alla situazione esistente al momento
della firma. Nessun elemento del contratto permetterebbe di concludere chesoltanto le consegne della Sembriosa costituivano l'oggetto dell'accordo concluso
con la ricorrente. Inoltre la capacità di consegna piuttosto limitata della Sembriosa
confermerebbe che il contratto si riferiva ad altri fornitori per garantire la
spedizione da parte della Mc Kenza alla ricorrente dei quantitativi di banane
previsti.
- 61.
- In ogni caso dopo il fallimento della Sembriosa le banane raccolte dalle imprese
di produzione di quest'ultima dovevano essere disponibili sul mercato di modo che
la McKenza potesse adempiere i suoi obblighi di consegna verso la ricorrente
poiché il mercato ecuadoriano era palesemente in grado di garantire
l'approvvigionamento di banane a tali fornitori.
- 62.
- Ne conseguirebbe che l'argomento della ricorrente secondo cui un procedimento
contro la McKenza sarebbe stato inefficace è privo di fondamento.
- 63.
- La Commissione sottolinea che la data di conclusione del contratto è rilevante (v.
supra, punto 32), poiché solo un accordo stipulato con la McKenza prima del
fallimento della Sembriosa del 4 novembre 1991 potrebbe costituire la
giustificazione di un caso estremo. Orbene, le contraddizioni tra le date e le altre
inesattezze sopra richiamate infirmerebbero notevolmente la credibilità della tesi
della ricorrente.
- 64.
- Per quanto riguarda i contratti e il contratto preliminare conclusi con la Carrion e
la Bananor occorrerebbe distinguere le disposizioni prese dalla ricorrente prima di
esser venuta a conoscenza dell'organizzazione comune dei mercati dai
provvedimenti da essa adottati successivamente. Il contratto preliminare 7
novembre 1991 sarebbe l'unico elemento per valutare se la ricorrente si trovasse
in un caso estremo. Tale contratto preliminare, il cui valore giuridico non
oltrepasserebbe quello di una lettera di intenzioni, non costituirebbe una misura
economica giuridicamente rilevante che l'organizzazione comune dei mercati abbia
reso inefficace. Si tratterebbe di una tappa necessaria nella formazione di un
contratto di consegna, anche alla luce delle disposizioni di diritto tedesco invocate
dalla ricorrente.
- 65.
- A tal proposito, le parti non avrebbero ritenuto che i quantitativi e le condizioni
di consegna previste nel contratto preliminare fossero riprese, senza alcuna
modifica, nel contratto, ma avrebbero ammesso che tali elementi sarebbero stati
di nuovo esaminati ed eventualmente riadeguati al momento della conclusione del
contratto. Di conseguenza non si può dedurre dal contratto preliminare che erano
state emanate disposizioni irrevocabili che potevano essere annullate dall'
organizzazione comune dei mercati. La clausola di risoluzione contenuta nei
contratti del 1993 dimostrerebbe inoltre che le parti erano pienamente coscienti
delle difficoltà che potevano derivare dall'instaurazione di tale regime comune.
- 66.
- La ricorrente non può neanche basare la sua domanda sui contratti di consegna
conclusi l' 11 marzo 1993 con la Carrion e il 1 giugno 1993 con la Bananor, dato
che il regolamento n. 404/93 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee 25 febbraio 1993. Pertanto, i problemi posti dall' esecuzione di
tali contratti non sarebbero imputabili all'organizzazione comune dei mercati, bensì
ad una decisione commerciale, presa dalla ricorrente. In ogni caso, quest'ultima
avrebbe potuto sottrarsi a tali obblighi avvalendosi della facoltà di recesso.
- 67.
- Il Regno di Spagna sostiene che le circostanze addotte dalla ricorrente non possono
essere considerate un caso estremo che obblighi la Commissione ad emanare
provvedimenti transitori. Una lettera di intenzioni come quella firmata con la
Proban costituirebbe una fase precedente alla definizione di un contratto
preparatorio, fase nel corso della quale le parti abbozzerebbero taluni elementi di
un rapporto contrattuale futuro. Parimenti il documento elaborato con la McKenza
non costituirebbe un contratto preparatorio valido, poiché alcuni elementi
essenziali come la durata o la data di inizio dell'applicazione della convenzione
futura non sarebbero precisati. Prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione
comune dei mercati la ricorrente avrebbe avuto solo semplici aspettative, ma non
sarebbe stata titolare di alcun diritto quesito di cui la Commissione avrebbe dovuto
tener conto per emanare provvedimenti transitori conformemente all'art. 30 nel
regolamento n. 404/93. La ricorrente non avrebbe neanche agito con la diligenza
richiesta, per fare in modo che tutti questi accordi con i fornitori producano i loro
effetti.
- 68.
- La Repubblica francese condivide il parere della Commissione riguardo al valore
giuridico delle lettere di intenzioni con la Proban e la Carrion. Tali lettere non
equivarrebbero ad un contratto e non comporterebbero le stesse conseguenze,
perché in caso contrario sarebbe permesso ritenere che i loro autori avrebbero
concluso un regolare contratto. Le date di conclusione dei contratti con la Carrion
e la Bananor sarebbero successive alla pubblicazione della proposta della
Commissione di istituire l'organizzazione comune dei mercati, e la ricorrente
avrebbe pertanto avuto conoscenza del regime del contingente doganale istituito
dal regolamento n. 404/93. Inoltre essa non avrebbe spiegato un'adeguata diligenza.
Infatti, per quanto riguarda il contratto con la Mc Kenza, la ricorrente avrebbe
potuto, dopo il fallimento della Sembriosa, proseguirne l'esecuzione rivolgendosi
agli altri produttori menzionati nella convenzione.
Giudizio del Tribunale
- 69.
- Emerge dalla sentenza T. Port (v. supra, punto 12), che l'art. 30 del regolamento
n. 404/93 autorizza la Commissione e, a secondo dei casi, le impone di disciplinare
i casi estremi allorché ricorrano taluni presupposti cumulativi. In primo luogo
l'importatore di banane da paesi terzi o di banane non tradizionali ACP di cui
trattasi deve incontrare difficoltà che ne minacciano la sopravvivenza. In secondo
luogo le difficoltà incontrate dall' importatore devono essere inerenti al passaggio
dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93all' organizzazione comune dei mercati. In terzo luogo, occorre che un contingente
eccezionalmente ridotto gli sia stato attribuito in base agli anni di riferimento che
devono essere presi in considerazione in forza del detto art. 19, n. 2. In quarto
luogo occorre che tali difficoltà non siano dovute a mancanza di diligenza
dell'importatore interessato.
- 70.
- Risulta dall'eccezionalità dei provvedimenti che la Commissione è legittimata ad
adottare ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, in deroga al regime
generale di assegnazione di titoli di importazione previsto da tale regolamento, che
essa non può essere obbligata a prendere siffatti provvedimenti se non nel caso in
cui fosse dimostrato con prove sufficienti che ricorrono tutti i suddetti presupposti.
A tal proposito, l'onere della prova incombe sull'impresa che chiede l'adozione di
tali provvedimenti.
- 71.
- Nella decisione impugnata la Commissione ha concluso che le circostanze invocate
dalla ricorrente in ordine all'inefficacia dei contratti conclusi con la Proban, la
McKenza e la Carrion/Bananor non costituivano un caso estremo ai sensi della
sentenza T. Port.
- 72.
- Per quanto riguarda il contratto preliminare concluso con la Proban, occorre
rilevare che la Commissione giustamente ha considerato che la ricorrente non
aveva dimostrato che era giuridicamente vincolante. Infatti, la Commissione era
legittimata a nutrire dubbi sulla conclusione effettiva di un accordo tra le parti
tenuto conto delle differenze tra le versioni prodotte. Era parimenti fondato
dubitare della definitività dell'accordo di cui trattasi dato che quest'ultimo era
qualificato «contratto preliminare» e che difettava di taluni elementi essenziali.
Infine, il valore giuridico vincolante dell'accordo è tanto più dubbio visto che la
ricorrente si è astenuta dall'esercitare i diritti previsti dalla convenzione in caso di
inadempimento di una delle parti contraenti nonostante il fatto che la Proban
sarebbe deliberatamente venuta meno ai suoi impegni.
.
- 73.
- Peraltro la Commissione poteva dubitare del valore giuridico vincolante
dell'accordo concluso con la McKenza alla luce degli interrogativi sulla data di
conclusione e della mancanza di disposizioni relative alla durata della validità. La
Commissione aveva motivo di chiedersi inoltre perché l'esecuzione di tale contratto
non fosse avvenuta o fosse stata abbandonata a causa del fallimento della
Sembriosa, dato che la McKenza stessa aveva fatto menzionare nel testo della
convenzione di aver stipulato un accordo con un gruppo di produttori e di
noleggiatori e che è pacifico che queste altre risorse di approvvigionamento
avrebbero potuto fornire almeno una parte dei quantitativi previsti della Sembriosa.
Pertanto la Commissione ha giustamente considerato che la ricorrente non aveva
fatto prova di diligenza come stabilito dalla quarta condizione delineata dalla Corte
nella sentenza T.Port essendosi astenuta sia dal perseguire l'esecuzione del
contratto da parte della Mc Kenza sia dall'esercitare i diritti previsti in tale
convenzione in caso di inadempimento, di una delle parti contraenti.
- 74.
- Per quanto riguarda i contratti stipulati con la Carrion l'11 marzo 1993 e con la
Bananor il 1 giugno 1993, la Commissione ha altresì giustamente ritenuto che non
potessero essere presi in considerazione dato che erano stati conclusi dopo che il
regolamento n. 404/93 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee.
- 75.
- Inoltre occorre effettivamente constatare che gli obblighi di importazione che
incombevano alla ricorrente in tali contratti sono stati sottoscritti allorché
quest'ultima era perfettamente a conoscenza delle regole della nuova
organizzazione comune dei mercati, come dimostrato dai termini stessi di tali
convenzioni. Entrambi prevedono la possibilità di recesso in caso di forza maggiore
«allorché la situazione degli scambi internazionali ostacoli l'importazione della
produzione di frutta (...) in caso di problemi particolari di quote/licenze».
- 76.
- Orbene le difficoltà dovute agli obblighi contrattuali assunti dopo l'emanazione del
regolamento n. 404/93 non possono in alcun caso essere equiparate a difficoltà
inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore di
tale regolamento al sistema istituito da quest'ultimo. Ne deriva che tali difficoltànon possono giustificare la concessione di provvedimenti speciali per un caso
estremo. Il fatto che la ricorrente avesse già stipulato un contratto preliminare con
la Carrion il 7 novembre 1991 non può infirmare tale conclusione, dato che il
contratto preliminare non obbligava la ricorrente a firmare un contratto di
commercializzazione.
- 77.
- Nel medesimo senso occorre rilevare che anche ammettendo che gli accordi
stipulati con la Proban e la McKenza fossero stati giuridicamente vincolanti di
modo che la ricorrente avesse effettivamente avuto diritto alla consegna dei
quantitativi previsti in tali accordi durante gli anni 1991-1993, le difficoltà incontrate
da quest'ultima a causa dell'inadempimento di tali contratti non avrebbero potuto
essere considerate come inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima
dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 all' organizzazione comune dei
mercati.
- 78.
- La ricorrente ha infatti sostenuto in primo luogo, che il contratto preliminare con
la Proban non era stato rispettato poiché quest'ultima aveva scelto di non onorare
i suoi impegni e, in secondo luogo che, il contratto con la McKenza era nullo a
causa del fallimento del fornitore principale di quest'ultima. La mancata esecuzione
di tali due accordi sarebbe pertanto dovuta alla sopravvenienza dei rischi
commerciali ordinari che devono essere assunti dall'operatore interessato. Il fatto
che la ricorrente avesse già cominciato a trattare con la Carrion mentre tali
trattative erano in corso con la McKenza dimostra d'altronde che era cosciente del
rischio corso. La Commissione non può essere tenuta ad adottare provvedimenti
speciali per risolvere difficoltà commerciali incontrate da un importatore solo
perché si sono vanificate le speranze di quest'ultimo in merito alla possibilità di
avviare rapporti commerciali con un fornitore di banane.
- 79.
- Certamente talune misure speciali, per quanto riguarda i casi estremi, potrebbero
rivelarsi necessarie nel caso in cui un importatore si fosse impegnato ad importare
quantità specifiche di banane prima di prendere conoscenza delle norme della
nuova organizzazione comune dei mercati e si trovasse inoltre nell'impossibilità di
soddisfare i suoi obblighi non potendo ottenere gli indispensabili titoli di
importazione. Tuttavia ciò non si verifica nel caso di specie.
- 80.
- Infine, occorre aggiungere che la ricorrente non ha provato nè dinanzi alla
Commissione nè dinanzi al Tribunale che le circostanze provocate dal fatto che i
tre contratti suddetti non erano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del nuovo
regime al mese di luglio 1993 fossero così gravi da minacciare la sopravvivenza e
che essa si trovava di conseguenza di fronte a difficltà di estrema gravità.
- 81.
- A tal proposito, emerge dai chiarimenti forniti dalla ricorrente in udienza che
sebbene le importazioni di banane rappresentino in generale più del 50 per cento
del suo fatturato, essa importa anche altra frutta e prodotti ortofrutticoli. D'altra
parte, essa aveva parimenti stipulato contratti di importazione con altri fornitori
diversi dalla Proban e dalla McKenza, ed ha quindi potuto importare banane
durante il periodo di riferimento, malgrado la mancata consegna da parte di tali
due società.
- 82.
- Inoltre, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, la ricorrente ha
riconosciuto di non aver fornito a sostegno della sua domanda alcun documento
che abbia permesso alla Commissione di valutarne la situazione finanziaria.
Parimenti se è vero che nell'ambito del presente ricorso essa ha fornito al
Tribunale talune informazioni su tale punto, queste ultime non dimostrano in alcun
modo che la sua sopravvivenza fosse minacciata.
- 83.
- Emerge dagli elementi di cui sopra che il primo motivo va dichiarato infondato.
Sul secondo motivo, relativo a un eccesso di potere della Commissione
Argomenti della ricorrente
- 84.
- Globalmente la ricorrente rinvia alle sue memorie nella causa T- 39/97. Essa
considera che tale rinvio dev'essere sufficiente per illustrare tale motivo.
- 85.
- Nella replica essa espone tuttavia che l'eccesso di potere della Commissione sta nel
fatto che quest'ultima avrebbe dovuto tener conto della propria responsabilità.
Infatti per una sua carenza dopo il 1 luglio 1993 la Commissione avrebbe
commesso una violazione del diritto di proprietà della ricorrente e del suo diritto
fondamentale all'esercizio di un'attività economica.
- 86.
- L'eccesso di potere consisterebbe altresì nel rifiuto della Commissione di sentire
la ricorrente nel corso del procedimento relativo all'esame della sua domanda. La
Commissione non avrebbe trascurato il significato in diritto commerciale degliaccordi conclusi dalla ricorrente qualora l'avesse sentita prima di prendere la
decisione impugnata.
Argomenti della Commissione
- 87.
- Tale motivo sarebbe irricevibile dato che la ricorrente non lo illustra affatto.
- 88.
- Anche se il Tribunale dovesse considerare che il rinvio da parte della ricorrente
alle memorie nel ricorso per carenza nella causa T- 39/97 è sufficiente per spiegare
tale motivo, esso sarebbe privo di fondamento.
- 89.
- L'argomento che riguarda la violazione del diritto ad essere sentiti sarebbe tardivo
e pertanto irricevibile poiché invocato per la prima volta nella replica e non è
fondato su elementi di fatto o di diritto che si siano emersi durante il
procedimento. In subordine la Commissione osserva che il diritto di essere sentiti
è stato rispettato dal momento che la ricorrente ha presentato una domanda di
riconoscimento di un caso estremo e che quest'ultima è stata esaminata.
Giudizio del Tribunale
- 90.
- L'articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale prevede che il ricorso
deve contenere in particolare un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo
la giurisprudenza ciò significa che l'atto introduttivo deve chiarire in cosa consiste
il motivo di ricorso di modo che la sola enunciazione astratta non risponde ai
requisiti del detto regolamento (sentenza del tribunale 18 novembre 1992 Rendo
e a./Commissione, causa T-16/91 Racc.pag. II-2417, punto 130).
- 91.
- Inoltre tale esposizione dev'essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire
alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul
ricorso,se del caso, senza altre informazioni a sostegno.Per garantire la certezza del
diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia
ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda
emergano, perlomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile dal
testo dell'istanza stessa (sentenza del tribunale 14 marzo 1998, causa T- 348/94
Espanola/Commissione, Racc. pag. II- 1875, punto 143).
- 92.
- Poiché tali condizioni non sono state soddisfatte nella caso di specie il secondo
motivo è dichiarato irricevibile. Occorre aggiungere che l'illustrazione del motivo
nella replica è a tal proposito irrilevante.
- 93.
- Ne consegue che il ricorso va respinto integralmente.
Sulle spese
- 94.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta
soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.
- 95.
- In forza dell'art. 87, n. 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri che sono
intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, il Regno di
Spagna e la Repubblica francese, che sono intervenuti a sostegno delle conclusioni
presentate dalla Commissione sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della
Commissione.
3) Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le proprie
spese.
CookeGarcía-Valdecasas
Lindh
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 2000.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
R. García-Valdecasas