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Ricorso presentato il 15 dicembre 2008 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-102/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti in occasione del trasloco dei beni personali che si trovavano nel suo alloggio di funzione a Luanda e, d'altra parte, la distruzione di tutta la documentazione relativa ai beni traslocati in mano alla convenuta e la reintegrazione nel possesso di detti beni.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare la decisione di rigetto della domanda datata 1° settembre 2007 e, nella misura del necessario, la decisione di rigetto del reclamo datato 20 marzo 2008;

per quanto necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, la nota datata 18 luglio 2008;

accertare che agenti ovvero delegati della convenuta in data 30 aprile 2003 ed in data 2 maggio 2003, contro la volontà del ricorrente si introdussero nell'alloggio di servizio, effettuarono delle fotografie, redassero una lista dei presunti effetti personali del ricorrente, procedettero ad effettuare una valorizzazione di ciascun elemento della lista degli effetti personali, si introdussero all'interno dell'autovettura del ricorrente, si appropriarono degli effetti personali e dell'autovettura del ricorrente e evissero il ricorrente dall'alloggio e dalle sue pertinenze;

accertare e dichiarare l'illiceità di tali fatti;

condannare la convenuta a redigere una lista identificante con precisione ogni singolo elemento della documentazione inerente i fatti summenzionati e a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente di detta lista;

condannare la convenuta a provvedere alla distruzione materiale di ogni singolo elemento della documentazione e alla notificazione di tale distruzione;

condannare la convenuta a provvedere alla reintegrazione del ricorrente nel possesso dei suoi effetti personali;

condannare la convenuta ad elargire al ricorrente la somma di 722 000 euro ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, per i danni derivanti dai fatti summenzionati;

condannare la convenuta ad elargire al ricorrente, a decorrere dalla data della domanda datata l° settembre 2007 e fino all'effettivo pagamento della somma di € 722 000 euro gli interessi su quest'ultima;

condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata redazione e notificazione della lista della documentazione, a partire da domani e fino al giorno in cui la lista della documentazione sarà notificata all'attore, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire da domani e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di 100 euro al giorno, quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni questo e derivanti dalla mancata reintegrazione, a partire da domani e fino al giorno della reintegrazione, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta alle spese.

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