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Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 - Gemmi Furs/UAMI - Lemmi-Fashion (GEMMI)

(Causa T-522/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gemmi Furs Oy (Loviisa, Finlandia) (rappresentante: avv. J. Tanhuanpää)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lemmi-Fashion Vertriebsgesellschaft mbH & Co. Bekleidungs KG (Fritzlar, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 ottobre 2009, procedimento R 1372/2008-4;

respingere l'opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso;

autorizzare la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi "GEMMI", per tutti i prodotti rientranti nella classe 25, conformemente alla domanda del richiedente il marchio comunitario;

condannare il convenuto a sopportare le spese della ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese della ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, qualora essa dovesse decidere di divenire parte nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio "GEMMI", per prodotti delle classi 18, 24 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione tedesca del marchio "LEMMI", pre prodotti della classe 25; la registrazione internazionale del marchio "LEMMI fashion", per prodotti della classe 25; il marchio "LEMMI" non precedentemente registrato, impiegato in Germania in commercio per vestiario

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario di cui trattasi, per prodotti della classe 25

Motivi dedotti:

Violazione della regola 19, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento della Commissione n. 2868/95 1, in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente e/o insufficientemente la sussistenza dei diritti anteriori; violazione della regola 22, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente e/o insufficientemente la prova dell'uso sottoposta; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) avrebbe errato nel valutare la somiglianza dei marchi di cui trattasi e ii) avrebbe errato nel valutare il grado di attenzione del pubblico di riferimento; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/09, in quanto la commissione di ricorso non ha garantito alla ricorrente l'opportunità di presentare le proprie osservazioni sulle prove dirette a dimostrare i diritti anteriori; violazione dei principi della tutela dei diritti quesiti, della parità di trattamento e di legalità.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).