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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 – Beauty Biosciences / EUIPO - Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)

(Causa T-80/23)1

Marchio dell'Unione europea - Procedimento di nullità - Marchio dell'Unione europea figurativo BEAUTYBIO - Motivi di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: D. Mărginean, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Eberl, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société de Recherche Cosmétique SARL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: P. Wilhelm, avocat)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 dicembre 2022 (procedimento R 1038/2022-4).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Beauty Biosciences LLC sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Société de Recherche Cosmétique SARL nel procedimento dinanzi al Tribunale.

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 127 dell’11.4.2023.