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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 – Oriflame Cosmetics/EUIPO – Caramé (O)

(Causa T-74/23)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo O – Registrazione internazionale anteriore del marchio figurativo O – Impedimenti alla registrazione relativi – Insussistenza di un uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oriflame Cosmetics AG (Schaffhouse, Svizzera) (rappresentanti: N. Gerling e U. Pfleghar, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Klee, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Caramé Holding AG (Sulzbach, Germania) (rappresentanti: M. Ebner e R. Lange, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 dicembre 2022 (procedimento R 938/2022-2).

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 dicembre 2022 (procedimento R 938/2022-2) è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla Oriflame Cosmetics AG.

La Caramé Holding AG si farà carico delle proprie spese nonché della metà di quelle sostenute dalla Oriflame Cosmetics.

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1     GU C 121 del 3.4.2023.