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Ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2023 – UY/Commissione

(Causa T-109/23)1

[«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale “Comirnaty – Vaccino contro il COVID-19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi)” – Vaccino contro il COVID 19 – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UY (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu e M. Noll-Ehlers, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione C(2022) 7342 final della Commissione, del 10 ottobre 2022, che rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comirnaty – tozinameran, vaccino a mRNA anti-COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C(2020) 9598 final, in secondo luogo, della decisione di esecuzione C(2021) 4034 final della Commissione, del 31 maggio 2021, che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano «Comirnaty – Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)» rilasciata con la decisione di esecuzione C(2020) 9598 final, in terzo luogo, della decisione di esecuzione C(2020) 9598 final della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, per il medicinale per uso umano «Comirnaty – Vaccino contro il COVID-19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi)», in quarto luogo, dell’allegato I, parte IV, punto 2.1, ultima frase, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), e, in quinto luogo, dell’allegato della direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83 per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate (GU 2009, L 242, pag. 3).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal Parlamento europeo.

UY si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Parlamento si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 155 del 2.5.2023.