Language of document : ECLI:EU:T:2021:113

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

3 marzo 2021 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di certificazione – Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione – Articolo 45 bis dello Statuto – Ricorso di annullamento – Comunicazione mediante lettera raccomandata – Articolo 26 dello Statuto – Invio postale raccomandato non ritirato dal suo destinatario – Dies a quo del termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Regime linguistico»

Nella causa T‑723/18,

João Miguel Barata, residente in Evere (Belgio), rappresentato da G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da J. Steele e I. Terwinghe, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 23 luglio 2018, dell’atto del 7 dicembre 2017, dell’atto del 21 dicembre 2017, della lettera del 1° marzo 2018, della lettera del 22 marzo 2018, relative alla candidatura del ricorrente alla procedura di certificazione per l’anno 2017, nonché del bando di concorso interno del 22 settembre 2017,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot e M. Sampol Pucurull (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 22 settembre 2017 il Parlamento europeo pubblicava un invito a presentare candidature (in prosieguo: il «bando di concorso») per la campagna di certificazione 2017, al fine di selezionare funzionari del gruppo di funzioni AST idonei ad essere nominati a un posto del gruppo di funzioni AD. Il 27 settembre 2017 il ricorrente, sig. João Miguel Barata, che è un funzionario del Parlamento, presentava la propria candidatura.

2        Il 7 dicembre 2017 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») respingeva tale candidatura in quanto irricevibile, poiché non era corredata dell’elenco obbligatorio degli allegati (in prosieguo: l’«atto del 7 dicembre 2017»).

3        Il 13 dicembre 2017 il ricorrente chiedeva un riesame del suo fascicolo di candidatura.

4        Il 21 dicembre 2017 l’APN confermava l’atto del 7 dicembre 2017 (in prosieguo: l’«atto del 21 dicembre 2017»).

5        Il 2 febbraio 2018 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

6        Con lettera del 1°marzo 2018 (in prosieguo: la «lettera del 1°marzo 2018»), l’APN ribadiva che il ricorrente non era ammesso a partecipare alla procedura di certificazione per il 2017, informandolo al contempo della possibilità di proporre un ricorso presso il comitato paritetico per la procedura di certificazione (in prosieguo: il «COPAC»).

7        L’8 marzo 2018 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al COPAC.

8        Con lettera del 22 marzo 2018, il COPAC comunicava al ricorrente di aver fornito all’APN un parere che andava nel senso del respingimento di tale ricorso (in prosieguo: la «lettera del 22 marzo 2018»).

9        Il 28 marzo 2018 l’APN confermava il rigetto della candidatura del ricorrente.

10      Il 13 aprile 2018 il ricorrente presentava un reclamo contro la decisione del 28 marzo 2018.

11      Il 16 aprile 2018 il Parlamento pubblicava l’elenco dei candidati prescelti.

12      Il 23 luglio 2018 l’APN respingeva i reclami del ricorrente e confermava la sua decisione di non ammetterlo a partecipare alla procedura di selezione dei funzionari idonei ad essere nominati in un impiego del gruppo di funzioni AD (in prosieguo: la «decisione del 23 luglio 2018»). Il Parlamento inviava tale decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio del ricorrente. Il 25 luglio 2018 il servizio postale belga presentava tale lettera presso il domicilio del ricorrente e, in mancanza di quest’ultimo, depositava un avviso di giacenza. Poiché detta lettera non veniva ritirata dal ricorrente, il servizio postale belga la rinviava al Parlamento il 9 agosto 2018.

13      Il 28 agosto 2018 il Parlamento inviava un messaggio di posta elettronica al ricorrente, al quale era allegata la decisione del 23 luglio 2018.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2018, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15      Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 25 febbraio, il 25 aprile e il 7 giugno 2019.

16      Il 9 luglio 2019 il ricorrente ha depositato una domanda di udienza di discussione.

17      A seguito della modifica della composizione del Tribunale, con decisione del 18 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha attribuito la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Settima Sezione.

18      Su proposta della Settima Sezione, il Tribunale ha deciso, il 6 dicembre 2019, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

19      Su proposta del giudice relatore (Settima Sezione ampliata), il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine impartito. L’udienza, prevista per il 2 aprile 2020, è stata rinviata al 1° luglio 2020.

20      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 23 luglio 2018, l’atto del 7 dicembre 2017, l’atto del 21 dicembre 2017, la lettera del 1° marzo 2018, la lettera del 22 marzo 2018 nonché il bando di concorso (1);

–        condannare il Parlamento alle spese.

21      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; e

–        condannare il ricorrente alla totalità delle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

22      Il Parlamento solleva due eccezioni di irricevibilità, vertenti, la prima, sulla tardività del ricorso e, la seconda, sulla mancata conformità del ricorso all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

 Sulla tardività del ricorso

23      Il Parlamento sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. Esso dichiara di aver notificato al ricorrente la decisione del 23 luglio 2018 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il 25 luglio 2018 il servizio postale avrebbe presentato tale lettera presso il domicilio del ricorrente, a Bruxelles (Belgio) e, in assenza di quest’ultimo, avrebbe lasciato un avviso di passaggio. Non avendo il ricorrente ritirato tale lettera prima della scadenza del termine di legge di conservazione da parte della posta, 9 agosto 2018, il termine di ricorso avrebbe cominciato a decorrere da tale data e sarebbe scaduto il 19 novembre 2018. Il ricorso, proposto il 7 dicembre 2018, sarebbe quindi tardivo.

24      Il ricorrente  contesta la regolarità della notifica per posta della decisione del 23 luglio 2018, decisione di cui egli afferma di aver potuto venire a conoscenza solo quando il Parlamento gliela ha inviata con messaggio di posta elettronica il 28 agosto 2018. Egli sostiene che, poiché il termine di ricorso è iniziato a decorrere da tale data, il ricorso non è tardivo.

25      Occorre ricordare che l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto prevede che «[o]gni decisione individuale presa in applicazione [dello] statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato». Non prescrivendo il o i metodi che consentono di comunicare una decisione individuale «per iscritto», tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l’amministrazione dispone di diverse possibilità al riguardo, tra cui la via elettronica (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 54).

26      In effetti, la via elettronica non è l’unica possibile per notificare le decisioni amministrative. L’amministrazione può altresì procedere mediante un invio postale raccomandato con ricevuta di ritorno, metodo che è espressamente previsto all’articolo 26, terzo comma, dello Statuto, secondo il quale «[l]a comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato dal funzionario». Grazie alle garanzie particolari che presenta sia per il funzionario sia per l’amministrazione, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento è riconosciuta come una modalità sicura in materia di notificazione (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 61).

27      Da tali elementi risulta che l’amministrazione è in linea di principio libera di scegliere il metodo che ritiene più appropriato alla luce delle circostanze del caso di specie al fine di procedere alla notifica di una decisione di rigetto di un reclamo, dato che lo Statuto non impone alcun ordine di priorità tra i diversi metodi possibili, come la via elettronica o la lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

28      Peraltro, occorre ricordare che l’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto prevede che il ricorso debba essere presentato entro un termine di tre mesi che decorre dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo. Ai sensi dell’articolo 60 del regolamento di procedura, «[i] termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

29      Secondo una giurisprudenza costante, i termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta verificare, anche d’ufficio, se i termini stessi sono stati rispettati. Tali termini rispondono all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenze del 7 luglio 1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, punto 18, e del 29 giugno 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, punto 15).

30      Spetta alla parte che eccepisce la tardività di un ricorso fornire la prova della data da cui ha iniziato a decorrere il termine per proporre tale ricorso (sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 70; v., in questo senso, sentenze del 5 giugno 1980, Belfiore/Commissione, 108/79, EU:C:1980:146, punto 7, e del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 59).

31      Anche per quanto riguarda i ricorsi in materia di funzione pubblica proposti sulla base dell’articolo 270 TFUE la giurisprudenza è consolidata nel senso che, affinché una decisione sia debitamente notificata a norma delle disposizioni dello Statuto occorre non solo che essa sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto (v., in questo senso, sentenze del 15 giugno 1976, Jänsch/Commissione, 5/76, EU:C:1976:92, punto 10, e del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 57).

32      Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, e dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, la data da prendere in considerazione per determinare il dies a quo del termine per proporre un ricorso di annullamento è quella della notifica dell’atto controverso, qualora tale atto designi un destinatario. La decisione viene debitamente notificata quando viene comunicata al destinatario e questi ha la possibilità di prenderne conoscenza. Per quanto riguarda quest’ultima condizione, la Corte ha ritenuto che essa fosse soddisfatta quando al destinatario era stata offerta la possibilità di conoscere il contenuto di tale decisione e le ragioni su cui essa si basava (sentenza del 21 marzo 2019, Eco-Bat Technologies e a./Commissione, C‑312/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:235, punti 25 e 26).

33      Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente è venuto a conoscenza del contenuto della decisione del 23 luglio 2018 solo quando il Parlamento gli ha comunicato tale decisione per posta elettronica, il 28 agosto 2018. Tale data dovrebbe quindi, in linea di principio, essere presa in considerazione per il calcolo del termine di ricorso.

34      Il Parlamento obietta tuttavia che il termine per la presentazione del ricorso è iniziato a decorrere da una data anteriore. Esso ritiene che non sia la data in cui il ricorrente è effettivamente venuto a conoscenza del contenuto della decisione del 23 luglio 2018 a dover essere presa in considerazione, bensì la data in cui il ricorrente è stato messo in condizione di farlo. Sostiene a tale riguardo che, qualora la notifica sia effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si può presumere che il destinatario abbia avuto la possibilità di conoscerne il contenuto alla scadenza del termine entro il quale tale lettera deve essere conservata dal servizio postale. A sostegno di tale affermazione, il Parlamento fa riferimento a due decisioni del Tribunale della funzione pubblica: l’ordinanza del 16 dicembre 2010, AG/Parlamento (F‑25/10, EU:F:2010:171), e la sentenza del 30 gennaio 2013, Wahlström/Frontex (F‑87/11, EU:F:2013:10).

35      Dalla motivazione di tali decisioni del Tribunale della funzione pubblica risulta che, quando una decisione viene notificata con lettera raccomandata, si considera che il destinatario ne abbia preso conoscenza firmando l’avviso di ricevimento. Tuttavia, può accadere che l’avviso di ricevimento non possa essere firmato dal destinatario se quest’ultimo è assente dal suo domicilio al momento del passaggio dell’impiegato dell’ufficio postale, o se egli non prenda provvedimenti, in particolare non ritiri la lettera entro il termine di conservazione. In un caso del genere si deve ritenere che la decisione sia stata debitamente notificata al suo destinatario alla data di scadenza del termine di conservazione della lettera da parte dei servizi postali. Infatti, se si ammettesse che, astenendosi dal compiere qualsiasi azione, in particolare non ritirando la lettera raccomandata entro tale termine, il destinatario potesse impedire la corretta notifica di una decisione con lettera raccomandata, il destinatario possederebbe un certo margine di manovra nel fissare il dies a quo del termine di ricorso, mentre tale termine non può essere a disposizione delle parti e deve soddisfare i requisiti della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia (ordinanza del 16 dicembre 2010, AG/Parlamento, F‑25/10, EU:F:2010:171, punti da 41 a 43, e sentenza del 30 gennaio 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, punti 38 e 39).

36      Dalla giurisprudenza del Tribunale della funzione pubblica emerge altresì che la presunzione che il destinatario abbia ricevuto notifica della decisione alla scadenza del termine normale di conservazione della lettera raccomandata da parte dei servizi postali non ha carattere assoluto. Al contrario, essa è confutabile ed è subordinata alla regolarità della notifica. Il Tribunale della funzione pubblica ha infatti ritenuto che l’applicazione di tale presunzione richiedesse la prova, da parte dell’amministrazione, della regolarità della notifica con lettera raccomandata, in particolare con il deposito di un avviso di passaggio all’ultimo indirizzo indicato dal destinatario. Inoltre, il destinatario può rovesciare tale presunzione dimostrando di essere stato impossibilitato, segnatamente per motivi di salute o per causa di forza maggiore indipendente dalla sua volontà, a venire utilmente a conoscenza dell’avviso di passaggio (ordinanza del 16 dicembre 2010, AG/Parlamento, F‑25/10, EU:F:2010:171, punto 44).

37      Nell’ambito di un’impugnazione contro una decisione di primo grado relativa a un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Corte, nella sua sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), ha annullato l’ordinanza del 19 aprile 2016, LL/Parlamento (T‑615/15, non pubblicata, EU:T:2016:432), con la quale il Tribunale, avendo constatato che il ricorso era stato proposto oltre 17 mesi dopo la notifica dell’atto impugnato, senza che il ricorrente avesse invocato l’esistenza di un caso fortuito o di un atto di forza maggiore, aveva respinto il ricorso come manifestamente irricevibile per ritardo. In particolare, la Corte ha respinto l’argomento secondo cui il termine per la presentazione di un ricorso dopo l’infruttuosa notifica per lettera raccomandata cominciava a decorrere, in tale causa, dalla scadenza del termine di deposito applicato dalla posta belga.

38      La Corte ha spiegato che una decisione era debitamente notificata, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, e dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, una volta che era stata comunicata al destinatario e che a questi era stata data la possibilità di prenderne conoscenza. Essa ha rilevato che, in particolare, l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE sanciva un principio di certezza del diritto secondo cui i diritti e gli obblighi derivanti da atti amministrativi individuali possono essere opposti al loro destinatario soltanto se tali atti sono stati debitamente portati a conoscenza del medesimo. Basandosi su tale principio, la Corte, dopo aver constatato che la lettera notificata era stata rispedita al mittente senza essere stata ritirata, ha rilevato che il destinatario aveva ricevuto tale lettera come allegato ad un messaggio di posta elettronica del Parlamento. La Corte ha dichiarato che, in tali circostanze, la notifica non era stata effettuata unicamente mediante l’invio della lettera raccomandata. La Corte ha considerato che, poiché il termine di due mesi e dieci giorni aveva potuto iniziare a decorrere nei confronti del destinatario soltanto il giorno in cui quest’ultimo ha avuto piena conoscenza di tale decisione, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale era ricevibile (sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punti da 46 a 56).

39      Occorre quindi esaminare alla luce della sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), se la presunzione di notifica addotta dal Parlamento sia applicabile alla presente controversia. A tal fine, il Tribunale ha invitato le parti a pronunciarsi per iscritto sulle eventuali conseguenze da trarre da tale sentenza e dalle conclusioni dell’avvocato generale. Le parti hanno espresso posizioni divergenti per iscritto e all’udienza.

40      Il ricorrente ritiene, in sostanza, che tale sentenza escluda l’esistenza di una presunzione di notifica. Egli ritiene, in linea con l’opinione espressa in particolare ai paragrafi 59 e 62 delle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2017:605), che tale presunzione sia contraria ai principi della certezza del diritto, della buona amministrazione e del diritto ad un ricorso giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

41      Il Parlamento sostiene, al contrario, che l’applicazione nel caso di specie della presunzione di notifica rimane giustificata alla luce delle differenze sostanziali tra il contesto giuridico e fattuale del caso di specie e quello da cui è scaturita la sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2018:83). Tale sentenza rientrerebbe nel contesto dell’articolo 263 TFUE, cosicché la sua portata non si estenderebbe al presente ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, né allo Statuto. Il Parlamento spiega infatti che, in considerazione dell’autonomia del diritto della funzione pubblica, occorre distinguere tra questi due contesti di contenzioso. Tenuto conto dell’equilibrio tra i diritti e gli obblighi reciproci che lo statuto ha creato nelle relazioni tra l’APN e i suoi agenti del pubblico impiego, la presunzione di notifica sarebbe giustificata e adatta a questo specifico contesto. A questo proposito, il Parlamento insiste in particolare sul meccanismo dell’articolo 20 dello Statuto, che consente all’amministrazione di evitare qualsiasi irregolarità nella notifica postale, poiché essa conosce l’indirizzo dei funzionari in servizio, che sono tenuti a comunicarlo e a informare immediatamente l’amministrazione di qualsiasi modifica dello stesso. Il Parlamento sottolinea che le circostanze che hanno dato luogo alla causa LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2018:83) non erano disciplinate dallo Statuto e quindi non offrivano garanzie equivalenti. Il Parlamento respinge l’orientamento secondo cui la presunzione di notifica priva i funzionari del loro diritto al controllo giurisdizionale e ritiene che tale presunzione sia loro favorevole, in quanto rinvia il dies a quo.

42      Al fine di determinare se, nel caso di specie, il Parlamento possa legittimamente invocare la presunzione di notifica stabilita dalle citate decisioni del Tribunale della funzione pubblica occorre anzitutto rilevare che l’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto prevede solo che il termine di ricorso di tre mesi decorre dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo. È peraltro pacifico che nessuna disposizione dello Statuto o di altri atti normativi dell’Unione europea specifica che, in caso di mancata notifica di una lettera raccomandata, il dies a quo per il calcolo del termine per il ricorso è rinviato alla scadenza del termine per la conservazione di tale lettera da parte della posta piuttosto che alla data in cui si prende effettivamente conoscenza del contenuto di tale lettera.

43      In mancanza di un testo che sancisca una siffatta norma giuridica, è opportuno fare riferimento al principio della certezza del diritto e alla Carta, in particolare al diritto a un ricorso effettivo e al diritto di accesso a un tribunale imparziale, al fine di verificare la legittimità della presunzione di notifica in questione.

44      A tal riguardo, l’articolo 47, primo comma, della Carta recita che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da tale articolo. A termini del secondo comma del medesimo articolo, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

45      Secondo le spiegazioni relative a tale articolo, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e dell’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione nell’interpretazione della stessa, l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

46      Risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla quale occorre fare riferimento conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che il diritto ad un tribunale non è assoluto. L’esercizio di tale diritto si presta a limitazioni, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso. Le norme sui termini da osservare per presentare un ricorso sono volte a garantire la buona amministrazione della giustizia e il rispetto, in particolare, del principio della certezza del diritto. Se gli interessati devono aspettarsi che tali regole siano applicate, l’applicazione che ne viene effettuata non deve tuttavia impedire ai singoli di avvalersi di un mezzo di ricorso disponibile (v., in questo senso, sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punto 43; Corte EDU, 13 marzo 2018, Kuznetsov e a./ Russia, CE:CEDU:2018:0313JUD 005635409, § 40).

47      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 47 della Carta non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme relative ai termini procedurali previsti dalle norme dell’Unione. [v. ordinanza del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 24 e giurisprudenza citata]. I diritti garantiti dall’articolo 47 della Carta non sono affatto pregiudicati dalla rigida applicazione delle normative dell’Unione in materia di termini procedurali (v., in questo senso, ordinanza dell’11 giugno 2020, GMPO/Commissione, C‑575/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:448, punto 40 e giurisprudenza citata).

48      Nel caso di specie, la presunzione di notifica eccepita dal Parlamento non poggia su alcuna disposizione della normativa dell’Unione in materia di termini procedurali. Tuttavia, per sua stessa natura, tale presunzione incide giuridicamente sul destinatario dell’atto notificato, in quanto determina il dies a quo del termine di ricorso e, di conseguenza, la ricevibilità del ricorso stesso. Orbene, poiché l’obiettivo delle norme sui termini di ricorso è quello di garantire la buona amministrazione della giustizia evitando qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario e, in particolare, di garantire la certezza del diritto, una siffatta presunzione di notifica deve, prima della sua attuazione, essere portata a conoscenza degli interessati in modo che essi possano essere informati delle sue modalità e possano ragionevolmente prevedere con sufficiente precisione quali sarebbero le conseguenze, ai fini del calcolo del termine di ricorso, del mancato ritiro di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

49      Ne consegue che, in mancanza di disposizioni testuali che disciplinino in modo preciso e prevedibile la determinazione del dies a quo per il calcolo del termine di ricorso in caso di mancato ritiro di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento in controversie rientranti nello Statuto, l’applicazione da parte delle istituzioni dell’articolo 26 dello Statuto in tale contesto può non essere sufficiente per stabilire che l’interessato è stato posto in condizione di prendere conoscenza della decisione individuale in questione.

50      Infatti, va sottolineato che, mentre la comunicazione mediante lettera raccomandata è prevista dall’articolo 26 dello Statuto in termini immutati dall’adozione di tale disposizione nel 1962, la presunzione di notifica invocata dal Parlamento poggia sull’applicazione delle norme nazionali sulla conservazione, da parte dei servizi postali, delle lettere raccomandate non reclamate. Inoltre, sono trascorsi quasi sessant’anni dall’adozione dell’articolo 26 dello Statuto. Orbene, le istituzioni dell’Unione, come peraltro le amministrazioni nazionali degli Stati membri, sono sempre più chiamate ad utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici nei loro rapporti con i cittadini.

51      Nel silenzio dei testi applicabili attualmente in vigore e, in particolare, a seguito della pronuncia della sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), la certezza del diritto e la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nella buona amministrazione della giustizia precludono l’applicazione, nella fattispecie, della presunzione di notifica rivendicata dal Parlamento.

52      Il Parlamento non può pertanto sostenere che la notifica della decisione del 23 luglio 2018 sia considerata come effettuata alla scadenza del termine per la conservazione della lettera raccomandata inviata al domicilio del richiedente.

53      Il Parlamento ha notificato tale decisione anche con un messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2018, la cui ricezione è stata immediatamente confermata dal ricorrente. Il Parlamento erra pertanto nell’affermare che, ai fini del calcolo del termine di ricorso, deve essere presa in considerazione solo la notifica mediante lettera raccomandata, anche se tale lettera non è stata ritirata entro il termine accordato dai servizi postali belgi. È pacifico che è il 28 agosto 2018 che il ricorrente ha avuto piena conoscenza della decisione del 23 luglio 2018. Il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere dal 28 agosto 2018. Di conseguenza, il presente ricorso, proposto il 7 dicembre 2018, non è tardivo (v., per analogia, sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punti da 53 a 56). L’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento in forza del carattere tardivo del ricorso deve pertanto essere respinta.

 Mancata conformità dell’atto introduttivo del ricorso all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura

54      Il Parlamento sostiene che il capo della domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l’articolo 90 dello Statuto invalido e inapplicabile nella presente causa è irricevibile. Sebbene questa domanda possa essere interpretata alla stregua di un’eccezione di illegittimità, il Parlamento sottolinea che essa non è ulteriormente sviluppata nel ricorso. Il Parlamento ritiene pertanto che tale eccezione di illegittimità debba essere dichiarata irricevibile ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Il Parlamento contesta inoltre la ricevibilità del quarto motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla violazione del regime linguistico dell’Unione.

55      Si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare «l’oggetto della controversia, le conclusioni ed un’esposizione sommaria dei motivi invocati». Secondo una giurisprudenza costante, onde garantire la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia, tale esposizione sommaria dei motivi dedotti della parte ricorrente deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al giudice competente di pronunciarsi sul ricorso (v. ordinanza del 25 settembre 2019, EM Research Organization/EUIPO, C‑728/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:781, punto 8 e giurisprudenza citata). La mera esposizione astratta dei motivi di ricorso nell’atto introduttivo non soddisfa tali requisiti.

56      Nel caso di specie, occorre rilevare che l’atto introduttivo del ricorso contiene, ai punti da 61 a 67, l’esposizione degli argomenti giuridici con cui il ricorrente, attraverso il quarto motivo, relativo alla violazione del regime linguistico dell’Unione, contesta la legittimità del bando di concorso alla luce del regolamento del Consiglio del 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, L 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1»), e del principio della parità di trattamento. Tale affermazione è sufficientemente chiara e precisa da consentire al Parlamento di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Il quarto motivo deve quindi essere dichiarato ricevibile.

57      Per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità dell’articolo 90 dello Statuto, occorre dichiarare che l’atto introduttivo del ricorso, in una sezione preliminare, definisce l’oggetto del ricorso nell’ambito di una frase che elenca gli atti di cui si chiede l’annullamento, ossia gli atti del 7 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017, le lettere del 1° marzo 2018 e del 22 marzo 2018, la decisione del 23 luglio 2018 e il bando di concorso.

58      Al termine di tale elenco, il ricorso contiene la seguente frase: «[i]n via preliminare, se necessario, dichiarare l’articolo 90 dello statuto invalido e inapplicabile nel presente procedimento, ai sensi dell’articolo 277 TFUE».

59      Questa istanza non è corroborata da alcun argomento, di diritto o di fatto, sviluppato nel resto del ricorso. Quest’ultimo non espone quindi gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali poggia la richiesta di dichiarare l’illegittimità, per via di eccezione, dell’articolo 90 dello Statuto.

60      Per confutare l’argomento del Parlamento secondo cui sarebbe stata commessa una violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorrente solleva, ai punti da 19 a 23 della sua replica, diversi argomenti volti a dimostrare l’illegittimità dell’articolo 90 dello Statuto.

61      Tuttavia, il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione per spiegare la presentazione tardiva di tale argomentazione.

62      In queste circostanze, dato che l’atto introduttivo non enuncia alcun argomento per suffragare l’eccezione di illegittimità dell’articolo 90 dello Statuto, occorre dichiarare che esso non adempie le condizioni previste dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. La domanda di far dichiarare inapplicabile l’articolo 90 dello statuto deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

 Nel merito

63      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’obbligo di motivazione; il secondo, alla violazione dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione e dei diritti della difesa, del diritto ad essere ascoltato e dell’articolo 41 della Carta; il terzo, alla violazione del diritto ad una buona amministrazione e, il quarto, alla violazione del regolamento n. 1 e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Il Tribunale ritiene che sia opportuno raggruppare tali motivi al fine di esaminare in successione le censure concernenti, in primo luogo, la violazione dell’obbligo di motivazione; in secondo luogo, la violazione del diritto di essere ascoltato, dei diritti della difesa e dell’articolo 41 della Carta; in terzo luogo, la violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità e, in quarto luogo, la violazione del regime linguistico dell’Unione e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

64      La ricorrente sostiene che la decisione del 23 luglio 2018 e le decisioni che l’hanno preceduta sono viziate da un manifesto difetto di motivazione. Il Parlamento avrebbe omesso di spiegare perché non lo ha informato che nel suo atto di candidatura mancava l’elenco degli allegati, sebbene non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione delle candidature. Se i servizi del Parlamento hanno avuto accesso alla sua griglia di valutazione, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al Parlamento di produrre tali documenti.

65      Il Parlamento contesta questa accusa.

66      Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, previsto, in particolare, dall’articolo 25 dello Statuto, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare se l’atto sia fondato o se sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità e, dall’altro, di consentire al giudice di esercitare il suo sindacato al riguardo (sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22, e del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, punto 50).

67      Un atto è sufficientemente motivato quando è presentato in un contesto noto al funzionario interessato e che gli consente di coglierne la portata (sentenze del 1° giugno 1983, Seton/Commissione, 36/81, 37/81 e 218/81, EU:C:1983:152, punto 48; del 12 novembre 1996, Ojha/Commissione, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, punto 18, e ordinanza del 14 dicembre 2006, Meister/UAMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, punto 89).

68      Peraltro, l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale, la quale va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che invece attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esporre formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito dell’atto in questione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur esponendo ragioni errate (v. sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑295/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:997, punto 122 e la giurisprudenza ivi citata).

69      Nel caso di specie, le ragioni che hanno comportato il rigetto dell’atto di candidatura del ricorrente gli sono state comunicate nell’atto del 7 dicembre 2017 e le ragioni del rigetto dei suoi reclami sono state esposte nella decisione del 23 luglio 2018. Tale decisione afferma espressamente che il rigetto è motivato dall’assenza dell’elenco degli allegati, che era però richiesto. Questa decisione fa riferimento, a tale proposito, al punto 5.3 del bando di concorso e alla seconda parte della dichiarazione firmata dalla ricorrente, che confermano che quest’ultimo era al corrente del fatto che l’atto di candidatura doveva essere corredato da tale elenco, a pena di rigetto. Tali motivi sono esposti in termini chiari, precisi e inequivocabili, idonei a consentire al ricorrente di comprenderne la portata, di valutare l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato sulla legittimità di tale decisione. Di conseguenza, la censura del ricorrente inerente alla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario disporre mezzi istruttori.

 Sulla violazione del diritto di essere ascoltato

70      Il ricorrente sostiene che il Parlamento ha violato i principi del rispetto dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato sanciti dal diritto primario dell’Unione e dall’articolo 41 della Carta. Il Parlamento avrebbe dovuto concedergli il diritto di esprimersi per iscritto prima di dichiarare la sua candidatura inammissibile e avrebbe dovuto permettergli di commentare per iscritto i motivi del rigetto del suo reclamo. Il ricorrente avrebbe così potuto tentare di convincere il Parlamento a rivedere il suo fascicolo per assicurarsi che contenesse tutti i documenti pertinenti e per dimostrare tutte le inesattezze nella sua valutazione.

71      Il Parlamento respinge questo argomento.

72      Per quanto riguarda la possibilità di esprimersi per iscritto prima dell’adozione della decisione del 23 luglio 2018, si ricorda che il diritto di essere ascoltati in qualsiasi procedimento, previsto dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, che è parte integrante del rispetto dei diritti della difesa pur essendo meno esteso di questi ultimi, garantisce al singolo la possibilità di far conoscere, in modo utile ed efficace, il proprio punto di vista nel corso di un procedimento amministrativo e prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che possa incidere in maniera sfavorevole sui suoi interessi (v., in questo senso, sentenze dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 34 e 36; del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16, EU:T:2017:282, punti 149 e 150, e del 14 dicembre 2018, UC/Parlamento, T‑572/17, non pubblicata, EU:T:2018:975, punto 86).

73      L’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza del 9 febbraio 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, punto 33 e giurisprudenza citata; sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16, EU:T:2017:282, punto 154).

74      Tuttavia, la persona che presenta un reclamo contro un atto che le arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, non può, in linea di principio, far valere utilmente di non essere stata ascoltata nell’ambito della fase precontenziosa del procedimento, nei limiti in cui il reclamo ha lo scopo stesso di consentire all’interessato di formulare osservazioni (sentenza del 14 dicembre 2018, UC/Parlamento, T‑572/17, non pubblicata, EU:T:2018:975, punto 90; v., in tal senso, ordinanza del 26 settembre 2019, Barata/Parlamento, C‑71/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:793, punto 49, e sentenza del 2 aprile 2020, Barata/Parlamento, T‑81/18, non pubblicata, EU:T:2020:137, punto 109).

75      Di conseguenza, l’argomento con cui il ricorrente censura il Parlamento per non averlo invitato a pronunciarsi per iscritto prima di dichiarare la sua candidatura irricevibile e a presentare le sue osservazioni sui motivi del rigetto del suo reclamo prima dell’adozione della decisione del 23 luglio 2018 è infondato in diritto.

76      Inoltre, dai fatti di causa di cui sopra emerge che il ricorrente ha richiesto un nuovo esame della sua candidatura, ha presentato due reclami e ha adito il COPAC. Pertanto, il ricorrente ha esercitato il suo diritto di difendere i propri interessi in tutte le fasi del procedimento precontenzioso successivo all’adozione dell’atto del 7 dicembre 2017 che respinge la sua candidatura in quanto irricevibile. Alla luce di tali elementi, il ricorrente non può proficuamente sostenere di non aver avuto la possibilità di esprimersi per iscritto prima che la sua candidatura fosse dichiarata irricevibile e prima dell’adozione della decisione del 23 luglio 2018 sui motivi di rigetto della sua candidatura.

77      La censura del ricorrente relativa alla violazione del diritto di essere ascoltato deve pertanto essere respinta.

 Sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità

78      Il ricorrente critica, in sostanza, l’eccessivo formalismo con cui il Parlamento ha respinto il suo atto di candidatura per il solo motivo che mancava l’elenco degli allegati. In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione omettendo di avvertirlo e di consentirgli di completare il suo atto di candidatura producendo l’elenco degli allegati prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature e omettendo di offrirgli la possibilità di regolarizzare il suo atto di candidatura dopo tale data. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che il Parlamento ha violato il principio di proporzionalità e ha commesso un abuso di diritto dichiarando il suo atto di candidatura inammissibile per motivi puramente formali. Sarebbe assurdo considerare che il fatto di consentirgli di regolarizzare il suo atto di candidatura pregiudichi la parità di trattamento tra i candidati.

79      Il Parlamento contesta tale argomento.

80      L’obbligo di assistenza e il principio di buona amministrazione rispecchiano l’equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo statuto ha istituito nei rapporti tra le pubbliche autorità e i pubblici impiegati e implicano, in particolare, che qualora si pronunzi sulla situazione di un dipendente, l’autorità debba prendere in considerazione il complesso degli aspetti che possono influire sulla decisione e, nel far ciò, debba tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato  (sentenza del 23 ottobre 1986, Schwiering/Corte dei conti, 321/85, EU:C:1986:408, punto 18).

81      Nelle procedure di concorso spetta, in linea di principio, ai candidati fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che ritengono utili ai fini dell’esame della loro candidatura, onde consentirle di verificare se essi soddisfino i requisiti posti dal bando di concorso, e ciò a fortiori se vi siano stati espressamente e formalmente invitati (sentenza del 12 dicembre 2018, Colin/Commissione T‑614/16, non pubblicata, EU:T:2018:914, punto 48; v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 1989, Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87, EU:C:1989:309, punto 24).

82      L’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci tra l’amministrazione e il candidato richiede, innanzi tutto, che quest’ultimo proceda ad un’attenta e seria lettura delle disposizioni di un bando di concorso del tutto chiaro, preciso e tassativo (sentenza del 20 giugno 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89, EU:T:1990:36, punto 33).

83      Per quanto riguarda l’amministrazione, è giurisprudenza consolidata che la commissione giudicatrice di concorso, per verificare se le condizioni di ammissione siano soddisfatte, può unicamente tener conto delle indicazioni fornite dai candidati nel loro atto di candidatura e dei documenti giustificativi che essi sono tenuti a produrre (sentenze del 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento, T‑386/00, EU:T:2002:12, punto 74, e del 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02, EU:T:2004:91, punto 45). Pertanto, una commissione giudicatrice non è tenuta ad effettuare indagini per accertare se un candidato soddisfa tutte le condizioni del bando di concorso (sentenze del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 77, e del 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02, EU:T:2004:91, punto 49). Non spetta a una commissione giudicatrice, in presenza di documenti incompleti o ambigui, contattare l’interessato per chiarire tali omissioni e ambiguità (sentenze del 21 maggio 1992, Almeida Antunes/Parlamento, T‑54/91, EU:T:1992:65, punto 36, e del 6 novembre 1997, Wolf/Commissione, T‑101/96, EU:T:1997:171, punto 64).

84      Pertanto, qualora le chiare disposizioni di un bando di concorso prescrivano inequivocabilmente l’obbligo di allegare all’atto di candidatura documenti giustificativi, la mancata esecuzione di tale obbligo da parte di un candidato non può né autorizzare né, a maggior ragione, obbligare la commissione giudicatrice o l’APN ad agire in contrasto con tale bando di concorso (sentenze del 31 marzo 1992, Burban/Parlamento, C‑255/90 P, EU:C:1992:153, punto 12; del 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento, T‑386/00, EU:T:2002:12, punto 74, e del 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02, EU:T:2004:91, punto 49). In questo tipo di situazione, la mancata presentazione dei documenti richiesti costituisce quindi un valido motivo di non ammissione al concorso.

85      Al contrario, se i termini del bando di concorso sono vaghi o ambigui, l’amministrazione è tenuta ad esercitare il suo potere discrezionale alla luce dell’interesse del candidato, in conformità con il dovere di sollecitudine e con il principio di buona amministrazione. Ciò avviene, ad esempio, quando un bando di concorso non specifica i requisiti formali che devono essere soddisfatti dai documenti giustificativi richiesti. Pertanto, qualora le prescrizioni del bando di concorso richiedano, per il deposito delle candidature, solo l’obbligo di presentare i documenti giustificativi relativi all’istruzione scolastica, ma sia tuttavia precisato che occorre fornire diplomi o titoli di studio certificati conformi, la Corte ha statuito che tale precisazione costituiva semplicemente una «raccomandazione di carattere pratico rivolta ai candidati, ai quali i documenti trasmessi non [venivano] restituiti». In tali circostanze, spetta alla commissione giudicatrice decidere se i documenti forniti dal candidato siano o meno documenti giustificativi atti a provare ch’egli può essere ammesso al concorso (sentenza del 25 aprile 1978, Allgayer/Parlamento, 74/77, EU:C:1978:89, punto 4).

86      La Corte ha inoltre ammesso che, se il bando di concorso fa riferimento, senza ulteriori precisazioni, alla nozione di «pezze giustificative», la commissione giudicatrice, dopo aver interpretato questa nozione in senso stretto come equivalente ad «originale o fotocopia autenticata», se non vuole trasgredire i principi menzionati ai punti 80 e 85 supra, non può escludere un candidato perché ha fornito semplici fotocopie, senza averlo posto in grado di produrre le ulteriori pezze giustificative atte a completare la sua candidatura (sentenza del 23 ottobre 1986, 321/85, Schwiering/Corte dei conti, EU:C:1986:408, punto 20). In tali circostanze, la commissione giudicatrice doveva consentire al candidato di presentare fotocopie certificate conformi invece delle semplici fotocopie inizialmente presentate.

87      Seguendo un ragionamento analogo, il Tribunale ha statuito che, quando un bando di concorso non precisa che il candidato deve produrre i documenti atti a dimostrare la conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale dell’Unione, pena la non ammissione al concorso, la commissione giudicatrice non poteva respingere un atto di candidatura corredato da una dichiarazione sull’onore relativa al livello linguistico del candidato per il motivo che tale atto di candidatura non era corredato da documenti giustificativi (sentenza del 19 luglio 1999, Varas Carrión/Consiglio, T‑168/97, EU:T:1999:154, punti da 45 a 57). Il Tribunale ha inoltre deciso che il carattere ambiguo di un documento che comprova un diploma non poteva, di per sé, consentire alla commissione giudicatrice di respingere una candidatura senza tener conto delle dichiarazioni rese dal candidato nell’atto di candidatura e degli elementi pertinenti del diritto dello Stato membro in cui tale diploma è stato rilasciato (sentenza del 12 dicembre 2018, Colin/Commissione, T‑614/16, non pubblicata, EU:T:2018:914, punti da 44 a 66).

88      Tali principi giurisprudenziali consolidati sono applicabili ad una procedura di certificazione come quella in questione nella causa in esame.

89      Nella fattispecie, il punto 5.3 del bando di concorso richiedeva ai candidati di fornire «un elenco in cui ogni documento giustificativo allegato alla candidatura [fosse] numerato e brevemente descritto» e prevedeva espressamente che l’inosservanza di tale condizione avrebbe comportato il rigetto della candidatura.

90      Questa condizione è peraltro richiamata anche nel modulo di candidatura, che conteneva la seguente dichiarazione:

«2.  Sono al corrente che la mia candidatura sarà respinta se ometto di compilare tutte le sezioni del presente modulo di candidatura e di presentarlo entro il termine previsto, corredato di tutti i documenti giustificativi richiesti, in particolare di un elenco in cui ogni documento giustificativo allegato alla candidatura sia numerato e brevemente descritto (punto 5 del bando di concorso»).

91      Questo testo è collocato alla fine del modulo di candidatura e precede immediatamente lo spazio riservato alla firma del candidato. Appare sotto la voce «Dichiarazione», stampata in maiuscolo e in grassetto, in modo che non possa sfuggire all’attenzione del lettore. Il ricorrente ha firmato tale dichiarazione.

92      Da questi elementi si evince che i termini del bando di concorso e del modulo di candidatura erano chiari, precisi e inequivoci. Firmando il modulo di candidatura, il ricorrente non poteva ignorare che l’assenza di un elenco di documenti giustificativi avrebbe comportato il rigetto della sua candidatura.

93      In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza di cui al precedente punto 84, il Parlamento non era affatto tenuto in forza del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione ad avvertire il ricorrente del vizio che intaccava il suo atto di candidatura o ad invitarlo a regolarizzare tale situazione. Prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione degli atti di candidatura, il ricorrente poteva rettificare il suo atto di candidatura sostituendo a quello iniziale un fascicolo completo, contenente l’elenco degli allegati. Nel caso di specie, poiché il ricorrente aveva depositato il suo atto di candidatura il 27 settembre 2017, egli disponeva ancora di nove giorni di tempo per procedere a tale rettifica. Al contrario, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il 6 ottobre 2017, il rispetto dei termini del bando di concorso e del principio della parità di trattamento non consentiva al Parlamento di invitare un candidato a regolarizzare un atto di candidatura che non contenesse l’elenco degli allegati richiesti.

94      Per rispondere all’argomento del ricorrente secondo cui una tale interpretazione delle norme che disciplinano l’esercizio di certificazione controverso sarebbe sproporzionata alla luce della gravità delle conseguenze del rigetto di un atto di candidatura, considerata la natura puramente formale dell’elenco mancante degli allegati, va ricordato che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (ordinanza del 14 dicembre 2006, Meister/UAMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, punto 68, e sentenza del 5 marzo 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non pubblicata, EU:T:2019:135, punto 122).

95      Tenuto conto, da un lato, dell’ampio potere discrezionale che può essere dedotto dall’articolo 45 bis dello Statuto, che stabilisce la procedura di certificazione e, dall’altro, dell’ampio potere discrezionale che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, è accordato alle istituzioni dell’Unione nell’organizzazione dei loro servizi, in particolare, nella determinazione dei termini e delle condizioni dei concorsi e nella valutazione e nel confronto della qualità delle candidature nell’ambito di qualsiasi procedura di selezione, il controllo del Tribunale in questo settore deve limitarsi a determinare se, visti gli elementi sui quali si è fondata l’amministrazione per prendere la sua decisione, quest’ultima non abbia ecceduto limiti ragionevoli e non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali dette facoltà le sono state conferite (v., in questo senso, sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punto 76 e giurisprudenza citata, e dell’11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, EU:T:2003:298, punto 71 e giurisprudenza citata).

96      Spetta quindi al Tribunale valutare se la regola stabilita al punto 5.3 del bando di concorso, secondo la quale tutti gli atti di candidatura devono essere corredati da un elenco degli allegati, a pena di essere respinti, e su cui si basa la decisione di rigetto, soddisfi i suddetti criteri.

97      Occorre esaminare se questa regola persegua un obiettivo legittimo. Il Parlamento, nelle sue memorie scritte e durante i dibattiti in udienza, ha sostenuto, in sostanza, che la suddetta regola perseguiva due obiettivi. L’obiettivo principale sarebbe quello di agevolare il trattamento amministrativo degli atti di candidatura. L’obiettivo secondario sarebbe quello di verificare la capacità dei candidati di seguire istruzioni chiare e inequivocabili.

98      A tale proposito, è importante ricordare che la procedura di certificazione in questione era intesa a selezionare funzionari del gruppo di funzioni AST al fine di consentire loro di accedere a posti di amministratore secondo la procedura di cui all’articolo 45 bis dello Statuto. L’entità dei compiti amministrativi da svolgere in un periodo di tempo piuttosto breve per garantire il corretto svolgimento di una procedura di certificazione può legittimamente giustificare che l’amministrazione abbia richiesto di presentare un elenco riepilogativo che consentisse di verificare tutte le informazioni e i documenti presentati per ogni candidatura. Inoltre, tenuto conto della natura stessa della procedura di certificazione, occorre riconoscere che non è irragionevole aspettarsi che i candidati che intendono assumere incarichi di amministratore diano prova di rigore e attenzione sufficienti per seguire le istruzioni risultanti dai termini chiari, precisi e inequivocabili del bando di concorso.

99      Si deve pertanto ritenere che gli obiettivi addotti dal Parlamento, ossia la gestione efficace degli atti di candidatura e la verifica della capacità dei candidati di seguire istruzioni chiare, precise e inequivocabili, costituiscano obiettivi legittimi alla luce dello scopo della procedura di certificazione.

100    Occorre comunque verificare se, all’interno del margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione nell’organizzazione di una procedura di certificazione, i mezzi applicati per conseguire questi obiettivi siano adeguati e necessari.

101    A tale proposito, un elenco che riepiloghi i documenti giustificativi fornisce all’amministrazione una panoramica, in forma sintetica, di tutti i documenti presentati a sostegno di ogni domanda. Il Parlamento ha giustamente insistito, a questo proposito, sulla varietà di questi documenti, soprattutto dal punto di vista linguistico, dovuta alla diversità delle nazionalità dei candidati. Si noti inoltre che una procedura di questo tipo interessa un gran numero di candidati. Certo, per la sua natura interna, essa riguarda un numero di candidati che può apparire relativamente modesto rispetto ai concorsi per l’assunzione di funzionari, che a volte attirano diverse migliaia di candidati. Tuttavia, il numero potenziale di candidati attesi per tale procedura è tutt’altro che trascurabile. Occorre inoltre evidenziare i vincoli di tempo inerenti ad una siffatta procedura di selezione. Il concorso è stato infatti concluso 190 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione degli atti di candidatura con la pubblicazione dell’elenco dei candidati selezionati.

102    In considerazione della varietà del contenuto dei fascicoli, del numero di candidati e dei vincoli temporali, l’obbligo di fornire un elenco di documenti giustificativi risulta essere una misura idonea a contribuire alla corretta gestione della procedura di certificazione. Tale requisito non può essere considerato un onere eccessivo o irragionevole per i candidati. Il bando di concorso richiamava l’attenzione dei candidati sull’importanza di rispettare tale obbligo in termini chiari, precisi e inequivocabili, che non possono essere considerati in contrasto col dovere di sollecitudine dei funzionari.

103    Disponendo che tale elenco dovesse essere fornito a pena di rigetto dell’atto di candidatura, la regola di cui al punto 5.3 del bando di concorso intende indurre i candidati a conformarsi a tale obbligo. È vero che, dato che l’elenco ricopre una funzione puramente amministrativa, la sua assenza non costituisce un ostacolo alla valutazione dei meriti individuali dei candidati, come può accadere qualora manchi, ad esempio, un documento che attesta un livello di qualifica o di formazione. Tuttavia, in assenza di una tale regola, i candidati sarebbero meno incentivati a verificare diligentemente il corretto stato del loro fascicolo di candidatura. Oltre al fatto che l’assenza di una siffatta regola potrebbe, in pratica, rendere più gravoso il compito dell’amministrazione, essa sarebbe suscettibile, sotto il profilo giuridico, di dare adito a un’ambiguità circa la possibilità di sanare una siffatta violazione.

104    Di conseguenza, adottando la decisione di rigetto dell’atto di candidatura del ricorrente sulla base della regola di cui al punto 5.3 del bando di concorso, il Parlamento si è avvalso del suo potere discrezionale entro limiti ragionevoli e non ha utilizzato il suo potere in modo manifestamente erroneo o per scopi diversi da quelli per cui gli era stato conferito.

105    Da quanto precede consegue che la censura del ricorrente secondo cui i principi di buona amministrazione e di proporzionalità sono stati violati è infondata e deve quindi essere respinta.

 Sulla violazione del regime linguistico istituito dal regolamento n. 1

106    Il ricorrente sostiene che, omettendo di utilizzare la lingua portoghese nella decisione del 23 luglio 2018 nonché nel bando di concorso per l’esercizio di certificazione 2017, il Parlamento ha violato le disposizioni del regolamento n. 1. Egli afferma che, sebbene la giurisprudenza autorizzi l’uso di alcune lingue specifiche per le esigenze particolari e attestate del servizio, tale possibilità è subordinata all’adozione di un regolamento interno conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 1 (sentenze del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, e del 24 settembre 2015, Italia e Spagna/Commissione, T‑124/13 e T‑191/13, EU:T:2015:690). In assenza di un siffatto regolamento, non sarebbe stata possibile alcuna deroga al regime linguistico.

107    Il ricorrente sarebbe quindi vittima di una discriminazione rispetto ai suoi colleghi la cui lingua madre è l’inglese, il tedesco o il francese. Il ricorrente precisa che il presente motivo deve essere inteso come un’eccezione di illegittimità contro il bando di concorso, in quanto nelle fasi precedenti egli non poteva contestare direttamente tale atto, mancando un interesse diretto e individuale.

108    Inoltre, il ricorrente sostiene che, sebbene il suo reclamo sia stato redatto in portoghese, il Parlamento vi ha risposto in inglese senza fornire una traduzione.

109    Il Parlamento contesta tale argomento.

110    Senza che occorra chiarire se, in assenza di disposizioni regolamentari specifiche applicabili ai funzionari e agli altri agenti e in mancanza di disposizioni al riguardo nei regolamenti interni delle istituzioni, i rapporti tra queste ultime e i loro funzionari e altri agenti siano esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, che corrisponde, in sostanza, all’articolo 24, quarto comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 4, della Carta, i testi trasmessi alle istituzioni dell’Unione da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali, contemplate dall’articolo 1 del medesimo regolamento, e la risposta dell’istituzione deve essere redatta nella medesima lingua. In quanto componente essenziale del rispetto della diversità linguistica dell’Unione, la cui importanza è ricordata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE, nonché all’articolo 22 della Carta, il diritto riservato a tali persone di scegliere, tra le lingue ufficiali dell’Unione, la lingua da utilizzare negli scambi con le istituzioni riveste un carattere fondamentale (sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 36).

111    Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, dall’obbligo incombente all’Unione di rispettare la diversità linguistica non può desumersi l’esistenza di un principio giuridico generale, il quale assicuri a ciascuna persona il diritto a che tutto ciò che può ledere i suoi interessi venga redatto nella sua lingua in qualsiasi circostanza, e in virtù del quale le istituzioni siano tenute, senza previsione di alcuna possibilità di deroga, ad utilizzare la totalità delle lingue ufficiali in qualsiasi situazione (v. sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Commissione, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 37 e giurisprudenza citata).

112    In particolare, nello specifico quadro delle procedure di selezione del personale dell’Unione, la Corte ha statuito che alle istituzioni non possono essere imposti obblighi che vadano oltre quanto prescritto dall’articolo 1 quinquies dello Statuto (v. sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Commissione, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 39 e giurisprudenza citata).

113    Dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, e paragrafo 6, prima frase, dello Statuto risulta che, sebbene non sia escluso che l’interesse del servizio possa giustificare la limitazione della scelta della lingua di comunicazione tra i candidati di un concorso e l’amministrazione ad un numero ristretto di lingue ufficiali la cui conoscenza è la più diffusa nell’Unione, una siffatta limitazione deve nondimeno essere fondata imperativamente su elementi oggettivamente verificabili, sia da parte dei candidati al concorso sia da parte dei giudici dell’Unione (v., in questo senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 124 e giurisprudenza citata).

114    Nell’ambito di un bando di concorso riservato ai funzionari e agli agenti di un’istituzione, il requisito della conoscenza di talune lingue può essere giustificato alla luce del carattere interno di tale concorso, laddove i candidati siano stati in grado di comprendere la giustificazione delle lingue imposte per le prove e il Tribunale possa esercitare il suo controllo sulla scelta di tali lingue (v., in questo senso, sentenze del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 92, e del 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03, EU:T:2005:116, punti 33 e 34).

115    Tali principi sono applicabili riguardo ad un atto indirizzato all’insieme dei candidati in una procedura di certificazione, come quella di cui trattasi nella presente causa, riservata ai funzionari che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità (v., in questo senso, sentenza del 20 novembre 2008, Italia/Commissione, T‑185/05, EU:T:2008:519, punto 132).

116    Va infatti ricordato che la procedura di certificazione è prevista dall’articolo 45 bis dello statuto, il quale prevede, al paragrafo 1, che un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST, a partire dal grado 5, può essere nominato a un posto del gruppo di funzioni AD.

117    Nella fattispecie, dal bando di concorso risulta che, conformemente all’articolo 4 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 26 settembre 2005 recante disposizioni generali di esecuzione relative alla procedura di certificazione, i candidati dovevano, in particolare, aver prestato almeno sei anni di servizio nel gruppo di funzioni AST. Si noti che l’articolo 3 di tale decisione stabilisce che gli inviti a presentare candidature pubblicati ai sensi di tale disposizione devono menzionare il fatto che è importante che i candidati abbiano una conoscenza adeguata di almeno una delle lingue in cui sono organizzati il programma di formazione e le prove di cui agli articoli 5 e 6 della decisione stessa.

118    Su questa base, il bando di concorso menzionava tale importanza e sottolineava che i programmi di formazione e le prove sarebbero stati svolti in francese e in inglese. Il bando di concorso indicava inoltre che il COPAC doveva invitare i candidati con i migliori risultati ad un colloquio per valutare le loro competenze linguistiche in inglese o francese, lingue utilizzate per il programma di formazione di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, dello Statuto.

119    Inoltre, occorre ricordare che spetta all’amministrazione, che indirizza ad un funzionario o ad un agente una decisione individuale, formularla, in forza del suo dovere di sollecitudine, in una lingua che questi padroneggi in maniera approfondita al fine di poter prendere effettivamente e agevolmente conoscenza del suo contenuto. (v., in questo senso, sentenze del 23 marzo 2000, Rudolph/Commissione, T‑197/98, EU:T:2000:86, punti 44 e 46, e del 5 ottobre 2005, Rasmussen/Commissione, T‑203/03, EU:T:2005:346, punti 61 e 64).

120    Il fatto che i documenti inviati dall’amministrazione a uno dei suoi funzionari siano redatti in una lingua diversa dalla lingua madre del funzionario in questione non costituisce una violazione dei diritti di quest’ultimo se questi ha una padronanza della lingua utilizzata dall’amministrazione che gli consente di conoscere efficacemente e facilmente il contenuto dei documenti in questione. Si deve pertanto considerare regolare la notifica di una decisione, con la quale si respinge un reclamo, in una lingua diversa sia dalla lingua madre del funzionario o agente sia da quella in cui è stato redatto il reclamo, purché l’interessato possa venirne utilmente a conoscenza (v., in questo senso, sentenze del 23 marzo 2000, Rudolph/Commissione, T‑197/98, EU:T:2000:86, punti 44 e 45; del 7 febbraio 2001, Bonaiti Brighina/Commissione, T‑118/99, EU:T:2001:44, punto 17, e del 7 febbraio 2019, Duym/Consiglio, T‑549/17, non pubblicata, EU:T:2019:72, punto 110).

121    Dai documenti presentati al Tribunale risulta che il ricorrente ha dichiarato nel suo formulario di candidatura di possedere un «ottimo» livello di inglese. Tale livello era il più alto dei tre che i candidati potevano scegliere. Ha inoltre firmato la dichiarazione in calce al formulario di candidatura, che era redatto in inglese (v. punto 90 supra). Il ricorrente ha redatto in inglese il reclamo del 2 febbraio 2018, al quale risponde la decisione del 23 luglio 2018, da lui trattata congiuntamente al reclamo del 13 aprile 2018. Inoltre, il ricorrente ha redatto in tale lingua altri documenti relativi all’esercizio di certificazione oggetto del presente procedimento, in particolare il suo atto di candidatura del 27 settembre 2017 e il ricorso dell’8 marzo 2018 presentato al COPAC. Dal fascicolo risulta inoltre che il ricorrente ha utilizzato l’inglese nelle sue comunicazioni elettroniche con l’amministrazione per chiedere un nuovo esame del suo fascicolo di candidatura il 13 dicembre 2017 e per trasmettere il ricorso del 13 aprile 2018. Si ricorda, a questo proposito, che il ricorrente, in un messaggio di posta elettronica scritto in inglese e inviato il 13 dicembre 2017 all’APN, ha espressamente dichiarato di aver commesso un errore omettendo di inviare l’elenco dei documenti giustificativi a sostegno della sua candidatura, senza tuttavia cercare di giustificare tale errore con difficoltà di ordine linguistico che gli avrebbero impedito di comprendere i termini del bando di concorso.

122    La procedura di certificazione in questione nella presente causa non costituiva un concorso esterno che doveva essere obbligatoriamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali e aperto a tutti i cittadini dell’Unione, bensì un concorso interno riservato ad alcuni funzionari con più di sei anni di servizio. Pertanto, il Parlamento ha potuto astenersi dal pubblicare il bando di concorso in portoghese senza per questo violare i principi summenzionati che disciplinano il regime linguistico dell’Unione. Esso non ha violato tali principi neppure quando, in tale bando, ha chiesto al ricorrente di comunicare con lui in una lingua diversa dal portoghese e di possedere un’adeguata padronanza dell’inglese o del francese. Dalle considerazioni che precedono consegue che l’eccezione di illegittimità basata sulla violazione del regolamento n. 1 deve essere respinta.

123    Gli argomenti del ricorrente che criticano la redazione della decisione del 23 luglio 2018 in inglese e la mancanza di una traduzione in portoghese sono pertanto infondati e devono essere respinti.

124    Poiché tutte le censure rivolte contro la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente sono state respinte nel merito alla luce degli altri atti e delle altre lettere di cui si chiede l’annullamento nella presente causa, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità delle domande di annullamento dirette contro tali atti e lettere, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

125    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

126    Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. João Miguel Barata è condannato alle spese.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.


1      Convenzione di scrittura di cui al punto 1.