Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 2 novembre 2023 – Inteligo Media SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

(Causa C-654/23, Inteligo Media)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Appellante-ricorrente: Inteligo Media SA

Appellante-convenuta: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Questioni pregiudiziali

1)    Nel caso in cui un editore di pubblicazioni di carattere giornalistico on-line di informazione al grande pubblico, non specializzato nel settore, per quanto riguarda le modifiche legislative rese note quotidianamente in Romania, ottenga l’indirizzo e-mail di un utente al momento della creazione da parte di quest’ultimo, a titolo gratuito, di un account utente che gli conferisce la facoltà: i) di accedere, a titolo gratuito, a un numero aggiuntivo di articoli rispetto alla pubblicazione di cui trattasi; ii) di ricevere, via e-mail, un’informazione quotidiana contenente una sintesi delle novità legislative trattate in articoli all’interno della pubblicazione e degli hyperlink ai rispettivi articoli e iii) di accedere, a pagamento, ad articoli e ad analisi aggiuntivi e/o più ampi della pubblicazione rispetto all’informazione quotidiana trasmessa gratuitamente:

a)    se tale indirizzo e-mail sia ottenuto dall’editore di pubblicazioni di carattere giornalistico on-line «nel contesto della vendita di un prodotto o servizio», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche 1 ) («direttiva 2002/58/CE»);

b)    se la trasmissione da parte dell’editore di pubblicazioni di un’informazione come quella descritta al punto ii) sia effettuata «a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE.

2)    In caso di risposte affermative alla questione n. 1, lettere a) e b), quali condizioni, tra quelle previste dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) ad f) del regolamento (UE) 2016/6791 devono essere interpretate come applicabili quando l’editore utilizza l’indirizzo e-mail dell’utente ai fini della trasmissione di un’informazione quotidiana come quella descritta nella questione n. 1, punto ii), conformemente ai requisiti previsti dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE.

3)    Se l’articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2 della direttiva 2002/58/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che utilizza la nozione di «comunicazioni commerciali» prevista dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico» 1 ) («direttiva 2000/31/CE») al posto della nozione di « commercializzazione diretta» prevista dalla direttiva 2002/58/CE. In caso di risposta negativa, se un’informazione come quella descritta nella questione n. 1, punto ii), costituisca «comunicazion[e] commercial[e]» ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE.

4)    Qualora le risposte alla questione n. 1), lettere a) e b) siano negative:

a)    se la trasmissione via e-mail di un’informazione quotidiana come quella descritta nella precedente questione n. 1, punto ii), costituisca «uso (...) della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE; in particolare

b)    se l’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE, debba essere interpretato nel senso che l’inosservanza delle condizioni relative all’ottenimento di un valido consenso dell’utente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE sarà sanzionata conformemente all’articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 oppure conformemente alle disposizioni del diritto nazionale contenute nell’atto di trasposizione della direttiva 2002/58/CE il quale, dal canto suo, contiene sanzioni applicabili specifiche.

5)    Se l’articolo 83, paragrafo 2, [del] regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che un’autorità di controllo che decide se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e che fissa l’ammontare di tale sanzione amministrativa in ogni singolo caso sia tenuta ad analizzare e a spiegare nell’atto amministrativo sanzionatorio l’impatto di ciascuno dei criteri previsti dalle lettere da a) a k) sulla decisione di infliggere una sanzione amministrativa, e rispettivamente sulla decisione relativa all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

____________

1 GU 2002, L 201, pag. 37.

1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

1 GU 2000, L 178, pag. 1.