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Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 - Faci / Commissione

(Causa T-46/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Faci SpA (Milano) (rappresentanti: S. Piccardo, S. Crosby e S. Santoro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata in quanto dichiara che la ricorrente aveva partecipato ad un'intesa diretta a fissare i prezzi e a ripartire i mercati, attraverso quote di vendita, nonché i clienti;

annullare l'ammenda inflitta alla ricorrente o ridurla sensibilmente;

annullare la decisione nella parte in cui concede una riduzione dell'ammenda originariamente calcolata per la Bärlocher, o ridurre sensibilmente la riduzione accordata;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009 (caso n. COMP/38.589 - stabilizzanti al calore) nella parte in cui questa dichiara che la ricorrente si è resa responsabile di una violazione dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFUE) e dell'art. 53 dell'accordo SEE, per aver partecipato ad un'intesa per fissare prezzi, ripartire mercati attraverso quote di vendita e ripartire clienti nel settore degli ESBO / esteri. In subordine la ricorrente chiede una sensibile riduzione dell'ammenda ad essa inflitta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato taluni principi giuridici generali, ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato i principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, ha agito in mancanza di competenza o ha violato il principio che vieta di falsare la concorrenza, è venuta meno all'obbligo di motivazione e ha applicato erroneamente gli Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. La ricorrente deduce i cinque seguenti motivi di diritto.

La Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione riconoscendo troppo poca importanza alle prove relative al periodo anteriore alla partecipazione della ricorrente all'intesa ed ascrivendo invece troppa importanza ad altre prove. Di conseguenza, il significato del fatto che un'intesa grave e pienamente operativa consistente nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati e dei clienti e nella pratica di prezzi fraudolenti e addirittura in corruzione collusiva, fosse cessata prima che la ricorrente iniziasse a parteciparvi, non è stato correttamente valutato in sede di esame della gravità dell'infrazione commessa dalla ricorrente.

La Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, trattando la ricorrente similarmente ad altre imprese, mentre la gravità relativa della sua violazione meritava un trattamento sostanzialmente diverso. In sede di determinazione dell'ammenda la Commissione ha applicato un coefficiente pari a solo l'1% del valore delle vendite sul mercato di riferimento, benché che la ricorrente avesse commesso meno violazioni e nessuna di queste costituisse un'infrazione grave, e nonostante una prova di non partecipazione della ricorrente. Inoltre, la Commissione ha violato il divieto di discriminazione, omettendo di informare la ricorrente del fatto che essa era soggetta ad indagine se non molto dopo rispetto alle altre imprese, così causandole un danno.

La Commissione ha violato il principio di buona amministrazione a causa della durata irragionevole del procedimento amministrativo e della sua sospensione per trattare una questione incidentale. Il principio di parità di trattamento è stato violato poiché le azioni della Commissione erano iniquamente pregiudizievoli per la ricorrente che, di conseguenza, avrebbe dovuto ricevere una riduzione dell'ammenda molto superiore all'1% accordato.

La ricorrente contesta la riduzione dell'ammenda (eccessiva per il 95%) accordata alla Bärlocher - la quale è un'effettiva o potenziale concorrente della ricorrente - per mancanza di competenza, violazione del principio di parità di trattamento in senso lato, nonché dell'obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente, la riduzione della pena equivale ad una sovvenzione, idonea a distorcere la concorrenza. Inoltre, o in subordine, la Commissione non ha rivelato i motivi della riduzione nella versione della decisione notificata alla ricorrente, così violando l'obbligo di motivazione.

L'ammenda ad essa inflitta violava gli Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende e i principi che ne derivano. Nel determinare l'ammenda la Commissione non ha tenuto in debito conto il fatto che la ricorrente non aveva partecipato a gravi infrazioni consistenti in un cartello, a differenza delle altre imprese, e che essa aveva dato prova di un comportamento concorrenziale su tutto il mercato di riferimento. La gravità della violazione della ricorrente è stata valutata erroneamente, ascrivendole, a torto, un comportamento anticoncorrenziale. Inoltre, la Commissione ha omesso di valutare il ruolo effettivo svolto dalla Faci e non ha tenuto conto delle dimensioni limitate della ricorrente, del suo limitato potere di mercato e della sua inidoneità a pregiudicare la concorrenza, rispetto alle altre imprese, e ha omesso di procedere alle rettifiche necessarie ai sensi del punto 37 degli Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, in modo da applicarli conformemente al diritto.

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