Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 6 ottobre 2011 – Seven / UAMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)
(causa T‑176/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SEVEN FOR ALL MANKIND – Marchi comunitari e internazionale figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo “seven” – Impedimento relativo alla registrazione – Somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett b)] (v. punti 50, 55)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008‑2), relativa al procedimento di opposizione tra la Seven SpA e la Seven for all mankind LLC. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008‑2) è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Seven SpA nel procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle che la stessa ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
4) | | La Seven for all mankind LLC sopporterà le proprie spese. |