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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 23 ottobre 2023 – Electrabel SA e a. / Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG)

(Causa C-633/23, Electrabel e a.)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Electrabel SA e a.

Resistente: Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG)

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2022/1854 1 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei considerando [di tale regolamento] e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE e con l’articolo 6 TUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all’articolo 22 ter, in particolare paragrafo 5, secondo comma, della Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité [in prosieguo: la «legge sull’energia elettrica»], a norma delle quali il tetto previsto all’articolo 6 del regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti, come ricavi teorici sulla base di presunzioni assolute (v. articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punti 1 e 2, della legge sull’energia elettrica), impedendo ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali.

Se gli articoli 6, 7 e 8 del [regolamento 2022/1854], in combinato disposto con l’articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell’insieme dei considerando [di tale regolamento] e in uno segnatamente con l’articolo 288 TFUE, con l’articolo 6 TUE e con il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all’articolo 22 ter, in particolare paragrafo 5, secondo comma, della legge sull’energia elettrica, a norma delle quali il tetto previsto all’articolo 6 del regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti (v. articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punti 3, 4, 5 e 6), sulla base di presunzioni presentate come relative, ma che possono essere confutate unicamente, da un lato, dimostrando i propri ricavi reali per tutti i rispettivi impianti, compresi quelli non rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, e, dall’altro, ricorrendo ad ulteriori presunzioni, impedendo così ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali.

Se gli articoli 6, 7, 8 e 22 del [regolamento 2022/1854], in uno con i principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, con il principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) e con, segnatamente, l’articolo 288 TFUE, nonché alla luce del preambolo dello stesso regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di misure nazionali adottate dopo l’entrata in vigore di detto regolamento, come l’articolo 22 ter, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica, introdotto dalla legge del 16 dicembre 2022, che prevedono l’attuazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica a partire da una data anteriore al 1º dicembre 2022, quale la data del 1º agosto 2022.

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1 Regolamento 2022/1854/UE del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1).