Language of document : ECLI:EU:T:2012:202

Causa T‑326/11

Brainlab AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo BrainLAB — Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Ricorso per restitutio in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Notifica

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 47, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 29 e 67)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum — Presupposti — Diligenza resa necessaria dalle circostanze

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1)

1.      Quando un titolare abbia incaricato un rappresentante professionale della gestione del suo marchio comunitario e ne abbia debitamente informato l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), quest’ultimo è tenuto a rispettare tale scelta inviando le sue comunicazioni ufficiali di servizio a detto rappresentante designato, in modo da metterlo in grado di difendere gli interessi del suo mandante con il grado di diligenza superiore di cui si presuppone che egli debba dar prova in quanto professionista qualificato. A tal riguardo, l’Ufficio non può basarsi sull’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario e sulla regola 29 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sostenendo che tali disposizioni gli impongono di informare il titolare di un marchio comunitario, ma non il suo rappresentante professionale designato, della prossima scadenza della registrazione di tale marchio. Tale argomento contrasta, infatti, con la regola 67 del regolamento n. 2868/95, in virtù della quale, se un rappresentante è stato designato, gli devono essere effettuate tutte le notifiche.

(v. punti 47-49)

2.      Dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario emerge che la restitutio in integrum è subordinata a due condizioni: la prima è che la parte abbia agito con tutta la diligenza richiesta dalle circostanze e, la seconda, che l’inosservanza della parte abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

Dalla disposizione summenzionata risulta altresì che il dovere di diligenza incombe innanzitutto al titolare del marchio comunitario. Di conseguenza, se il titolare delega i compiti amministrativi relativi al rinnovo della registrazione di un marchio, egli deve aver cura che la persona scelta presenti le garanzie necessarie da cui possa presumersi una corretta esecuzione di detti compiti. In ragione della delega di questi compiti, la persona scelta, al pari del titolare, è sottoposta a detto dovere di diligenza. Infatti, dato che quest’ultima agisce in nome e per conto del titolare, i suoi atti devono essere considerati come se fossero quelli del titolare.

L’espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», di cui all’articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento, richiede, in caso di ricorso ad un mandatario specializzato, la creazione di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che esclude generalmente l’involontaria inosservanza di questi ultimi, come prevedono le direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Ne consegue che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all’esperienza possono determinare una restitutio in integrum.

(v. punto 36-38, 41)