Language of document : ECLI:EU:T:2021:588

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

15 settembre 2021 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti individuali a favore della gestione di parchi eolici in mare – Obbligo di acquisto dell’elettricità ad un prezzo superiore al prezzo di mercato – Procedimento preliminare di esame – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 – Qualità di interessato – Imprese di pesca – Insediamento dei parchi in zone di pesca – Rapporto di concorrenza – Assenza – Rischio di incidenza della concessione degli aiuti controversi sugli interessi delle imprese di pesca – Assenza – Mancanza di incidenza diretta ed individuale – Irricevibilità»

Nella causa T‑777/19,

Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl, con sede a Tréport (Francia), e gli altri ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato (1), rappresentati da M. Le Berre, avvocato,

ricorrenti,

sostenuti da

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des HautsdeFrance (CRPMEM), con sede a Boulogne‑sur‑Mer (Francia),

Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM NORD), con sede a Boulogne‑sur‑Mer,

Organisation de producteurs CME MancheMer du Nord (OP CME MancheMer du Nord), con sede a Portel (Francia),

rappresentati da A. Durand, avvocata,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da E. de Moustier, P. Dodeller e T. Stehelin, in qualità di agenti,

da

Ailes Marines SAS, con sede a Puteaux (Francia), rappresentata da M. Petite e A. Lavenir, avvocati,

da

Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, con sede a Parigi (Francia),

Éoliennes Offshore du Calvados SAS, con sede a Parigi,

Parc du Banc de Guérande SAS, con sede a Parigi,

rappresentate da J. Derenne e D. Vallindas, avvocati,

e da

Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS, con sede a Dieppe (Francia),

Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS, con sede a Nantes (Francia),

rappresentate da C. Lemaire e A. Azzi, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 5498 final della Commissione, del 26 luglio 2019, relativa agli aiuti di Stato SA.45274 (2016/NN), SA.45275 (2016/NN), SA.45276 (2016/NN), SA.47246 (2017/NN), SA.47247 (2017/NN) e SA.48007 (2017/NN), cui la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di sei parchi eolici in mare (Courseulles‑sur‑Mer, Fécamp, Saint‑Nazaire, isole di Yeu e Noirmoutier, Dieppe e Le Tréport, Saint‑Brieuc),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, M.J. Costeira, D. Gratsias (relatore), M. Kancheva e T. Perišin, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 7 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e precedenti rilevanti

 Contesto di fatto

1        La prima ricorrente, la Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl, è stata costituita dai pescatori di Tréport (Francia) e dei porti circostanti per l’acquisto e la rivendita in comune di combustibili, lubrificanti e materie grasse. I ricorrenti dal secondo all’undicesimo (in prosieguo: i «pescatori ricorrenti») sono imprese di pesca o pescatori autonomi aventi sede, in particolare, a Tréport, Erquy (Francia) e Noirmoutier (Francia), esercenti attività di pesca artigianale al largo delle coste francesi della Manica o dell’Atlantico.

2        La Ailes Marines SAS (in prosieguo: la «AM»), la Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS (in prosieguo: la «EOHF»), la Éoliennes Offshore du Calvados SAS (in prosieguo: la «EOC»), la Parc du Banc de Guérande SAS (in prosieguo: la «PBG»), la Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS (in prosieguo: la «EMDT») e la Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS (in prosieguo: la «EMYN»), intervenienti a sostegno della Commissione europea (in prosieguo: le «beneficiarie degli aiuti controversi»), sono società costituite per la gestione dei parchi eolici in mare, rispettivamente, di Saint‑Brieuc (Francia; in prosieguo: il «progetto di Saint‑Brieuc»), Fécamp (Francia; in prosieguo: il «progetto di Fécamp»), Courseulles‑sur‑Mer (Francia; in prosieguo: il «progetto di Courseulles‑sur‑Mer»), Saint‑Nazaire (Francia; in prosieguo: il «progetto di Saint-Nazaire»), Dieppe (Francia) e Tréport (in prosieguo: il «progetto di Dieppe/Le Tréport») e delle isole di Yeu e Noirmoutier (Francia; in prosieguo: il «progetto delle isole di Yeu/Noirmoutier»).

3        In esito ad una prima gara d’appalto, svoltasi nel 2011, le autorità francesi hanno selezionato, da un lato, l’offerta della società Éolien Maritime France (EMF) per un lotto che riuniva i progetti di Saint‑Nazaire, Fécamp e Courseulles‑sur‑Mer e, dall’altro lato, l’offerta della AM per il progetto di Saint‑Brieuc. La gestione di tali progetti è stata autorizzata con decreto del 18 aprile 2012.

4        In esito ad una seconda gara d’appalto, svoltasi nel 2013, le autorità francesi hanno selezionato l’offerta collegata del consorzio formato dalle società ENGIE, EDP Renewables e Neoen Marine per i progetti delle isole di Yeu/Noirmoutier e di Dieppe/Le Tréport. La gestione di questi ultimi è stata autorizzata con decreto del 1° luglio 2014.

5        I sei progetti in questione dovrebbero realizzare i primi parchi eolici in mare operanti in Francia. Questi ultimi dovrebbero fornire complessivamente 10,8 terawattora all’anno, ossia circa il 2% della produzione annua totale di elettricità in Francia. La durata di operatività prevista è di 25 anni dalla loro messa in servizio. L’area interessata dai sei progetti summenzionati si situa all’interno di zone marittime sfruttate per la pesca, in particolare dai pescatori ricorrenti.

6        Alla data della decisione C(2019) 5498 final della Commissione, del 26 luglio 2019, relativa agli aiuti di Stato SA.45274 (2016/NN), SA.45275 (2016/NN), SA.45276 (2016/NN), SA.47246 (2017/NN), SA.47247 (2017/NN) e SA.48007 (2017/NN), cui la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di sei parchi eolici in mare (Courseulles‑sur‑Mer, Fécamp, Saint‑Nazaire, isole di Yeu e Noirmoutier, Dieppe e Le Tréport, Saint‑Brieuc) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la costruzione di tali parchi non aveva avuto inizio, a causa, in particolare, di taluni ricorsi proposti dinanzi ai giudici francesi. La loro messa in servizio è prevista tra il 2022 ed il 2024, in funzione della risoluzione di tali controversie.

7        I progetti in questione sono sovvenzionati da aiuti al funzionamento, sotto forma di un obbligo di acquisto di elettricità ad una tariffa superiore al prezzo di mercato, gravante sulla società EDF Obligation d’achat (EDF‑OA); il sovrapprezzo è integralmente compensato dallo Stato (in prosieguo: gli «aiuti controversi»). Tale meccanismo si fonda sulle disposizioni degli articoli L. 121‑7, L. 311‑10 e L. 311‑12 del code de l’énergie (codice dell’energia) francese.

 Procedimento amministrativo

8        Le autorità francesi hanno notificato alla Commissione gli aiuti controversi, rispettivamente, il 29 aprile 2016, per quanto concerne i progetti di Courseulles‑sur‑Mer, Fécamp e Saint‑Nazaire, il 6 gennaio 2017, per quanto concerne i progetti delle isole di Yeu/Noirmoutier e di Dieppe/Le Tréport, ed il 12 aprile 2017, per quanto concerne il progetto di Saint‑Brieuc.

9        Poiché la costruzione dei parchi eolici in mare di cui trattasi non è ancora iniziata, le autorità francesi hanno deciso di rinegoziare le tariffe di acquisto inizialmente concesse.

10      Il 9 giugno 2018 due dei pescatori ricorrenti hanno depositato una denuncia presso la Commissione riguardo all’aiuto relativo al progetto di Saint‑Brieuc.

11      Il 29 giugno 2018 la Commissione ha presentato una richiesta di ulteriori informazioni riguardo allo stato della rinegoziazione delle tariffe di acquisto. Il 6 dicembre 2018 le autorità francesi hanno informato la Commissione dell’esito di quest’ultima, che si è tradotto in una riduzione di tali tariffe.

12      Il 18 dicembre 2018 alcuni pescatori ricorrenti hanno depositato presso la Commissione una denuncia relativa agli aiuti controversi concessi per i progetti di Dieppe/LeTréport, Fécamp e Courseulles‑sur‑Mer.

13      Il 23 gennaio 2019 la Commissione ha comunicato a coloro che avevano depositato le denunce menzionate ai precedenti punti 10 e 12 che non li considerava come interessati ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9). Di conseguenza, secondo la Commissione, la loro istanza non poteva essere esaminata come una «denuncia formale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, [di tale regolamento]». Con lettere del 21 febbraio 2019, detti soggetti hanno contestato tale posizione.

14      Il 28 marzo 2019 vari soggetti, fra cui uno dei pescatori ricorrenti, hanno depositato presso la Commissione una denuncia relativa agli aiuti controversi concessi per i progetti di Saint‑Nazaire e delle isole di Yeu/Noirmoutier.

15      Il 3 aprile 2019 la Commissione ha respinto la denuncia menzionata al precedente punto con una motivazione analoga a quella indicata nella sua lettera del 23 gennaio 2019. Con lettera del 12 aprile 2019, gli interessati hanno contestato tale posizione.

16      Il 26 luglio 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

 Decisione impugnata

17      Anzitutto, dopo aver descritto gli aiuti controversi (punti da 9 a 60 della decisione impugnata), la Commissione ha constatato che essi costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, in primo luogo, essa ha rilevato che, in ragione del meccanismo delle tariffe di acquisto descritto al precedente punto 7, il finanziamento di tali misure si basava sulle risorse dello Stato e che esse erano imputabili a quest’ultimo. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che tali misure attribuivano un vantaggio selettivo ai produttori di elettricità a partire dall’energia eolica in mare nelle zone interessate. In terzo luogo, essa ha rilevato che, tenuto conto delle interconnessioni della rete elettrica francese con quella di diversi altri Stati membri, dette misure erano idonee a falsare gli scambi di elettricità tra la Francia e questi ultimi (punti da 61 a 70 della decisione impugnata).

18      Poi, dopo aver constatato che gli aiuti controversi erano illegali, non essendo stati previamente notificati, la Commissione ne ha valutato la compatibilità con il mercato interno alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle sezioni 3.1.6.2 (aiuti al funzionamento a favore delle fonti energetiche rinnovabili) e 3.2 (effetto di incentivazione e necessità degli aiuti) della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, del 1° aprile 2008 (GU 2008, C 82, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina comunitaria del 2008»), in particolare del suo punto 109 (punti da 71 a 76 della decisione impugnata).

19      In proposito, in primo luogo, essa ha rilevato che gli aiuti controversi contribuivano al rispetto degli obiettivi fissati dalle norme nazionali e dal diritto dell’Unione in termini di quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia in Francia e, conseguentemente, alla lotta contro il cambiamento climatico (punti da 77 a 79 della decisione impugnata).

20      In secondo luogo, la Commissione ha considerato che gli aiuti controversi erano necessari per porre rimedio ad una carenza del mercato. Essa ha quindi ritenuto che le autorità francesi avessero dimostrato che i rispettivi costi di produzione nel contesto dei progetti in questione («levelised costs of electricity», LCOE) erano nettamente più elevati dei prezzi di mercato e che, di conseguenza, a causa della redditività negativa di tali progetti, le tariffe di acquisto stabilite da dette autorità erano necessarie per incoraggiare gli operatori a realizzarli (punti da 80 a 86 della decisione impugnata).

21      In terzo luogo, la Commissione ha considerato che gli aiuti controversi soddisfacevano tutte le condizioni relative al requisito di proporzionalità. Infatti, anzitutto, ha rilevato che il meccanismo degli aiuti controversi garantiva che fosse concessa una compensazione per la differenza tra il costo di produzione dell’elettricità ed il prezzo base dell’elettricità. Essa ha poi constatato che il processo di selezione dei gestori si era svolto in maniera non discriminatoria, trasparente e aperta. Infine, in considerazione del tasso di rendimento atteso per ciascuno dei progetti in questione, che rispecchiava un normale livello di redditività che ci si poteva attendere da un investimento analogo, e degli impegni assunti dalle autorità francesi per sorvegliare l’evoluzione dei costi, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti controversi fossero limitati al minimo e che le misure previste da tali autorità fossero idonee a prevenire una sovracompensazione (punti da 87 a 106 della decisione impugnata).

22      In quarto luogo, la Commissione ha considerato che, data la capacità complessiva dei progetti in questione ed il volume di elettricità prodotto in rapporto alle dimensioni del mercato francese dell’elettricità, gli aiuti controversi avrebbero avuto soltanto un’incidenza limitata sugli scambi tra gli Stati membri (punti 107 e 108 della decisione impugnata).

23      Sulla base dell’analisi richiamata ai precedenti punti da 19 a 22, la Commissione ha concluso che gli effetti positivi sull’ambiente di ciascuno degli aiuti controversi prevalevano su eventuali effetti negativi di distorsione della concorrenza. Inoltre, essa ha rilevato che, poiché il finanziamento di tali aiuti si basava su una tassa che non colpiva l’elettricità, non sussisteva un rischio di discriminazione, conformemente agli articoli 30 e 110 TFUE. La Commissione ha dunque considerato che detti aiuti erano compatibili con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e, per tale motivo, ha deciso di non sollevare obiezioni (punti da 109 a 117 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2019, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame.

25      Il 13 febbraio 2020 la Commissione ha depositato il controricorso.

26      Il 9 marzo 2020 la AM ha depositato un’istanza di intervento a sostegno della Commissione. I ricorrenti hanno presentato osservazioni su tale istanza il 31 marzo 2020.

27      Il 13 marzo 2020 la Repubblica francese ha depositato un’istanza di intervento a sostegno della Commissione.

28      Il 17 marzo 2020 la EOHF, la EOC, la PBG, la EMDT e la EMYN hanno depositato, ciascuna per quanto la riguarda, un’istanza di intervento a sostegno della Commissione.

29      Il 18 marzo 2020 il Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts‑de‑France (CRPMEM), l’associazione senza scopo di lucro Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM NORD) e la società cooperativa marittima anonima a capitale variabile Organisation de producteurs CME Manche‑Mer du Nord (CME), organizzazioni di pescatori professionisti operanti nelle zone di pesca della Manica Est (in prosieguo, congiuntamente: il «CRPMEM e a.»), di cui fanno parte alcuni pescatori ricorrenti, hanno presentato un’istanza di intervento congiunta a sostegno dei ricorrenti. Lo stesso giorno sono state presentate altre due istanze di intervento a sostegno di questi ultimi, da un lato, dal Comune di Erquy e, dall’altro, congiuntamente, dai Comuni di Tréport e di Mers‑les‑Bains (Francia).

30      Il 19 maggio 2020 i ricorrenti hanno depositato la replica.

31      Il 20 maggio 2020 i ricorrenti hanno presentato osservazioni sulle istanze di intervento menzionate ai precedenti punti da 27 a 29. La Commissione ha presentato osservazioni sulle istanze di cui al precedente punto 29 e contestato la loro ricevibilità.

32      Con ordinanza del 24 luglio 2020, la presidente della Nona Sezione ha accolto le istanze di intervento della AM, della EOHF, della EOC, della PBG, della EMDT e della EMYN. Con decisione in pari data ha accolto l’istanza di intervento della Repubblica francese.

33      Il 25 agosto 2020 la Commissione ha depositato la controreplica.

34      Con ordinanza del 21 settembre 2020, CAPA e a./Commissione (T‑777/19, non pubblicata, EU:T:2020:452), la presidente della Nona Sezione, da un lato, ha accolto l’istanza di intervento del CRPMEM e a. e, dall’altro lato, ha respinto quella del Comune di Erquy nonché quella dei Comuni di Tréport e di Mers‑les‑Bains.

35      Il 6 ottobre 2020 la AM ha depositato la sua memoria di intervento. La Repubblica francese, la EOHF, la EOC, la PBG, la EMDT e la EMYN hanno depositato le proprie il 7 ottobre 2020. Il 26 novembre 2020 i ricorrenti e la Commissione hanno presentato le loro rispettive osservazioni su tali differenti memorie.

36      Il 3 dicembre 2020 il CRPMEM e a. hanno depositato la loro memoria di intervento. I ricorrenti e la Commissione hanno presentato le proprie osservazioni su tale memoria, rispettivamente il 20 ed il 21 gennaio 2021.

37      Il 12 febbraio 2021 i ricorrenti hanno chiesto l’organizzazione di un’udienza di discussione.

38      Il 16 aprile 2021, su proposta della Nona Sezione, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

39      Con misura di organizzazione del procedimento del 3 maggio 2021, il Tribunale ha invitato i ricorrenti a fornire per iscritto alcune precisazioni relative ai fatti; essi hanno risposto a tale richiesta il 31 maggio 2021.

40      Il 4 giugno 2021 i ricorrenti dal sesto all’undicesimo hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata nonché l’adozione di altri provvedimenti provvisori tesi, in sostanza, alla sospensione dell’attuazione di tale decisione.

41      Il 7 giugno 2021, stante l’impedimento di un membro del collegio giudicante, il presidente del Tribunale ha designato se stesso per completare quest’ultimo. In pari data si è svolta l’udienza di discussione. La fase orale del procedimento si è chiusa al termine dell’udienza.

42      Con ordinanza del 2 luglio 2021, Bourel e a./Commissione (T‑777/19 R, non pubblicata, EU:T:2021:407), il vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori menzionata al precedente punto 40 e riservato la decisione sulle spese.

43      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        condannare le intervenienti a sostegno della Commissione a sopportare le proprie spese.

44      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

–        condannare il CRPMEM e a. alle spese conseguenti al loro intervento.

45      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

46      La AM, la EOHF, la EOC, la PBG, la EMDT e la EMYN chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

47      Il CRPMEM e a. chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

48      Senza sollevare, formalmente, un’eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene, in via principale, che il ricorso è irricevibile.

49      La Commissione afferma che i ricorrenti non configurano gli interessati di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, legittimati a presentare un ricorso per la salvaguardia dei propri diritti processuali, e che, a fortiori, essi non dimostrano di possedere una qualità particolare ai sensi della sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17), che consenta loro di porre in discussione la fondatezza della decisione che valuta gli aiuti controversi.

50      Da un lato, per quanto attiene alla qualità di interessato, la Commissione afferma, in particolare, che le considerazioni della sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), non sono trasponibili al caso di specie. Infatti, secondo la Commissione, a differenza delle parti ricorrenti in tale causa, i ricorrenti nel caso di specie non si trovano in un rapporto di concorrenza con i beneficiari degli aiuti controversi. Dall’altro lato, per quanto attiene all’incidenza diretta sui ricorrenti, la Commissione sostiene che i pescatori ricorrenti sono lesi essenzialmente dalle scelte regolamentari delle autorità francesi di destinare alcune zone alla produzione di elettricità o addirittura di vietare loro l’accesso a tali zone. Invece, la concessione degli aiuti controversi e la decisione impugnata inciderebbero soltanto indirettamente sulla loro situazione materiale. Inoltre, la Commissione sostiene che l’installazione dei parchi eolici in mare di cui trattasi ha un’incidenza sulla situazione materiale dei pescatori ricorrenti inferiore a quanto essi affermano. Infine, per quanto concerne la prima ricorrente, la Commissione asserisce che quest’ultima non esercita un’attività di pesca.

51      Dal canto loro, i ricorrenti sostengono di essere interessati ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, basandosi, in particolare, sui punti da 63 a 65 della sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341).

52      Per quanto riguarda i pescatori ricorrenti, in primo luogo, essi sostengono che la loro attività di pesca è soggetta ad una delimitazione geografica, che dipende sia dalle risorse alieutiche, dalle incertezze meteorologiche e dalle aperture regolamentari dei differenti settori delle zone di pesca, sia dalla normativa applicabile ai tipi di imbarcazioni che utilizzano e ai corrispondenti permessi di navigazione. Pertanto, lo spazio marittimo nel quale potrebbero esercitare le loro attività sarebbe determinato o determinabile a partire dal loro porto di immatricolazione o dal porto che utilizzano in modo saltuario. Orbene, le zone interessate dai progetti in questione occuperebbero una parte importante di tale spazio ed essi le utilizzerebbero, talvolta in maniera privilegiata, per le proprie attività.

53      In secondo luogo, i pescatori ricorrenti sostengono che i progetti in questione avranno un prevedibile impatto sulle loro attività, a causa, da un lato, delle limitazioni regolamentari della navigazione previste nelle zone interessate da tali progetti e della sua incerta praticabilità in dette zone nonché in prossimità di queste ultime, e, dall’altro lato, dell’impatto potenzialmente negativo di detti progetti sull’ambiente marino e sulle risorse alieutiche.

54      In terzo luogo, i pescatori ricorrenti sottolineano, per analogia con la sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), che l’accesso alle zone dello spazio marittimo individuate come siti dei progetti in questione ed il loro uso devono essere considerati come una «materia prima» ai sensi della citata sentenza, cosicché essi si troverebbero, a tale titolo, in un rapporto di concorrenza con i gestori di tali progetti. Nella replica, i pescatori ricorrenti aggiungono che la definizione della nozione di «interessati» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, non è strettamente condizionata ad un rapporto di concorrenza.

55      Per quanto concerne la prima ricorrente, la cui clientela è costituita da pescatori di Tréport e dei porti circostanti, i progetti di Dieppe/Le Tréport, Fécamp e Courseulles‑sur‑Mer inciderebbero direttamente sulla sua attività, che non potrebbe essere diversificata al di là di tale clientela e di tale collocazione.

56      A sostegno dell’eccezione di irricevibilità della Commissione, la Repubblica francese, la AM, la EOHF, la EOC, la PBG, la EMDT e la EMYN svolgono, in sostanza, un argomento analogo. Nelle loro osservazioni sulle memorie di intervento di tali intervenienti, i ricorrenti contestano detto argomento.

57      Il CRPMEM e a. svolgono, in sostanza, un argomento analogo a quello dei ricorrenti. Nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento del CRPMEM e a., la Commissione contesta tale argomento.

 Considerazioni preliminari

58      In via preliminare, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, se ritiene che un progetto di aiuto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione inizia senza indugio la procedura d’indagine formale prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo. Conformemente al primo comma di detto paragrafo 2, la Commissione, qualora, nel contesto di tale procedura, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati in particolare che l’aiuto concesso non è compatibile con il mercato interno, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

59      L’articolo 4 del regolamento 2015/1589 prevede tuttavia una fase preliminare di esame delle misure di aiuto che ha lo scopo di permettere alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di cui trattasi.

60      Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, la Commissione, se constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, adotta una decisione di non sollevare obiezioni. Una simile decisione costituisce un rifiuto implicito di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento summenzionato (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 45).

61      Invece, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, la Commissione, se constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, è tenuta ad adottare una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento in parola, una simile decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

62      Da tali disposizioni risulta dunque che ogni interessato, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, è direttamente ed individualmente riguardato da una decisione di non sollevare obiezioni. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento summenzionato possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare una simile decisione dinanzi al giudice dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

63      A tenore dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, si deve intendere per interessato in particolare ogni persona fisica, impresa o associazione di imprese, i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, in particolare il beneficiario di quest’ultimo, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali. Si tratta, in altre parole, di un insieme indeterminato di destinatari (v. sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

64      Inoltre, affinché una persona fisica, impresa o associazione di imprese sia qualificata come interessato, è necessario che essa dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione (sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

65      Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che possa essere considerato come interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Quindi egli deve provare di avere una qualità particolare ai sensi della sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17). Questo accadrebbe in particolare nel caso in cui la posizione sul mercato del ricorrente fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui si tratta (v. sentenza del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

66      Ciò premesso, un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni mette in discussione essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi è stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia avere la conseguenza di trasformare l’oggetto del ricorso né di modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale (v. sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59).

67      Nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 23, la decisione impugnata è una decisione di non sollevare obiezioni. Con tale decisione, la Commissione ha dunque, implicitamente ma necessariamente, rifiutato di avviare il procedimento d’indagine formale. Orbene, i ricorrenti sostengono di possedere la qualità di interessati e sollevano due motivi vertenti, l’uno, sulla violazione dei loro diritti procedurali e, l’altro, su un difetto di motivazione. Nell’ambito del primo motivo, essi illustrano le ragioni per le quali, a loro avviso, le circostanze dell’adozione della decisione impugnata ed il contenuto di tale decisione dimostrano che la Commissione si trovava di fronte a serie difficoltà che avrebbero dovuto condurre all’avvio del procedimento d’indagine formale. Nell’ambito del secondo motivo, essi fanno riferimento ad un certo numero di parti della decisione impugnata, già contestate nell’ambito del primo motivo, per sostenere che la Commissione non ha sufficientemente motivato la propria valutazione riguardo alla compatibilità degli aiuti controversi, in maniera da permettere ai terzi interessati di comprendere le ragioni per le quali ha ritenuto di non essere in presenza di serie difficoltà.

68      Alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 62 a 66, è dunque sufficiente che i ricorrenti dimostrino di possedere, nella specie, la qualità di interessati, il che occorre verificare nel prosieguo. Nell’ambito di tale esame, occorre distinguere la situazione dei pescatori ricorrenti, da un lato, e quella della prima ricorrente, dall’altro.

 Sulla qualità di interessati dei pescatori ricorrenti

69      L’argomento dei pescatori ricorrenti a sostegno della loro qualità di interessati si fonda su due elementi, ossia, da un lato, l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra le loro attività e quelle delle beneficiarie degli aiuti controversi e, dall’altro lato e in ogni caso, il rischio di concrete ripercussioni di tali aiuti sulla loro situazione. Occorre esaminare separatamente questi due elementi.

 Sull’esistenza di un rapporto di concorrenza tra i pescatori ricorrenti e le beneficiarie degli aiuti controversi

70      L’argomento dei pescatori ricorrenti solleva la questione se si possa ritenere che essi si trovino in un rapporto di concorrenza con le beneficiarie degli aiuti controversi, per il preteso motivo che, analogamente alla situazione esaminata dalla Corte nella sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 67), utilizzerebbero la stessa «materia prima».

71      Occorre anzitutto rilevare che, con tale argomento, i pescatori ricorrenti non intendono sostenere di essere concorrenti diretti delle beneficiarie degli aiuti controversi, vale a dire di fare concorrenza a queste ultime sui mercati nei quali operano, ossia la produzione di elettricità. Del resto, è evidente che non sia così, in quanto i pescatori ricorrenti operano soltanto nel settore della pesca artigianale. Ciò premesso, la nozione di interessati, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, non è limitata ai concorrenti diretti dei beneficiari degli aiuti di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 70, e del 10 dicembre 2008, Kronoply e Kronotex/Commissione, T‑388/02, non pubblicata, EU:T:2008:556, punto 73).

72      Vero è che, come risulta dalla formulazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, come interpretato dalla giurisprudenza, l’espressione «imprese concorrenti», contenuta in tale disposizione, designa soltanto i concorrenti diretti dei beneficiari dell’aiuto di cui trattasi. Dalla sua formulazione, segnatamente dalla locuzione avverbiale «in particolare», che introduce, tra l’altro, l’espressione «imprese concorrenti», è possibile dedurre che tali concorrenti diretti figurano incontestabilmente tra gli «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 63 e 64, e del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

73      Invece, a differenza di un simile rapporto di concorrenza diretta con il beneficiario dell’aiuto in questione, un rapporto di concorrenza indiretta, come quello rivendicato dai pescatori ricorrenti, non è idoneo a conferire, di diritto, la qualità di interessato. Infatti, come risulta dal punto 65 della sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), un simile rapporto di concorrenza indiretta non dispensa coloro che lo deducono dal dare sufficiente dimostrazione che l’aiuto di cui trattasi rischia di avere concrete ripercussioni sulla loro situazione.

74      In proposito, si deve ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale esaminata dalla Corte, a seguito di impugnazione, nella sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), i ricorrenti, imprese che producevano pannelli di fibre nonché pannelli di trucioli orientati, e la beneficiaria dell’aiuto in questione, un produttore di cellulosa, nel loro processo di produzione utilizzavano la stessa materia prima, cioè legname industriale. Il Tribunale ne ha perciò dedotto che tali imprese si trovavano in un rapporto di concorrenza in quanto acquirenti di legname industriale, conclusione che la Corte ha dichiarato esente da errori di diritto (v., in tal senso, punti 9, 10, 67 e 70 della sentenza della Corte).

75      Nel caso di specie, i pescatori ricorrenti operano nel settore della pesca artigianale costiera, mentre le beneficiarie degli aiuti controversi gestiscono parchi eolici in mare per la produzione di elettricità venduta sul mercato all’ingrosso.

76      Di conseguenza, come sottolineano la Commissione e le intervenienti a suo sostegno, da un lato, i mercati sui quali i pescatori ricorrenti e le beneficiarie degli aiuti controversi vendono i propri rispettivi prodotti sono totalmente distinti e, dall’altro lato, il loro rispettivo processo di produzione non implica l’uso della stessa «materia prima». Per quanto concerne questo secondo aspetto, in particolare, come rilevano la EMDT e la EMYN, mentre i pescatori prelevano la risorsa alieutica, i gestori di parchi eolici in mare utilizzano l’energia cinetica del vento.

77      Tale constatazione non può essere posta in discussione dal postulato dei pescatori ricorrenti secondo il quale l’accesso alle zone di insediamento dei progetti in questione ed il loro uso dovrebbero essere considerati una «materia prima» ai sensi della sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341).

78      Secondo il significato corrente dell’espressione «materia prima», di cui è fatto uso nella sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), tale espressione designa infatti una risorsa naturale o un prodotto, non trasformato, utilizzato come input nel processo di fabbricazione di una merce. Pertanto, come sottolinea la AM, i pescatori ricorrenti incorrono in errore suggerendo, nella replica, che detta sentenza è relativa ad un rapporto di concorrenza per l’uso di una zona comune di approvvigionamento di legname. Infatti, come ricordato al precedente punto 74, da tale sentenza risulta che il Tribunale aveva correttamente individuato un rapporto di concorrenza tra le parti ricorrenti in tale causa e la beneficiaria dell’aiuto in questione in quanto acquirenti sul mercato del legname industriale. Analogamente, nel caso di specie, non è la zona dello spazio pubblico marittimo utilizzata tanto dai pescatori ricorrenti quanto dalle beneficiarie degli aiuti controversi a costituire, in quanto tale, la «materia prima» della loro rispettiva attività economica, bensì le risorse naturali che vi si trovano. Orbene, come già rilevato al precedente punto 76, tali risorse sono distinte e gli operatori in questione non si trovano dunque in una situazione di concorrenza per il loro sfruttamento.

79      In ogni caso, nella specie, come affermano, in sostanza, la Commissione e le intervenienti a sostegno di quest’ultima, il conflitto esistente tra i pescatori ricorrenti e le beneficiarie degli aiuti controversi riguardo all’accesso alle zone destinate alla gestione dei parchi eolici in questione e al loro uso è originato da decisioni regolamentari delle autorità francesi, relative al controllo e alla gestione delle diverse utilizzazioni dello spazio pubblico marittimo. Tale conflitto non discende invece da una «messa in concorrenza» ad opera delle medesime autorità per detto accesso e detto uso.

80      In proposito, come emerge dalle spiegazioni, in particolare, della Repubblica francese, l’autorizzazione rilasciata a dette beneficiarie per la gestione di tali parchi nelle citate zone non esclude altri usi di queste ultime, in particolare la pesca, in quanto le autorità competenti applicano un principio di coesistenza di tali differenti usi. Sebbene, in pratica, come risulta dai documenti versati nel fascicolo, le attività di pesca possano essere oggetto di limitazioni nelle zone di cui trattasi, ne discende altresì che tali limitazioni corrispondono ad obiettivi di sicurezza e di prevenzione dei rischi perseguiti da dette autorità, non già all’esercizio da parte delle beneficiarie degli aiuti controversi di un diritto d’uso esclusivo loro concesso dalle medesime autorità. Le eventuali conseguenze di tali limitazioni sull’attività economica dei pescatori ricorrenti sono dunque inerenti alla disciplina dello spazio pubblico marittimo e non possono essere considerate attributive di un vantaggio ai gestori dei parchi eolici in questione rispetto alle imprese di pesca che utilizzano le stesse zone (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

81      Inoltre, come dichiarano gli stessi pescatori ricorrenti e come sottolinea, in sostanza, la Repubblica francese, l’accesso alle zone di pesca ed il loro uso sono assoggettati ad una rigida regolamentazione che può, se necessario, vietarli per quanto concerne le attività di pesca, con riguardo, in particolare, ad obiettivi di gestione delle risorse alieutiche. I pescatori ricorrenti non dispongono dunque di un diritto incondizionato di sfruttamento di tali zone che li ponga «in concorrenza» con gli operatori autorizzati a sfruttare siti che si trovano all’interno di dette zone per la produzione di elettricità.

82      Di conseguenza, i pescatori ricorrenti non possono essere considerati interessati, legittimati a proporre il ricorso in esame sulla base di un presunto rapporto di concorrenza indiretta con le beneficiarie degli aiuti controversi.

 Sulla sussistenza di un rischio di concrete ripercussioni degli aiuti controversi sulla situazione dei pescatori ricorrenti

83      In via preliminare, occorre rilevare che, come asserito dai pescatori ricorrenti nella replica, la qualifica di interessati non è strettamente correlata all’esistenza di un rapporto di concorrenza, diretto o indiretto. Infatti, in virtù di una giurisprudenza costante, richiamata al precedente punto 63, tale nozione designa un insieme indeterminato di destinatari.

84      In proposito, è vero che la giurisprudenza fornisce un certo numero di illustrazioni di situazioni nelle quali tanto il Tribunale quanto la Corte hanno riconosciuto la qualità di interessati a soggetti i cui interessi potevano essere lesi dalla concessione di aiuti, senza verificare se tali soggetti si trovassero in un rapporto di concorrenza, anche indiretta, con i beneficiari di tali aiuti.

85      Così, ad esempio, nella sentenza del 16 settembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commissione (T‑188/95, EU:T:1998:217, punti da 79 a 81, 85 e 86), il Tribunale ha riconosciuto ad una società di distribuzione d’acqua la qualifica di interessata in un procedimento relativo ad aiuti destinati ad incentivare l’autoalimentazione idrica delle imprese, allorché i beneficiari di detti aiuti erano potenziali clienti di detta società.

86      Analogamente, nella sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punti da 45 a 60 e giurisprudenza ivi citata), la Corte ha considerato che il ricorrente, il sindacato generale dei lavoratori della Danimarca, poteva utilmente sostenere, per dimostrare la propria qualità di interessato, che gli aiuti in questione, esenzioni fiscali in favore dei marittimi nazionali e stranieri dipendenti degli armatori danesi, che in definitiva andavano a beneficio di questi ultimi, pregiudicavano la sua «posizione concorrenziale» rispetto ad altri sindacati al momento della negoziazione di contratti collettivi applicabili ai marittimi.

87      Infine, nella sentenza del 24 febbraio 2021, Braesch e a./Commissione (T‑161/18, con impugnazione pendente, EU:T:2021:102), il Tribunale ha considerato che i ricorrenti, detentori di obbligazioni subordinate alle azioni dell’istituto bancario beneficiario di aiuti concessi dalla Repubblica italiana nel contesto di un piano di ristrutturazione, avevano dimostrato che la concessione dell’insieme di tali aiuti rischiava di incidere concretamente sulla loro situazione. In proposito, il Tribunale ha constatato che detti aiuti e gli impegni di tale Stato membro, i quali comportavano misure di condivisione degli oneri che rischiavano di determinare importanti perdite finanziarie a scapito dei ricorrenti, erano indissociabili, in quanto tali impegni condizionavano la dichiarazione di compatibilità degli aiuti e la decisione che li aveva autorizzati rendeva al contempo detti impegni vincolanti (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2021, Braesch e a./Commissione, T‑161/18, con impugnazione pendente, EU:T:2021:102, punti 39 e 40).

88      Nella giurisprudenza anteriore, in particolare nelle sentenze menzionate ai precedenti punti da 85 a 87, i giudici dell’Unione non si sono tuttavia pronunciati su un conflitto, come nel caso di specie, tra due differenti attività economiche per l’uso di una stessa zona finalizzato allo sfruttamento di risorse distinte e sugli asseriti effetti negativi su una di tali attività che deriverebbero dalla scelta delle autorità nazionali di versare un aiuto a favore della seconda di tali attività. Più precisamente, la presente causa solleva la questione se i presunti impatti negativi dell’operatività dei parchi eolici oggetto degli aiuti controversi sul loro ambiente, in particolare sulle coesistenti attività di pesca, sull’ambiente marino e sulle risorse alieutiche, possano essere considerati concrete ripercussioni della concessione di tali aiuti sulla situazione delle imprese di pesca interessate.

89      In proposito, sebbene non si possa escludere, per principio, che un aiuto abbia concrete ripercussioni sugli interessi di terzi a causa dell’impatto che l’impianto oggetto dell’aiuto ha sul suo ambiente, e in particolare sulle altre attività esercitate nelle vicinanze, dai precedenti punti 64 e 73 risulta che, secondo la giurisprudenza, tali terzi, per essere qualificati come interessati, devono dare sufficiente dimostrazione del rischio di siffatte concrete ripercussioni. Inoltre, per fare ciò, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di detti impatti, ma occorre altresì provare che essi derivano dall’aiuto stesso. In caso contrario, qualsiasi privato o impresa avente interessi che, in ragione della loro localizzazione, possono essere lesi da tali impatti potrebbe potenzialmente rivendicare la qualità di interessato, il che sarebbe manifestamente incompatibile con l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE come interpretato dalla giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, BPC Lux 2 e a./Commissione, T‑812/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:885, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

90      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, come affermano la Commissione e le intervenienti a suo sostegno, gli asseriti rischi di ripercussioni dei progetti in questione sulle attività di pesca nelle zone interessate derivano, da un lato, dalle decisioni delle autorità francesi di insediare tali progetti in siti nei quali sono esercitate dette attività e, dall’altro lato, dalle decisioni che le medesime autorità possono adottare per disciplinare la navigazione marittima e la pesca in tali siti e nelle loro vicinanze. Come sottolineato dalla Repubblica francese, tali decisioni si concretano rispettivamente in autorizzazioni di esercizio e in decisioni di occupazione e di gestione del demanio pubblico, ma non nella concessione degli aiuti controversi.

91      In secondo luogo, si deve rilevare che le decisioni di concessione degli aiuti controversi non possono influire sull’insediamento dei progetti in questione o sul controllo e sulla limitazione delle attività di pesca nelle zone interessate da tale insediamento.

92      Infatti, anzitutto, come risulta dalla decisione impugnata e dall’atto introduttivo del ricorso e come confermano i documenti relativi alle gare d’appalto del 2011 e del 2013 concernenti i progetti in questione, ai quali tale decisione fa riferimento, l’esatta individuazione dei siti di tali progetti era già stata stabilita alla data di dette gare d’appalto e costituiva parte integrante delle condizioni di queste ultime.

93      Inoltre, la decisione di concessione degli aiuti è stata adottata soltanto successivamente all’indizione di dette gare d’appalto, al momento dell’accettazione delle offerte dei candidati prescelti (v. punto 71 della decisione impugnata). Peraltro, non risulta né dalla decisione impugnata né dagli elementi prodotti dalle parti che la rinegoziazione di tali aiuti intervenuta nel 2018, che riguardava unicamente la diminuzione del loro importo, alla luce, in particolare, delle evoluzioni tecnologiche e giuridiche concernenti simili progetti, abbia inciso sulle condizioni di tale insediamento.

94      Infine, il versamento degli aiuti controversi è correlato all’impegno da parte delle autorità francesi di procedere al riesame di tali aiuti in caso di successiva modifica delle caratteristiche tecniche dei progetti in questione (punto 105 della decisione impugnata). Peraltro, le condizioni per la concessione di tali aiuti prevedono una diminuzione del loro importo al termine del contratto con l’acquirente di elettricità ed una limitazione della loro durata a 20 anni, periodo oltre il quale la produzione di elettricità non sarà più sovvenzionata (punti 23 e 24 della decisione impugnata). Orbene, si deve constatare che tale meccanismo degressivo di versamento degli aiuti è del tutto indipendente dagli asseriti rischi di ripercussioni dei progetti in questione sulle attività dei pescatori ricorrenti e non può influire su queste ultime, in quanto tali ripercussioni dipendono unicamente dalle eventuali misure tecniche e regolamentari adottate per limitare dette attività o, al contrario, per facilitare la loro coesistenza con i progetti di cui trattasi. Pertanto, tali asserite ripercussioni possono perdurare anche dopo che gli aiuti controversi cesseranno di essere versati, indipendentemente da tale versamento.

95      In terzo luogo, gli aiuti controversi, che corrispondono alla differenza tra l’importo delle tariffe di acquisto dell’elettricità prodotta dagli impianti oggetto dei progetti in questione ed il prezzo di mercato dell’elettricità, possono avere ripercussioni unicamente sui mercati sui quali operano le beneficiarie, ossia, a valle, il mercato dell’elettricità e, eventualmente, a monte, i mercati relativi alle forniture necessarie per il funzionamento di tali impianti. Di per sé, essi non possono avere ripercussioni sui mercati sui quali operano i pescatori ricorrenti, cosa che, del resto, questi ultimi non sostengono.

96      In quarto luogo, per quanto attiene alle asserite ripercussioni dei progetti in questione sulle risorse alieutiche e sull’ambiente marino, è sufficiente rilevare che, analogamente alle ripercussioni di detti progetti sull’esercizio della pesca nelle zone interessate, esse dipendono unicamente dalle decisioni delle autorità francesi relative all’insediamento di tali progetti e dalle misure tecniche e regolamentari applicabili a questi ultimi, che possono influire positivamente o negativamente su tali ripercussioni. In proposito, non risulta né dalle affermazioni dei pescatori ricorrenti e degli intervenienti a loro sostegno, né dagli elementi da essi prodotti a supporto di tali affermazioni che il versamento degli aiuti controversi presenti un collegamento con dette ripercussioni sulle risorse alieutiche e sull’ambiente marino. Di conseguenza, senza che occorra esaminare l’argomento della Commissione e delle intervenienti a suo sostegno riguardo all’assenza di prova di simili ripercussioni, queste ultime, in ogni caso, non possono conferire ai pescatori ricorrenti la qualità di interessati.

97      Da quanto precede discende che il meccanismo di concessione degli aiuti controversi non presenta alcun collegamento con le asserite ripercussioni dei progetti in questione sulle attività dei pescatori ricorrenti. Infatti, tali ripercussioni ineriscono, da un lato, alle decisioni delle autorità francesi sull’insediamento di tali progetti nelle zone interessate nel contesto della loro politica di gestione delle risorse energetiche e, dall’altro lato, alla disciplina dello spazio pubblico marittimo e alle misure tecniche applicabili a detti progetti. Invece, la decisione di tali autorità di concedere ai gestori dei progetti di cui trattasi aiuti sotto forma di un obbligo di acquisto di cui si fa carico lo Stato, pur conferendo loro un vantaggio rispetto ai produttori di elettricità non sovvenzionata, di per sé non influisce sui risultati economici dei pescatori ricorrenti. Di per sé gli aiuti controversi non possono dunque essere considerati atti ad avere concrete ripercussioni sulla loro situazione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 64.

98      Tale conclusione non è posta in discussione dai differenti argomenti dei pescatori ricorrenti volti a dimostrare l’esistenza di un collegamento tra gli aiuti controversi e le asserite ripercussioni dei progetti in questione sulla loro situazione.

99      In primo luogo, nella replica e nelle loro osservazioni sulle memorie delle intervenienti a sostegno della Commissione, i pescatori ricorrenti asseriscono che il versamento degli aiuti è necessario per la realizzazione dei progetti in questione e la loro gestione.

100    In proposito, da un lato, come risulta dalla sezione 3.2 della disciplina comunitaria del 2008 (effetto di incentivazione e necessità degli aiuti), sulla quale la Commissione si è basata ai punti da 81 a 86 della decisione impugnata, e da questi stessi punti, la necessità degli aiuti per la realizzazione e la gestione di progetti che mirano alla tutela dell’ambiente, quali i progetti di cui trattasi, è appunto una condizione per la loro compatibilità. In particolare, ai sensi del punto 146, lettera c), della disciplina comunitaria del 2008, per dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto, lo Stato membro interessato deve dimostrare che l’investimento non sarebbe sufficientemente redditizio in assenza di aiuti. Di conseguenza, ammettere, come sostengono i ricorrenti, che il rischio di concrete ripercussioni degli aiuti controversi sulle loro attività sia dimostrato semplicemente sulla base della necessità dell’aiuto per l’esistenza di detti progetti equivale ad attribuire potenzialmente la qualità di interessato a qualsiasi impresa o privato i cui interessi rischiano di essere lesi da detti progetti, il che, come illustrato al precedente punto 89, è inaccettabile. Si deve inoltre rilevare che una simile concezione della qualità di interessati permetterebbe, in pratica, la sistematica contestazione delle decisioni di non sollevare obiezioni relative agli aiuti per la tutela ambientale da parte di simili imprese o privati, in quanto la prova del rischio di concrete ripercussioni sulla loro situazione sarebbe automaticamente fornita in forza della necessità di tali aiuti.

101    Dall’altro lato, va rilevato che l’argomento dei pescatori ricorrenti nel caso di specie verte, come emerge in sostanza dalla replica, non già sugli effetti degli aiuti controversi in sé, bensì sugli effetti delle decisioni relative all’insediamento dei parchi eolici in mare oggetto dei progetti in questione, decisioni che, a loro avviso, implicano, in particolare, il divieto totale o parziale delle attività di pesca nonché vincoli tecnici che le rendono difficilmente attuabili nelle zone interessate. Pertanto, come suggeriscono le intervenienti a sostegno della Commissione, il ricorso avverso la decisione impugnata non è altro che una sorta di prolungamento dei ricorsi dei pescatori ricorrenti avverso le decisioni delle autorità pubbliche francesi relative a tali progetti dinanzi ai giudici nazionali. Orbene, dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE risulta che i trattati non pregiudicano il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del loro approvvigionamento energetico (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 48).

102    Di conseguenza, sebbene i pescatori ricorrenti possano avere interesse a contestare dinanzi ai giudici nazionali le decisioni e le scelte delle autorità francesi per quanto attiene allo sfruttamento dell’energia eolica in mare, in ragione delle potenziali ripercussioni di tale sfruttamento sulla loro situazione, simile circostanza non può tuttavia bastare a conferire loro la qualità di interessati nel contesto di un procedimento d’indagine formale relativo al versamento di aiuti di Stato alle imprese che partecipano all’attuazione di dette decisioni e di dette scelte.

103    In secondo luogo, il fatto che i pescatori ricorrenti, come da essi affermato, esercitino un’attività di interesse generale, che gode di un’importanza e di uno statuto particolare in forza dell’articolo 39 TFUE, non può, contrariamente a quanto da loro sostenuto, essere preso in considerazione nel caso di specie.

104    In proposito, anzitutto, occorre certamente ricordare, al pari dei pescatori ricorrenti, che le finalità definite all’articolo 39 TFUE, trasponibili alla politica comune della pesca in forza dell’articolo 38, paragrafo 1, TFUE, consistono, in particolare, nell’assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e la loro attuazione deve considerare, tra l’altro, il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole.

105    Nel caso di specie, si deve tuttavia rilevare che, secondo i punti da 74 a 79 della decisione impugnata, gli aiuti controversi mirano allo sviluppo della produzione di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili, allo scopo, in particolare, di contribuire all’obiettivo della Repubblica francese di aumentare la quota di tali fonti energetiche nel consumo finale di elettricità. Orbene, tali finalità sono del tutto estranee agli obiettivi della politica comune della pesca, definiti all’articolo 39 TFUE.

106    Va poi ricordato che, riguardo alla concessione di aiuti quali gli aiuti controversi, fondata sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Corte ha dichiarato che, conformemente a tale disposizione, un aiuto di Stato deve soddisfare due condizioni, la prima delle quali è che esso deve essere destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, mentre la seconda, formulata in modo negativo, è che non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. La disposizione in parola non subordina quindi la compatibilità di un aiuto alla condizione che esso persegua un obiettivo di interesse comune, fermo restando che le decisioni adottate dalla Commissione a tale titolo devono garantire il rispetto del diritto dell’Unione (sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punti 19 e 20).

107    Di conseguenza, la questione se, come suggeriscono i pescatori ricorrenti, gli obiettivi di interesse comune di cui all’articolo 39 TFUE debbano essere presi in considerazione in sede di esame degli aiuti controversi è inconferente alla luce delle condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, richiamate al precedente punto 106. Tale questione non può dunque essere presa in considerazione per valutare la loro qualità di interessati. Infatti, il diritto di un interessato di presentare osservazioni nel contesto del procedimento d’indagine formale, e dunque, come ricordato al precedente punto 62, di contestare una decisione di non sollevare obiezioni, recante rifiuto implicito di avviare tale procedimento, dev’essere considerato alla luce dell’obiettivo di quest’ultimo, consistente, segnatamente, nel permettere alla Commissione di chiedere tutti i pareri necessari qualora un primo esame di un aiuto non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla verifica della sua compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

108    Infine, in ogni caso, gli asseriti rischi di ripercussioni dei progetti in questione sull’esercizio della pesca nelle zone interessate nonché sulle risorse alieutiche e sull’ambiente marino non possono, supponendo che siano dimostrati, costituire la prova che gli aiuti in questione contrastino con gli obiettivi definiti all’articolo 39 TFUE.

109    Da un lato, stante la loro marcata genericità, gli obiettivi definiti all’articolo 39 TFUE non possono essere posti in discussione a causa dell’eventuale incidenza negativa di detti progetti sulle attività dei pescatori ricorrenti.

110    Dall’altro lato, come già spiegato al precedente punto 81, i pescatori ricorrenti non dispongono di un diritto incondizionato all’uso dello spazio pubblico marittimo incluso nelle loro zone di pesca e, come affermano essi stessi, le loro attività sono già soggette a limitazioni in forza della normativa ad esse applicabile. Del resto, come risulta, in particolare, dalle carte relative al loro sforzo di pesca, allegate all’atto introduttivo del ricorso, i siti di insediamento dei progetti in questione coprono soltanto parte di tali zone e non si afferma né dimostra che detti progetti siano idonei a porre in discussione il loro tenore di vita o la struttura sociale della pesca artigianale in tali zone. Inoltre, come già rilevato al precedente punto 80, contrariamente a quanto detti ricorrenti sembrano suggerire, i documenti prodotti dalla Repubblica francese illustrano la volontà delle autorità francesi di permettere la coesistenza delle attività di pesca e dei parchi eolici in mare di cui trattasi.

111    In terzo luogo, nella replica i pescatori ricorrenti affermano che, in ogni caso, disporrebbero di un interesse ad agire contro la decisione impugnata in ragione dei ricorsi proposti da alcuni di essi dinanzi ai giudici nazionali contro le autorizzazioni di esercizio relative a due dei progetti in questione.

112    In proposito, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire costituiscono condizioni di ricevibilità distinte che una persona fisica o giuridica deve soddisfare cumulativamente per essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, quand’anche i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali conferissero ai pescatori ricorrenti un interesse ad agire contro la decisione impugnata, occorre rilevare che, come risulta in particolare dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 62, la questione se un ricorrente sia interessato ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e legittimato, a tale titolo, a contestare una decisione di non sollevare obiezioni fa riferimento alla legittimazione ad agire di detto ricorrente.

113    Da tutto quanto precede discende che i pescatori ricorrenti non danno sufficiente dimostrazione del rischio di concrete ripercussioni degli aiuti controversi sulla loro situazione. Il ricorso avverso la decisione impugnata, nella parte in cui li riguarda, deve dunque essere respinto in quanto irricevibile.

 Sulla qualità di interessata della prima ricorrente

114    Per quanto concerne la prima ricorrente, una cooperativa costituita dai pescatori di Tréport e dei porti circostanti per l’acquisto e la rivendita in comune di combustibili, lubrificanti e materie grasse (v. precedente punto 1), si deve rilevare che la sua attività dipende dalle decisioni economiche della sua clientela e non dal versamento degli aiuti controversi. Non sussiste dunque, in ogni caso, un collegamento fra tale versamento e l’evoluzione di detta attività, tanto più che, come risulta dagli allegati al ricorso prodotti al riguardo, tale clientela non si riduce ai pescatori ricorrenti, ma include circa 70 professionisti immatricolati nell’Alta Francia, in Normandia e in Bretagna. Inoltre, le mappe di densità della frequentazione delle navi clienti della prima ricorrente, parimenti versate nel fascicolo, suggeriscono un perimetro di attività più esteso di quello dei pescatori ricorrenti. Ne consegue che il rischio di concrete ripercussioni degli aiuti controversi sulla sua situazione non è, in ogni caso, dimostrato e che tale ricorrente non può essere ritenuta interessata. Di conseguenza, il ricorso avverso la decisione impugnata, nella parte che la riguarda, dev’essere parimenti respinto in quanto irricevibile.

115    Alla luce di tutto quanto precede, senza che occorra esaminare l’argomento della Commissione secondo cui i ricorrenti non possederebbero una qualità particolare ai sensi della sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17), e, segnatamente, secondo cui la loro posizione sul mercato non sarebbe sostanzialmente compromessa dagli aiuti controversi, si deve concludere che nessuno dei ricorrenti è legittimato ad agire contro la decisione impugnata.

116    Pertanto, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

 Sulle spese

117    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

118    Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

119    Poiché il vicepresidente del Tribunale, con ordinanza del 2 luglio 2021, Bourel e a./Commissione (T‑777/19 R, non pubblicata, EU:T:2021:407), ha riservato la decisione sulle spese del procedimento sommario, è necessario pronunciarsi su di esse. In proposito, poiché i ricorrenti dal sesto all’undicesimo sono rimasti soccombenti nell’ambito di tale procedimento, occorre condannarli alle spese di quest’ultimo, conformemente alla domanda della Commissione.

120    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

121    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, si faccia carico delle proprie spese.

122    Nel caso di specie, si deve disporre che gli intervenienti diversi dalla Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl e gli altri ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sono condannati alle spese.

3)      David Bourel e gli altri ricorrenti nella causa T777/19 R i cui nominativi figurano in allegato sono condannati alle spese del procedimento sommario.

4)      La Repubblica francese, il comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (CRPMEM), il Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM NORD), l’Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord), la Ailes Marines SAS, la Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, la Éoliennes Offshore du Calvados SAS, la Parc du Banc de Guérande SAS, la Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS e la Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS sopporteranno le proprie spese.

Van der Woude

Costeira

Gratsias

Kancheva

 

      Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. Van der Woude


*      Lingua processuale: il francese.


1      L’elenco delle altre parti ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.