Language of document : ECLI:EU:C:2016:675

Causa C‑165/14

Alfredo Rendón Marín

contro

Administración del Estado

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali – Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell’Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016

1.        Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Necessità di una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio – Richieste formulate nel quadro del ricorso principale che non sono state pienamente soddisfatte – Risposta della Corte che rimane utile ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale

(Art. 267 TFUE)

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni

(Art. 267 TFUE)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Cittadino dell’Unione minorenne che non si è mai avvalso del suo diritto alla libera circolazione e che ha sempre soggiornato nello Stato membro della sua nazionalità – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 1)

4.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Normativa nazionale che nega automaticamente, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, la concessione di un permesso di soggiorno a un cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante – Inammissibilità

(Art. 21 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 28, § 1)

5.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Normativa nazionale che nega automaticamente, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, la concessione di un permesso di soggiorno a un cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione a suo esclusivo carico – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per tali figli di lasciare il territorio dell’Unione – Inammissibilità

(Art. 20 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24‑32)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 34)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

4.      L’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante.

Infatti, il diritto dell’Unione osta a una limitazione del diritto di soggiorno fondata su motivi di prevenzione generale e decisa nell’intento di dissuadere altri stranieri, in particolare quando tale provvedimento è stato adottato in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell’autore del reato né della minaccia che esso rappresenta per l’ordine pubblico. Pertanto, al fine di valutare se un provvedimento di allontanamento sia proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito, nella specie la tutela dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza, occorre tenere conto dei criteri enunciati all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ossia la durata del soggiorno dell’interessato nel territorio dello Stato membro ospitante, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l’importanza dei suoi legami con il paese d’origine. Il grado di gravità dell’infrazione dev’essere anch’esso preso in considerazione nell’ambito del principio di proporzionalità. In proposito, il comportamento dell’interessato deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società e la condizione relativa all’esistenza di una minaccia attuale deve, in linea di principio, essere soddisfatta nel momento in cui interviene il provvedimento controverso.

Per quanto concerne, peraltro, l’eventuale allontanamento del cittadino di uno Stato terzo interessato, è necessario, da un lato, prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito all’articolo 7 della Carta e, dall’altro, rispettare il principio di proporzionalità. Il predetto articolo 7 deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, riconosciuto all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

(v. punti 61, 62, 65‑67, 88 e dispositivo)

5.      L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea.

Infatti, sebbene l’articolo 20 TFUE non incida sulla possibilità, per gli Stati membri, di far valere un’eccezione connessa, segnatamente, al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza, dal momento che la situazione di detto cittadino di uno Stato terzo rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la sua valutazione deve tener conto del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come enunciato all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo che deve essere letto in combinato con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Per di più, le nozioni di «ordine pubblico» e di «pubblica sicurezza», in quanto giustificative di una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, devono essere intese in modo restrittivo, cosicché la loro portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri senza controllo da parte delle istituzioni dell’Unione.

La nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. Quanto alla nozione di «pubblica sicurezza», essa comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna e, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza. In tale contesto, quando il diniego del diritto di soggiorno è basato sull’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenuto conto di reati commessi da un cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento esclusivo dei figli, cittadini dell’Unione, siffatto diniego sarebbe conforme al diritto dell’Unione.

Per contro, non si potrebbe giungere automaticamente a tale conclusione sulla sola base dei precedenti penali dell’interessato. Tale conclusione può derivare, se del caso, solo da una valutazione concreta, da parte del giudice del rinvio, dell’insieme delle circostanze attuali e rilevanti del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità, dell’interesse superiore del minore e dei diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto. Pertanto, tale valutazione deve in particolare prendere in considerazione il comportamento personale dell’interessato, la durata e la legittimità del soggiorno dell’interessato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, la natura e la gravità del reato commesso, il livello di pericolosità attuale dell’interessato per la società, l’età dei figli coinvolti, il loro stato di salute e la loro situazione familiare ed economica.

(v. punti 81‑88 e dispositivo)