Language of document : ECLI:EU:C:2018:283

Causa C81/17

Zabrus Siret SRL

contro

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto al rimborso dell’IVA – Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Normativa nazionale – Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale – Esclusione – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza del diritto»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto – Termine di prescrizione di cinque anni – Eccezione – Presupposti – Rispetto dei principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità – Normativa nazionale che esclude la rettifica per un periodo già sottoposto a verifica fiscale – Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, artt. 167, 168, 179, 180 e 182)

Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale.

(v. punto 56 e dispositivo)