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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagrebu (Croazia) il 22 aprile 2022 – ANTERA d.o.o. / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

(Causa C-278/22)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Upravni sud u Zagrebu

Parti

Ricorrente: ANTERA d.o.o.

Convenuta: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Questioni pregiudiziali

1)    Se i servizi di leasing operativo e/o di noleggio a lungo termine di autoveicoli rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) 1 , come indicato nel Manuale per l’attuazione della direttiva servizi, del 13 marzo 2008, pubblicato dalla Direzione generale della Commissione europea del mercato interno e dei servizi. Se un soggetto che esercita attività di leasing operativo (e non invece attività di leasing finanziario) e/o attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli sia da considerarsi come un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 2 .

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione supra, se sia compatibile con l'articolo 49 TFUE, in combinato disposto con gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123/CE, il fatto che l'Agenzia croata di vigilanza sui servizi finanziari (HANFA) sia autorizzata a effettuare controlli, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dello Zakon o leasingu (legge sul leasing), sulla prestazione di servizi di leasing operativo e/o di servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli, e che sia autorizzata a imporre requisiti e restrizioni supplementari alle imprese coinvolte in tali attività.

3)    Se l'articolo 49 TFUE e le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123/CE, in circostanze come quelle di cui alla presente controversia, in cui una società madre di uno Stato membro, tramite una società figlia in un altro Stato membro, intende fornire servizi di natura identica a quelli che fornisce nello Stato membro di origine, debbano essere interpretati in modo da consentire alla normativa nazionale (legge sul leasing) di imporre requisiti e restrizioni supplementari alla società figlia, rendendo così più difficile/meno allettante l'esercizio delle attività di cui trattasi.

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1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

1 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).