Language of document : ECLI:EU:T:2017:603

Cause riunite T‑504/16 e T‑505/16

Jean-Pierre Bodson e altri

contro

Banca europea per gli investimenti

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi base – Metodo di calcolo – Crisi economica e finanziaria»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 settembre 2017

1.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso proposto contro un atto di portata generale – Irricevibilità

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell’amministrazione – Adozione di una decisione in materia – Conseguenze – Autolimitazione del potere discrezionale

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I; regolamento interno de la Banca europea per gli investimenti, art. 31)

3.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Sentenza che annulla una decisione recante adeguamento annuale degli stipendi risultanti dalla tabella degli stipendi base – Domanda di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda

(Art. 266 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35‑37)

2.      Le relazioni tra la Banca europea per gli investimenti e i suoi agenti, sebbene di natura contrattuale, si basano, sostanzialmente, su un regime regolamentare. Infatti, in forza dell’articolo 31 del regolamento interno della Banca, nonché dell’articolo 20, primo comma, del regolamento del personale della stessa, essa dispone di un potere discrezionale per fissare e modificare unilateralmente gli elementi della retribuzione del proprio personale e, di conseguenza, per bloccare e aggiornare gli stipendi base di tale personale.

Tuttavia, la Banca, nell’ambito di tale potere discrezionale, può decidere di stabilire, in anticipo, in un primo tempo e per un determinato periodo, criteri che regolamentano la fissazione, in un secondo tempo, degli aggiornamenti periodici della tabella di calcolo degli stipendi base del suo personale e vincolarsi così a rispettare tali criteri al momento degli adeguamenti annuali di tali stipendi durante detto periodo.

A tale proposito, adottando una decisione autonoma su un metodo di adeguamento annuale della tabella degli stipendi base, volta a disciplinare e, pertanto, limitare il suo potere discrezionale, la Banca si vincola, per il periodo di validità di tale decisione, nell’esercizio del suo potere discrezionale derivante dal regolamento del personale, a rispettare il metodo adottato. Di conseguenza, la Banca non può avvalersi, nell’ambito dell’adeguamento annuale degli stipendi base del suo personale, di un margine di discrezionalità eccedente i criteri stabiliti in tale metodo.

(v. punti 46‑49, 53, 60)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 76)