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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 5 marzo 2021 – A, B e C, legalmente rappresentato dai genitori/Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Causa C-153/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrenti: A, B e C, legalmente rappresentato dai genitori

Resistente: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 1 , in combinato disposto con l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta 2 , e con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, possa essere interpretato nel senso che consente di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minorenne in uno Stato membro (nella specie, il Lussemburgo) diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore (nella specie, la Grecia) in virtù del fatto che le autorità del paese che, prima della loro partenza e della nascita del minore, ha concesso a questi ultimi protezione internazionale garantiscono che, all’arrivo del minore e al ritorno degli altri familiari, detto minore potrà godere di un titolo di soggiorno e degli stessi vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale, senza tuttavia affermare che egli si vedrà riconoscere a titolo personale uno status di protezione internazionale.

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1 GU 2013, L 180, pag. 60.

2 GU 2011, L 337, pag. 9.