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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (United Kingdom) il 17 luglio 2006 - Marks & Spencer plc / Commissioners of Customs and Excice

(Causa C-309/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti nella causa principale

Ricorrente: Marks & Spencer plc

Convenuto: Commissioners of Customs and Excice

Questioni pregiudiziali

1)    Qualora, ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. a), della sesta direttiva IVA 1 (sia anteriormente, sia successivamente alla sua modifica, avvenuta nel 1992 mediante la direttiva 92/77), uno Stato membro abbia mantenuto nella sua normativa nazionale sull'IVA un'esenzione con rimborso dell'imposta pagata a monte riguardo a determinate specifiche forniture, se un operatore che abbia effettuato le dette forniture sia titolare di un diritto direttamente rivendicabile in forza dell'ordinamento comunitario ad essere soggetto all'imposizione con applicazione dell'aliquota zero.

2)    Qualora la soluzione alla questione sub 1) sia in senso negativo: qualora, ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. a), della sesta direttiva IVA (sia anteriormente, sia successivamente alla sua modifica, avvenuta nel 1992 mediante la direttiva 92/77), uno Stato membro abbia mantenuto, nella sua normativa nazionale sull'IVA, un'esenzione con rimborso dell'imposta pagata a monte rispetto a determinate specifiche forniture, ma abbia interpretato in modo errato la propria normativa nazionale, con la conseguenza che determinate forniture, che avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione con rimborso dell'imposta pagata a monte ai sensi della sua normativa nazionale, sono state assoggettate all'imposta con applicazione dell'aliquota normale, se i principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello di neutralità fiscale, si applichino in modo tale da attribuire all'operatore che ha effettuato tali forniture un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento alle dette forniture.

3)    Qualora la soluzione alle questioni sub 1) o sub 2) sia in senso affermativo: se i principi, dell'ordinamento comunitario, di parità di trattamento e di neutralità fiscale si applichino in linea di principio con il risultato di una loro violazione, qualora l'operatore di cui trattasi non ottenga il rimborso integrale dell'importo versato erroneamente in relazione alle forniture dal medesimo effettuate quando:

i)    l'operatore beneficerebbe di un indebito arricchimento in caso di rimborso integrale dell'importo;

ii)    la normativa nazionale dispone che le imposte pagate in eccesso possono essere rimborsate solo fintantoché tale rimborso non provochi un indebito arricchimento dell'operatore, ma

iii)    la normativa nazionale non contiene nessuna disposizione analoga a quella menzionata sub ii) nell'ipotesi di azioni promosse da "operatori da rimborsare " (un "operatore da rimborsare" è un soggetto passivo il quale, in un predeterminato periodo contabile, non effettua versamenti dell'IVA alle competenti autorità nazionali bensì riceve un versamento dalle medesime in quanto, nel detto periodo, l'importo dell'IVA che egli ha il diritto di detrarre supera quello dell'IVA dovuta in relazione alle forniture dal medesimo effettuate).

4)    Se la soluzione alla questione sub 3) dipenda dall'esistenza o meno di una prova del fatto che la differenza di trattamento, tra operatori che promuovono azioni per il rimborso di un'imposta a valle versata in eccesso e operatori che promuovono azioni per ottenere importi aggiuntivi a seguito di detrazione dell'imposta versata a monte (risultante dalla dichiarazione in eccesso rispetto all'imposta applicata a valle), abbia provocato, o meno, una qualsiasi perdita economica o uno svantaggio al primo e, eventualmente, con quali modalità.

5)    Qualora, nelle circostanze descritte nella questione sub 3), si applichino i principi di diritto comunitario della parità di trattamento e della neutralità fiscale, pena altrimenti la loro violazione, se l'ordinamento comunitario imponga o consenta agli organi giurisdizionali di porre rimedio alla disparità di trattamento mediante accoglimento della domanda di un operatore, volta ad ottenere il rimborso dell'imposta pagata in eccesso, in modo tale da provocare l'indebito arricchimento del medesimo oppure imponga o consenta agli organi giurisdizionali di concedere un qualsivoglia altro rimedio (e, in tal caso, quale)".

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1 - Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).