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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) l’11 marzo 2022 – TR, UQ / FTI Touristik GmbH

(Causa C-193/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshofs.

Parti

Ricorrenti: TR, UQ

Resistente: FTI Touristik GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, debba essere interpretato nel senso che

[a] ai fini della valutazione della fondatezza della risoluzione sono rilevanti solo le circostanze inevitabili e straordinarie già verificatesi al momento della risoluzione

[b] oppure nel senso che debba tenersi conto anche di circostanze straordinarie verificatesi effettivamente dopo la risoluzione ma prima dell’inizio previsto del viaggio (=ultimo momento possibile per la risoluzione).

Nel caso in cui venga data una risposta affermativa al quesito sub [a]:

[aa]: Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, nella controversia giudiziaria vertente sulla fondatezza della sua risoluzione, il viaggiatore può far valere anche le circostanze inevitabili e straordinarie già verificatesi al momento della risoluzione, ma di cui esso sia venuto a conoscenza solo in seguito.

2.    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che non spetta un diritto di risoluzione senza spese nel caso in cui le circostanze invocate dal viaggiatore erano già presenti all’atto della prenotazione e erano note al viaggiatore.

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1 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU. 2015, L 326, pag. 1).