Language of document : ECLI:EU:T:2004:154

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
25 maggio 2004 (1)

«Regolamento (CEE) n. 822/87 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regolamento (CEE) n. 1780/89 – Regolamento (CEE) n. 2710/93 – Regolamento (CE) n. 416/96 – Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione – Regolamento (CEE) n. 3390/90 – Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti – Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara – Forza maggiore – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Ricevibilità»

Nella causa T-154/01,

Distilleria F. Palma SpA, in liquidazione, con sede in Napoli, rappresentata dall'avv. F. Caruso,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del preteso comportamento illegittimo della Commissione quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest'ultima alle autorità italiane in data 11 novembre 1996,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),



composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta e a seguito della trattazione orale del 17 dicembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Ambito normativo e fattuale

1
Con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3390, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 21), la Commissione bandiva la gara n. 8/90 CE diretta alla vendita di 1 600 000 ettolitri (hl) di alcole, suddivisi in cinque partite di 320 000 hl, provenienti da distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: la «gara»).

2
L’art. 1 del regolamento n. 3390/90 prescrive segnatamente che gli alcoli messi in vendita mediante la gara sono destinati ad essere utilizzati nella Comunità, nel settore dei carburanti.

3
L’art. 3 del regolamento n. 3390/90 dispone che la vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d’applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d’intervento (GU L 178, pag. 1).

4
L’art. 4 del regolamento n. 3390/90 prevede che le condizioni specifiche della gara sono indicate nel bando di gara particolare n. 8/90 CE (GU C 296, pag. 14; in prosieguo: il «bando di gara»).

5
L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1780/89, come più volte modificato e in particolare mediante il regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag. 23), prevede che l’aggiudicatario è tenuto a fornire la prova di aver costituito presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui l’aggiudicatario ha la propria sede generale la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara.

6
Ai sensi dell’art. 28, n. 4, del regolamento n. 1780/89, nella versione in vigore al momento dell’apertura della gara, e del punto X del bando di gara, l’alcole aggiudicato dev’essere utilizzato entro un anno dal ritiro dell’ultimo quantitativo di ogni partita di alcole.

7
L’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89, al quale rinvia il punto I 5, lett. c), del bando di gara, prevede che, per poter essere accolta, l’offerta dev’essere presentata per iscritto e recare l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara di cui trattasi.

8
A seguito dell’offerta della Distilleria F. Palma SpA [in prosieguo la «Palma», ora Fallimento Distilleria F. Palma SpA (Distilleria F. Palma, in liquidazione), in prosieguo: la «ricorrente»] di tre ECU per hl di alcole a 100% vol., nel gennaio 1991 le veniva aggiudicato il quantitativo di alcole messo in vendita nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE.

9
Nell’ambito di tale aggiudicazione la Palma costituiva una fideiussione presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore dell’organismo d’intervento competente, ovvero l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l’«AIMA»).

10
La Palma incontrava una serie di difficoltà nel ritirare e smaltire l’alcole aggiudicato e ne informava la Commissione. Tenuto conto segnatamente di tali difficoltà, la Commissione adottava il regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710, in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d’intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti (GU L 245, pag. 131).

11
Con l’art. 6 del regolamento n. 2710/93 la Commissione annullava parzialmente la gara particolare n. 8/90 CE per le partite di alcole non ancora ritirate dalla Palma, pari a tre delle cinque partite aggiudicate. La cauzione di buona esecuzione relativa a queste tre partite veniva svincolata.

12
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 2710/93, l’utilizzazione delle prime due partite di alcole della gara particolare n. 8/90 CE (pari a 640 000 hl) doveva essere terminata entro il 1° ottobre 1995, salvo caso di forza maggiore.

13
L’art. 3 del regolamento n. 2710/93 dispone che la cauzione di buona esecuzione relativa alle prime due partite di tale gara sia svincolata dall’organismo d’intervento quando la totalità degli alcoli di queste due partite sia stata utilizzata nella Comunità, nel settore dei carburanti.

14
Nonostante l’adozione del regolamento n. 2710/93, la Palma doveva nuovamente affrontare eventi che, secondo la ricorrente, costituivano ostacoli gravi all’adempimento degli impegni da essa assunti.

15
Con nota del 18 settembre 1995, la Palma richiedeva alla Commissione di concederle un’ulteriore proroga del termine stabilito dall’art. 2 del regolamento n. 2710/93 per l’utilizzazione dell’alcole. Nella detta nota la Palma faceva valere circostanze asseritamente configuranti un caso di forza maggiore, le quali le avrebbero impedito la piena esecuzione degli impegni da essa assunti entro il termine stabilito.

16
Con lettera 27 novembre 1995 la Palma ripresentava la sua richiesta di proroga del detto termine, scaduto dal 1° ottobre 1995.

17
La Commissione, con nota del 19 dicembre 1995, comunicava alla Palma che, a breve, avrebbe preso posizione su un’eventuale proroga del termine di utilizzazione dell’alcole.

18
La Palma inviava poi alla Commissione altre due note, rispettivamente in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con cui chiedeva alla Commissione di essere autorizzata a distruggere l’alcole non ancora utilizzato. La detta domanda riguardava all’epoca la distruzione di 34 000 hl di alcole.

19
Con il regolamento (CE) della Commissione 7 marzo 1996, n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59, pag. 5), il termine per l’utilizzazione delle partite già ritirate veniva adeguato ulteriormente. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96, dispone quanto segue:

«In deroga all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione e salvo caso di forza maggiore, se il termine [del 1° ottobre 1995] di cui all’articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100% vol è incamerato nelle misura:

a)
del 15% in ogni caso,

b)
del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora l’utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996.

La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996».

20
Con nota del 23 aprile 1996 l’AIMA invitava la Palma a versarle una somma di LIT 3 164 220 870 (ossia EUR 1 634 183,70), che affermava essere pari al 15% della cauzione di buona esecuzione, per il fatto che, alla data del 1° ottobre 1995, l’intero quantitativo di alcole delle prime due partite non era stato utilizzato nel mercato dei carburanti della Comunità. Con nota 3 giugno 1996 la Palma contestava la legittimità della richiesta avanzata dall’AIMA.

21
Con tale nota la Palma reiterava altresì alla Commissione la richiesta di poter procedere alla distruzione dell’alcole non ancora utilizzato, facendo valere che la soluzione proposta era la più idonea ad assicurare lo smaltimento dell’alcole senza provocare alcuna perturbazione di mercato.

22
L’11 novembre 1996 la Commissione inviava all’AIMA una lettera formulata come segue:

«La domanda della distilleria PALMA avente ad oggetto l’autorizzazione di distruggere un quantitativo residuo di alcole della gara particolare n. 8/90, per problemi connessi alla qualità dell’alcole in questione, non può essere accettata.

È necessario applicare in maniera rigorosa le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/96 della Commissione [relative all’incameramento della cauzione].

(...) la distilleria PALMA è soggett[a] all’obbligo di corretta esecuzione, il che significa che l’alcole deve essere utilizzato nel settore dei carburanti, alle condizioni previste nel bando di gara, e che tale obbligo non viene meno con l’incameramento della cauzione. Le autorità nazionali sono tenute, se del caso con esecuzione forzata, a far eseguire tale obbligo dopo l’incameramento delle cauzioni. Occorre assolutamente evitare uno sviamento dell’alcole aggiudicato verso settori non autorizzati dalla gara particolare n. 8/90, come ad esempio il settore delle bevande spiritose (...)».

23
L’AIMA trasmetteva tale lettera alla Palma il 3 febbraio 1997.

24
Con nota del 20 novembre 1996 la Palma reiterava ancora una volta le contestazioni sollevate nei confronti della richiesta dell’AIMA e proponeva di mettere l’alcole non ancora utilizzato a disposizione dell’AIMA, a titolo gratuito.

25
L’AIMA ingiungeva alla Palma di versarle interamente la cauzione. La Palma si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al giudice nazionale.

26
Il 9 luglio 1999 la Palma veniva dichiarata fallita.


Procedimento

27
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

28
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti invitandole a rispondere ad essi all’udienza.

29
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 17 dicembre 2003.


Conclusioni delle parti

30
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti;

condannare la Commissione alle spese.

31
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

condannare la ricorrente alle spese.


In diritto

32
Senza sollevare un’eccezione d’irricevibilità con atto separato, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. A tale proposito essa fa valere tre motivi di irricevibilità. Il primo, fatto valere in via principale, riguarda l’incompetenza del Tribunale. Il secondo si riferisce alla presentazione tardiva del ricorso e il terzo al mancato rispetto dell’art. 44, n. 1 lett. c), del regolamento di procedura. Questi due ultimi motivi di irricevibilita sono fatti valere in subordine.

33
La ricorrente sostiene che il proprio ricorso è ricevibile.

Sul motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale

Argomenti delle parti

34
La Commissione sostiene che l’intera controversia ruota intorno all’obiettiva circostanza dell’inadempimento della Palma alla specifica obbligazione di utilizzare l’alcole acquistato nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE ed alle conseguenze di tale inadempimento. Orbene, a suo parere, il rapporto giuridico di cui trattasi nella presente causa è di tipo contrattuale. Soltanto in forza di tale rapporto contrattuale potrebbe essere fatta valere l’eventuale responsabilità della Commissione. Ne conseguirebbe che il ricorso, da un lato, è erroneamente proposto sulla base dell’art. 288, secondo comma, CE e, dall’altro, sfugge alla competenza tassativamente attribuita al giudice comunitario in base all’art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑44/96, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1331, punto 38).

35
La ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sul ricorso in quanto quest’ultimo è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione. A tale proposito, essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la questione controversa non rientra in alcun modo nell’ambito di un rapporto contrattuale tra la Palma e la detta istituzione. Nel caso di specie, il danno subito sarebbe determinato dalla lettera dell’11 novembre 1996 che, quale atto autoritativo della Commissione, esulerebbe dalla sfera contrattuale.

36
D’altra parte, poiché la lettera dell’11 novembre 1996 avrebbe, da un lato, respinto le richieste della Palma relative alla distruzione dell’alcole residuo e, dall’altro, disposto l’escussione della fideiussione costituita nell’ambito della gara n. 8/90 CE, essa costituirebbe un provvedimento destinato a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della Palma, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punto 42).

Giudizio del Tribunale

37
Occorre considerare che la competenza del Tribunale a statuire nella presente controversia dipende dalla soluzione della questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità che può sorgere a carico della Comunità nella fattispecie, a causa dei comportamenti contestati della Commissione, sia o meno di natura contrattuale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑180/95 Nutria/Commissione, Racc. pag. II‑1317, punto 28).

38
A questo proposito occorre rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente e la Commissione sono vincolate da un contratto. Dall’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89 risulta infatti che, concorrendo per la gara aperta con il regolamento n. 3390/90, la Palma si è espressamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni concernenti tale gara. Tenuto conto di tali condizioni la Palma ha presentato un’offerta di tre ECU per hl di alcole a 100% vol. per il 1 600 000 hl di alcole a 100% vol. messo in vendita nell’ambito della gara. Aggiudicando il quantitativo di alcole messo in vendita, la Commissione ha accettato il prezzo proposto dalla Palma e gli altri impegni di tale impresa. Quindi, per effetto dell’offerta della Palma e della sua accettazione da parte della Commissione, le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1780/89 e 3390/90 e del bando di gara nonché il prezzo offerto dalla Palma sono divenuti clausole di un contratto che vincola le due parti della presente controversia (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 39, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑134/01, Hans Fuchs/Commissione, Racc. pag. II‑3909, punto 53).

39
Si deve poi rilevare che tale contratto è stato modificato dopo la sua stipulazione. In particolare, a seguito delle richieste della Palma, la Commissione ha, infatti, adottato i regolamenti nn. 2710/93 e 416/96, che annullano parzialmente la gara e modificano le condizioni di utilizzazione dell’alcole effettivamente venduto nonché le condizioni di svincolo della cauzione di buona esecuzione relativa a tale alcole. Queste modifiche fanno parte integrante del contratto.

40
Occorre, poi, esaminare se gli asseriti illeciti della Commissione che sono alla base del presente ricorso per risarcimento danni si ricollegano ad obblighi gravanti sulla Commissione in forza di tale contratto (v., in tal senso, ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 40).

41
La ricorrente lamenta tre illeciti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore che esonererebbe la Palma dal suo inadempimento dell’obbligo di utilizzare l’alcole effettivamente aggiudicato entro un determinato termine. Di conseguenza non sarebbe stato tenuto conto dell’effetto esimente di un caso di forza maggiore. In secondo luogo, la Commissione avrebbe negato un’ulteriore modifica delle condizioni di utilizzo dell’alcole effettivamente venduto, il che rappresenterebbe una violazione del principio di proporzionalità. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe motivato tale diniego, il che costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivazione che incombe a tale istituzione in forza dell’art. 253 CE.

42
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo della Commissione di tener conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore, bisogna considerare che tale obbligo grava sulla Commissione in forza del contratto. Tale obbligo risulta, infatti, dalle disposizioni contrattuali previste all’art. 2 del regolamento n. 2710/93 nonché all’art. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 416/96. Di conseguenza, la pretesa violazione dell’obbligo di tener conto di un caso di forza maggiore rientra nella sfera contrattuale e può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità.

43
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserito obbligo della Commissione di acconsentire a modificare le condizioni dell’effettiva utilizzazione dell’alcole venduto, perché il principio di proporzionalità imporrebbe tali modifiche, occorre considerare che, tale obbligo, anche supponendo che sussista, può gravare sulla Commissione solo in forza del contratto.

44
È vero che l’art. 5, terzo comma, CE, che sancisce il principio di proporzionalità, è destinato a disciplinare tutte le modalità di azione della Comunità, siano esse contrattuali o extracontrattuali.

45
Tuttavia, in forza del principio pacta sunt servanda, principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza della Corte 16 giugno 1998, causa C‑162/96, Racke, Racc. pag. I‑3655, punto 49), il contratto stipulato tra la Commissione e la Palma è, in linea di massima, intangibile. Pertanto, l’eventuale obbligo della Commissione di accettare una delle modifiche al contratto proposte dalla Palma può discendere solo dal contratto stesso o dai principi generali che regolano i rapporti contrattuali, tra i quali figura il principio di proporzionalità. La pretesa violazione del detto obbligo di modificare il contratto può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità.

46
Per quanto riguarda, infine, l’obbligo di motivazione che la ricorrente afferma essere stato violato, basta rilevare che tale obbligo grava sulla Commissione a norma dell’art. 253 CE. Esso, tuttavia, concerne solamente i modi di azione unilaterale della detta istituzione e non impegna quindi la Commissione in forza del contratto che vincola tale istituzione e la Palma. Di conseguenza, il detto obbligo può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

47
Emerge da quanto precede che, salvo la pretesa violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di risarcimento l’inadempimento da parte della Commissione di obblighi di origine contrattuale e che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base contrattuale (v., in tal senso, ordinanza Nutria/Commissione, cit., punto 36).

48
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, sui ricorsi in materia contrattuale promossi dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di specie.

49
Non si può riconoscere, nella presente controversia, che l’adizione del Tribunale ad opera della ricorrente possa essere considerata come l’espressione della comune volontà delle parti di attribuire al giudice comunitario competenza in materia contrattuale, dal momento che la Commissione contesta la competenza del Tribunale.

50
In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie, con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso in quanto verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali la Comunità è parte (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 10, e ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 47).

51
Emerge da quanto precede che il motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale dev’essere accolto nei limiti in cui il ricorso si fonda sulle asserite violazioni, da un lato, dell’obbligo di tener conto dell’eventuale esistenza di un caso di forza maggiore e, dall’altro, dal preteso obbligo di accettare le modifiche del contratto proposte dalla Palma in forza del principio di proporzionalità.

52
Poiché il motivo di irricevibilità fatto valere in via principale non può giustificare il rigetto della totalità del ricorso, occorre esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura nei limiti in cui la ricorrente denuncia una violazione dell’obbligo di motivazione.

Sul motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura

Argomenti delle parti

53
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui esso, contrariamente a quanto impone l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non fornisce alcuna concreta e precisa indicazione in ordine all’esistenza ed all’entità del danno asseritamente subito. In tale contesto, alla Commissione sfuggirebbe quale sia il danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento.

54
Essa fa valere, inoltre, che non vi è concordanza tra il ricorso e la replica, per quanto riguarda i criteri di determinazione del danno. Così, nel ricorso, i costi di movimentazione e stoccaggio dei quali la ricorrente chiede il risarcimento sarebbero stati sostenuti prima della lettera dell’11 novembre 1996 nella quale la ricorrente individua la causa del danno da essa fatto valere. La replica, invece, si riferirebbe ai costi di movimentazione e stoccaggio che la Palma asserisce di aver sopportato a causa della lettera dell’11 novembre 1996.

55
La ricorrente sostiene che il suo ricorso soddisfa le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. A tale proposito essa fa valere che ha debitamente precisato quali erano i danni subiti e che nel ricorso sono indicati tanto le relative voci quanto i criteri in base ai quali provvedere alla quantificazione. Secondo la giurisprudenza, tali elementi sarebbero sufficienti per soddisfare le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II‑1825, punto 67). Infine, la ricorrente afferma che le critiche formulate dalla Commissione rientrano nella valutazione del merito del ricorso e devono di conseguenza essere esaminate nell’ambito di quest’ultimo (sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑563, punto 59; 10 luglio 1997, causa T‑38/96, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑1223, punto 42, e 28 aprile 1998, causa T‑184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑667, punto 23).

Giudizio del Tribunale

56
Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

57
Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, la questione di stabilire se il ricorso è conforme alle dette prescrizioni può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale (v, in particolare, sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II‑2085, punto 154).

58
Occorre rammentare che l’indicazione degli elementi di cui al precedente punto 56 dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑679, punto 20).

59
Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che la ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punto 107).

60
Nel caso di specie, dall’esame del primo motivo risulta che il Tribunale è competente a conoscere solo dell’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 con cui la Commissione rifiuta di accettare la modifica del contratto proposta dalla Palma. Nell’ambito dell’esame del presente motivo, occorre dunque considerare che la contestazione che la ricorrente rivolge alla Commissione si riduce a una pretesa violazione dell’obbligo di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996, la quale, comunque, non può far sorgere la responsabilità della Comunità (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2885, punto 14, e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punto 98).

61
Dal ricorso risulta che la ricorrente lamenta di aver subito un danno da essa stimato a circa ITL 22 miliardi (EUR 11 382 051,78 ). Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso non contiene alcuna indicazione circa i motivi per i quali la ricorrente ritiene sussista un nesso di causalità tra l’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 e il danno che essa afferma di aver subito. Infatti, in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad affermare che il preteso danno è la diretta ed evidente conseguenza della lettera dell’11 novembre 1996.

62
Ne consegue che le prescrizioni dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura non sono rispettate.

63
Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti avanzati dalla Commissione a sostegno dell’irricevibilità del ricorso.


Sulle spese

64
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è irricevibile.

2)
La ricorrente è condannata alle spese.

Pirrung

Meij

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung


1
Lingua processuale: l'italiano.