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Ricorso proposto l'11 gennaio 2013 - ANKO / Commissione

(Causa T-17/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la ricorrente non deve restituire, a titolo di importo indebitamente versato, la somma che la Commissione le ha versato per il progetto POCEMON;

dichiarare che la ricorrente non deve versare alla Commissione un risarcimento danni forfettario per il progetto POCEMON

dichiarare che la Commissione non poteva legittimamente procedere alla compensazione dell'importo che doveva versare all'ANKO, e

condannare la Commissione a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, relativa al contratto n. 216088 per l'esecuzione del progetto "Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases" (POCEMON),. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione, pur avendo adempiuto i propri obblighi contrattuali, abbia chiesto il rimborso delle somme versate all'ANKO in violazione di tale contratto, del principio di buona fede, del divieto di abuso del diritto e del principio di proporzionalità. Inoltre, la Commissione intendeva compensare crediti che non erano certi, liquidi ed esigibili.

-    Per i suddetti motivi, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di non essere tenuta a rimborsare, in quanto indebitamente versata, la totalità dell'importo che la Commissione le ha versato per il progetto POCEMON. In secondo luogo, essa ritiene di non essere tenuta a versare alla Commissione un risarcimento danni forfettario (liquidated damages) per il progetto POCEMON. In terzo luogo, essa deduce che la Commissione non era legittimata a procedere alla compensazione degli importi dovuti alla ricorrente che non sono certi, liquidi ed esigibili.

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