Language of document :

Ricorso proposto l'11 gennaio 2013 - Łaszkiewicz / UAMI - CABLES Y ESLINGAS (PROTEKT)

(Causa T-18/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. J. Gwiazdowska)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CABLES Y ESLINGAS, S.A. (Cerdanyola del Valles, Barcellona, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare interamente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 24 ottobre 2012 nel procedimento R 701/2011-4;

pronunciare una sentenza definitiva, nei limiti in cui lo stato del procedimento lo consenta, ed accogliere, quindi, la domanda di marchio comunitario n. 8478331;

in subordine, nei limiti in cui lo stato del procedimento lo consenta, rinviare la causa ai fini di una nuova decisione adottata in conformità ai criteri vincolanti stabiliti dalla Corte di giustizia;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese, incluse quelle sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

tenere debitamente conto delle prove indicate nel ricorso;

svolgere il procedimento in forma scritta ed usando il polacco come lingua processuale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "protekt" per prodotti appartenenti alle classi 6, 7, 9, 22 e 25. Domanda di registrazione n. 008478331

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: CABLES Y ESLINGAS, S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo PROTEK registrato in Spagna per prodotti appartenenti alle classi 6 e 9

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione del principio di legalità, segnatamente violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a)-d), della direttiva 2008/95;

Violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 nonché delle regole 50 e 52 del regolamento n. 2868/95 della Commissione.

____________