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Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 – ANKO / Commissione

(Causa T-17/13)1

[«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Contratto riguardante il progetto Pocemon - Rimborso delle somme anticipate- Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito - Lettera di sollecito - Mancanza di interesse ad agire- Irricevibilità»]

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias ANKO (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Cordewener, agenti, assisti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto a norma dell’articolo 272 TFUE, diretto a che il Tribunale accerti, in primo luogo, che la ricorrente non è tenuta a rimborsare integralmente la somma che la Commissione le ha versato per il progetto Pocemon, concluso nell’ambito del Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in secondo luogo, che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario per il medesimo progetto, in terzo luogo, che la Commissione non è legittimata a procedere alla compensazione delle somme da essa dovute alla ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.

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1 GU C 79 del 16.3.2013.