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Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 - Lancôme / UAMI - Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)

(Causa T-466/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (Parigi, Francia) (rappresentanti: sigg.ri A. von Mühlendahl e J. Pagenberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 29 luglio 2008 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 1796/2007-1;

respingere l'opposizione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la registrazione del marchio comunitario in questione, nella parte in cui tale opposizione si fonda sul marchio invocato nel procedimento di opposizione e, inoltre, su un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94;

condannare l'UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nonché

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente, se la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dovesse divenire interveniente nella presente controversia.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio nominativo "ACNO FOCUS" per prodotti della classe 3 - domanda n. 3 272 705

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nominativo tedesco "FOCUS" registrato con n. di ruolo 394 07 564 per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42 ; la domanda di marchio comunitario n. 453 720, in particolare, per prodotti ricompresi nella classe 3

Decisione della divisione di opposizione: accogliere in toto l'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 42, n. 3, e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, atteso che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso poteva invocare prodotti ricompresi nella classe 3 per opporsi alla registrazione del marchio comunitario interessato; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, avendo la commissione di ricorso erroneamente accertato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi interessati.

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