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Ricorso proposto il 23 giugno 2008 - Ravensburger / UAMI - Educa Borras (EDUCA Memory game)

(Causa T-243/08)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger, lawyer, e R. Kunze, lawyer e solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Educa Borras SA (Sant Quirze del Valles, Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008, (procedimento R 597/2007-2);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo "EDUCA Memory game" per prodotti appartenenti alla classe 28 - Marchio comunitario n. 495 036

Titolare del marchio comunitario: L'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio internazionale denominativo "MEMORY", registrazione n. R 393 512; marchio denominativo del Benelux "MEMORY", registrazione n. 38 328; marchio denominativo tedesco "MEMORY" registrazione n. 964 625

Decisione della divisione di annullamento: Invalidità del marchio comunitario in oggetto

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento delle decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: (i) violazione dell'art. 8, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha sbagliato quando ha concluso che l'elemento potenzialmente in contrasto nel marchio comunitario in parola ha natura meramente descrittiva e pertanto non può generare un rischio di confusione con il marchio anteriore della ricorrente; (ii) violazione dell'art. 8, n. 5 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha sbagliato quando ha preteso che la ricorrente provasse il rischio di confusione; (iii) violazione dell'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto adeguatamente conto della prassi in materia di etichettatura vigente nel mercato in oggetto; (iv) violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, nonostante la richiesta della ricorrente, non ha disposto un'audizione.

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