Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 dicembre 2009 – Iranian Tobacco / UAMI – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)
(causa T‑245/08)
«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo TIR 20 FILTER CIGARETTES – Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire – Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di decadenza – Ricevibilità – Presupposti – Interesse ad agire [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 55, n. 1, lett. a)] (v. punti 18‑23)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 aprile 2008 (procedimento R 708/2007‑1), relativa a un procedimento di decadenza tra l’AD Bulgartabac Holding Sofia e la Iranian Tobacco Co. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: | Marchio figurativo TIR 20 FILTER CIGARETTES per prodotti della classe 34 – marchio comunitario n. 400 804 |
Titolare del marchio comunitario: | Iranian Tobacco Co. |
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: | AD Bulgartabac Holding Sofia |
Decisione della divisione di annullamento: | Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario di cui trattasi |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente |
Dispositivo
2) | | La Iranian Tobacco Co. è condannata alle spese. |