Language of document : ECLI:EU:T:2011:186

Causa T‑465/08

Repubblica ceca

contro

Commissione europea

«Programma PHARE — “Fondi rotativi” ottenuti dalla Repubblica ceca — Rimborso delle somme versate — Decisione della Commissione di procedere al recupero mediante compensazione — Fondamento normativo — Ordinamenti giuridici diversi — Nozione di carattere certo e liquido del credito — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Repubblica ceca — Applicazione immediata ed integrale del diritto comunitario — Deroghe — Presupposto — Disposizione espressa

(Art. 292 CE; Atto di adesione del 2003, art. 33, n. 2)

2.      Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Repubblica ceca — Impegni di bilancio globali stabiliti in base agli strumenti finanziari di preadesione — Disposizioni applicabili a partire dall’adesione

(Atto di adesione del 2003, art. 33, n. 2; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 73, n. 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 81, n. 1, e 83)

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione adottata in un contesto noto al destinatario

(Art. 253 CE)

1.      Le deroghe all’applicazione immediata ed integrale delle disposizioni del diritto comunitario relativamente agli aiuti di preadesione a titolo del programma PHARE di cui all’art. 33, n. 1, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, sono ammesse, sulla base dell’art. 33, n. 2, del medesimo atto, solamente laddove siano previste espressamente dalle disposizioni in causa.

Orbene, il menzionato art. 33, n. 2, non prevede espressamente un’eccezione alle disposizioni dell’art. 292 CE nel senso che le modalità di soluzione extragiudiziale delle controversie previste dall’accordo quadro fra il governo della Repubblica ceca e la Commissione europea relativo alla partecipazione della Repubblica ceca al programma di aiuti della Comunità europea, continuino ad applicarsi successivamente all’adesione della Repubblica ceca all’Unione.

Di conseguenza, le modalità di definizione extragiudiziale delle controversie previste dall’accordo quadro del 1996 non sono più applicabili dal momento dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione.

(v. punti 100-102)

2.      L’art. 33, n. 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, diretto a garantire la continuità delle spese previste prima dell’adesione all’Unione nell’ambito degli impegni di bilancio globali non ancora integralmente realizzati al momento dell’adesione, deroga a talune disposizioni del regolamento n. 1605/2002, relative alle operazioni di spesa. Detto articolo non si propone, invece, di derogare alle previsioni del regolamento finanziario relative alle operazioni di entrata.

In altri termini, l’art. 33, n. 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione non esclude espressamente l’applicazione del regolamento finanziario e del regolamento di esecuzione relativamente alle operazioni di entrata. Queste ultime sono quindi disciplinate dai regolamenti in causa a partire dall’adesione della Repubblica ceca all’Unione.

Inoltre, la compensazione prevista, quale modalità di recupero dei crediti, dall’art. 73, n. 1, del regolamento finanziario, e dagli artt. 81, n. 1, e 83 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, non è espressamente esclusa dalle disposizioni dell’art. 33, n. 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione. Di conseguenza, si deve osservare che tale operazione di entrata è applicabile, alle condizioni stabilite dai regolamenti in discussione, ai crediti risultanti dagli aiuti di preadesione a titolo del programma PHARE di cui all’art. 33, n. 1, dell’atto relativo alle condizioni di adesione.

Di conseguenza, l’accertamento e il recupero, anche mediante compensazione, di un credito relativo al rimborso di fondi ricevuti dalla Repubblica ceca nell’ambito del programma PHARE, spettano alla Commissione, la quale è tenuta ad applicare e a rispettare a tal fine le disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento di esecuzione.

(v. punti 118-122)

3.      L’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, come previsto dall’art. 253 CE, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro lato, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto. L’obbligo di motivazione così formulato costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, al quale si può derogare solo a seguito di ragioni imperative. La motivazione, in linea di principio, deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio e la sua mancanza non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione.

Tuttavia, la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Nel caso di una decisione di compensazione, la motivazione richiesta deve consentire d’identificare con precisione i crediti che sono compensati, senza che si possa pretendere che la motivazione accolta inizialmente a sostegno dell’accertamento di ognuno di tali crediti sia ripetuta nella decisione di compensazione.

(v. punti 162-164)