Language of document : ECLI:EU:T:2021:588

Causa T777/19

Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2021

«Aiuti di Stato – Aiuti individuali a favore della gestione di parchi eolici in mare – Obbligo di acquisto dell’elettricità ad un prezzo superiore al prezzo di mercato – Procedimento preliminare di esame – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 – Qualità di interessato – Imprese di pesca – Insediamento dei parchi in zone di pesca – Rapporto di concorrenza – Assenza – Rischio di incidenza della concessione degli aiuti controversi sugli interessi delle imprese di pesca – Assenza – Mancanza di incidenza diretta ed individuale – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Presupposti – Assenza della qualità di interessato – Irricevibilità

[Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2015/1589, art. 1, lett. h)]

(v. punti 58-62, 65, 66, 82, 113, 115, 116)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Nozione – Impresa che non si trova in un rapporto di concorrenza diretta con il beneficiario dell’aiuto – Necessità per tale impresa di dimostrare l’incidenza concreta dell’aiuto sulla sua situazione

[Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2015/1589, art. 1, lett. h)]

(v. punti 63, 64, 71-73, 83-87, 89)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Nozione – Imprese di pesca che sollevano impatti negativi dell’operatività dei parchi eolici in mare oggetto degli aiuti sulle coesistenti attività di pesca – Assenza di utilizzo della stessa «materia prima» – Assenza di rapporto di concorrenza – Impatti derivanti dalle decisioni di installazione dei parchi eolici e di gestione dello spazio pubblico marittimo – Assenza di collegamento tra il meccanismo di concessione degli aiuti e detti impatti – Assenza di rischio di incidenza concreta sugli interessi dei pescatori della concessione di detti aiuti – Assenza della qualità di interessato

[Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2015/1589, art. 1, lett. h)]

(v. punti 74-81, 90-97)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 112)

Sintesi

Parchi eolici in mare sovvenzionati con aiuti al funzionamento: il Tribunale respinge il ricorso proposto da una cooperativa e da taluni pescatori autonomi contro la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni

Il Tribunale precisa la portata della nozione di «interessati» e afferma che i ricorrenti non hanno dimostrato il rischio di unincidenza concreta degli aiuti controversi sulla loro situazione

Nel 2011 e nel 2013 la Francia ha indetto gare d’appalto per la realizzazione dei primi parchi eolici in mare operanti in Francia. L’ambito interessato da questi sei progetti, la cui durata di sfruttamento previsionale è di 25 anni, si colloca all’interno di zone marittime in cui si pratica la pesca.

I progetti di costruzione e di gestione dei parchi eolici sono sovvenzionati sotto forma di un obbligo di acquisto di elettricità ad una tariffa superiore al prezzo di mercato, mentre il sovrapprezzo è integralmente compensato dallo Stato.

Con decisione del 26 luglio 2019 (1)(in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha ritenuto che tali sovvenzioni costituissero aiuti di Stato compatibili con il mercato interno (2) (in prosieguo: gli «aiuti controversi»). Per tale motivo, essa ha deciso di non sollevare obiezioni.

La Coopérative des artisans associés (CAPA), una società la cui clientela è costituita da pescatori, e dieci imprese di pesca o pescatori autonomi (in prosieguo: i «pescatori ricorrenti») hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. Tale ricorso è tuttavia respinto in quanto irricevibile dalla Nona Sezione ampliata del Tribunale, che constata che i ricorrenti non sono legittimati ad agire contro la decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ricorda che la decisione impugnata è una decisione di non sollevare obiezioni contro gli aiuti controversi, con la quale la Commissione, implicitamente ma necessariamente, ha rifiutato di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Poiché tale decisione impedisce agli «interessati» (3) di presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale sugli aiuti in questione, questi ultimi sono legittimati a contestare detta decisione dinanzi al giudice dell’Unione, nella misura in cui essa viola i loro diritti procedurali. Affinché una persona fisica, impresa o associazione di imprese sia qualificata come «interessato», è necessario che essa dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere un’incidenza concreta sulla sua situazione.

Per quanto riguarda la qualifica dei pescatori ricorrenti come «interessati» legittimati a proporre ricorso contro la decisione impugnata, il Tribunale constata che, per giustificare la loro legittimazione ad agire, essi invocano, da un lato, l’esistenza di un rapporto di concorrenza indiretto tra le loro attività e quelle dei beneficiari degli aiuti controversi e, dall’altro, e in ogni caso, il rischio di un’incidenza concreta di tali aiuti sulla loro situazione.

Per quanto riguarda il rapporto di concorrenza indiretto asserito dai pescatori ricorrenti, il Tribunale rileva che i ricorrenti non possono far valere che il loro processo di produzione implica l’utilizzo della stessa «materia prima» di quella dei gestori dei parchi eolici. Infatti, secondo il significato corrente dell’espressione «materia prima», questa designa una risorsa naturale o un prodotto, non trasformato, utilizzato come fattore nel processo di fabbricazione di una merce. Nel caso di specie, non è l’accesso alla zona dello spazio pubblico marittimo utilizzato sia dai pescatori sia dai gestori dei parchi eolici in mare che costituisce, in quanto tale, la «materia prima» della loro rispettiva attività economica, bensì le risorse naturali che vi si trovano, vale a dire, da un lato, la risorsa alieutica e, dall’altro, l’energia cinetica del vento. Poiché dette risorse sono distinte, i pescatori ricorrenti non sono quindi in situazione di concorrenza con i gestori dei parchi eolici per il loro sfruttamento.

Pertanto, il Tribunale conclude che i pescatori ricorrenti non possono essere considerati interessati, legittimati a proporre un ricorso contro la decisione impugnata sulla base di un presunto rapporto di concorrenza indiretta con i beneficiari degli aiuti controversi.

Per quanto riguarda il rischio invocato di un’incidenza concreta degli aiuti controversi sulla situazione dei pescatori ricorrenti, il Tribunale esamina, poi, se i presunti impatti negativi dello sfruttamento dei parchi eolici sul loro ambiente, in particolare sulle attività di pesca coesistenti, sull’ambiente marino e sulle risorse alieutiche, possano essere considerati un’incidenza concreta della concessione di tali aiuti sulla situazione delle imprese di pesca interessate.

A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che, sebbene non possa escludersi, in linea di principio, che un aiuto incida concretamente sugli interessi di terzi a causa degli impatti generati dall’impianto agevolato sul suo ambiente e, in particolare, sulle altre attività che si svolgono in prossimità, tali terzi, per essere qualificati come interessati, devono dare sufficiente dimostrazione del rischio di siffatta concreta incidenza. Inoltre, non è sufficiente, a tal fine, dimostrare l’esistenza di detti impatti, ma occorre inoltre dimostrare che tali impatti risultino dall’aiuto stesso. Orbene, tale prova non è stata fornita dai pescatori ricorrenti.

Infatti, gli asseriti impatti dei progetti in questione sulle attività dei pescatori ricorrenti sono inerenti, da un lato, alle decisioni delle autorità francesi di realizzare tali progetti nelle zone interessate nell’ambito della loro politica di gestione delle risorse energetiche e, dall’altro, alla disciplina dello spazio pubblico marittimo e alle misure tecniche applicabili a detti progetti. Pur se la decisione di tali autorità di concedere ai gestori di tali progetti aiuti sotto forma di obbligo di acquisto di cui si fa carico lo Stato conferisce loro un vantaggio rispetto ai produttori di elettricità non sovvenzionata, essa, di per sé, non influisce sui risultati economici dei pescatori ricorrenti.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che gli aiuti controversi non possono essere considerati, di per sé, atti ad avere un’incidenza concreta sulla loro situazione, di modo che i pescatori ricorrenti non possono trarne la legittimazione ad agire contro la decisione impugnata.

Per quanto riguarda, infine, la qualifica della Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) come «interessata», il Tribunale rileva che l’attività di tale società, la cui clientela è costituita da pescatori, dipende dalle decisioni economiche della sua clientela, e non dal versamento degli aiuti controversi. Ne consegue che il rischio di un’incidenza concreta dei detti aiuti sulla sua situazione non è, comunque, dimostrato e che tale società non può neppure essere considerata come interessata.


1      Decisione C(2019) 5498 final della Commissione, del 26 luglio 2019, relativa agli aiuti di Stato SA.45274 (2016/NN), SA.45275 (2016/NN), SA.45276 (2016/NN), SA.47246 (2017/NN), SA.47247 (2017/NN) e SA.48007 (2017/NN), cui la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di sei parchi eolici in mare (Courseulles sur Mer, Fécamp, Saint Nazaire, isole di Yeu e Noirmoutier, Dieppe e Le Tréport, Saint Brieuc).


2      Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.


3      Ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).