Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021 – Ghaoud / Consiglio
(causa T‑700/19)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Decesso del ricorrente»
1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle prove e delle offerte di prova – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85)
(v. punti 46, 47)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Ragioni individuali, specifiche e concrete che hanno motivato il mantenimento dell’interessato negli elenchi delle persone assoggettate a tali misure
[Art. 296 TFUE; Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/1299 e (PESC) 2020/1137, allegati II e IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2019/1292 e 2020/1130]
(v. punti 58-63)
3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/1299 e (PESC) 2020/1137, allegati II e IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2019/1292 e 2020/1130]
(v. punti 76-81)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2019, L 204, pag. 44), e della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 247, pag. 40), nella parte on cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2019, L 2014, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 247, pag. 14), nella parte in cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1). |
Dispositivo
1) | | La decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC. |
2) | | Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullati nella parte in cui mantengono il nome del sig. Abdel Majid Al-Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. |
3) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Tareg Ghaoud, in qualità di erede del sig. Abdel Majid Al-Gaoud. |