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Impugnazione proposta il 20 luglio 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 maggio 2010, causa F-30/08, Nanopoulos/Commissione

(causa T-308/10 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, Efthimios Bourtzalas, avvocato, e Eirini Antipa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Fotios Nanopoulos (Itzig, Lussemburgo)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 maggio 2010, causa F-30/08, Nanopoulos/Commissione;

ove la sentenza non dovesse essere annullata, fissare l'importo corretto del risarcimento; e

condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento di primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 maggio 2010, causa F-30/08, Nanopoulos/Commissione, con cui la Commissione è stata condannata a versare al convenuto un risarcimento per danno morale di un importo di EUR 90 000 e a sostenere tutte le spese del procedimento.

A sostegno della sua domanda, la Commissione fa valere i seguenti motivi di annullamento:

violazione degli artt. 90-91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e del principio della certezza del diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore di diritto affermando che il ricorso proposto dal convenuto doveva essere considerato un ricorso per risarcimento danni, senza addurre alcuna motivazione;

errore di diritto e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la domanda di risarcimento sia stata presentata entro un termine ragionevole e ha affermato che la decisione di avviare il procedimento disciplinare ha costituito una violazione della presunzione di innocenza;

violazione del diritto comunitario, errore di diritto e vizio di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di applicare il criterio giuridico che richiede una "violazione sufficientemente qualificata" e non ha spiegato perché nella fattispecie occorreva discostarsi dalla giurisprudenza esistente.

violazione dell'art. 24 dello Statuto, errore di diritto e vizio di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che l'APN fosse tenuto a fornire immediatamente assistenza al convenuto senza indagine preliminare e prima del termine di quattro mesi previsto dall'articolo di cui trattasi per rispondere alle richieste.

manifesto errore di diritto e di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la Commissione, in primo luogo, è responsabile delle presunte fughe di notizie nella stampa e, in secondo luogo, ha erroneamente avviato il procedimento disciplinare.

violazione del principio di proporzionalità ed errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto, per il danno morale subito dal convenuto, un risarcimento di EUR 90 000.

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