Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2013 – Forgital Italy / Consiglio
(Causa T‑438/10)
«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca – Modifica della designazione di talune sospensioni – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Nozione – Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca – Esclusione (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 59, § 1, e n. 566/2010) (v. punti 37-41, 52-54)
2. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Rispetto del diritto del ricorrente al contraddittorio – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punti 59, 60)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |