Language of document : ECLI:EU:F:2013:179

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

8 novembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Termine di ricorso – Tardività – Ricorso manifestamente irricevibile»

Nella causa F‑9/13,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto da H. Kreppel (relatore), presidente, E. Perillo e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale con lettera del 29 gennaio 2013, il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della Commissione europea di procedere alla compensazione tra crediti reciprocamente vantati.

 Fatti all’origine della controversia

 Fatti riguardanti la situazione statutaria del ricorrente

2        Il ricorrente è stato nominato funzionario della Commissione e assegnato, il 16 giugno 2000, alla delegazione della Commissione a Luanda (Angola).

3        Con decisione del 30 maggio 2005, l’autorità investita del potere di nomina, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a partire dal 31 maggio 2005, e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità fissata conformemente all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto.

4        Il ricorrente ha contestato la decisione di collocamento a riposo, annullata con sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06). Pronunciandosi in sede di impugnazione, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la sentenza summenzionata con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P), ed ha rinviato la causa al Tribunale, dove è stata registrata con il numero di ruolo F‑41/06 RENV.

5        Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV), il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese. Tale sentenza è oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, proposta il 17 gennaio 2013 (causa T‑20/13 P).

 Fatti relativi al procedimento di cui alle cause T‑241/03 e T‑176/04

6        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 giugno 2003, il ricorrente ha presentato un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑241/03, diretto, da una parte, all’annullamento di una nota relativa al trasloco dei suoi effetti personali dal suo vecchio alloggio di servizio in Angola e, dall’altra, alla condanna della Commissione a risarcirlo dei presunti danni arrecati dal contenuto di detta nota. Con ordinanza del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T‑241/03), il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a sopportare le spese sostenute dalla Commissione, come emerge rispettivamente dai punti 1 e 2 del dispositivo di tale ordinanza. Con nota del 4 dicembre 2006, la Commissione ha informato l’avvocato del ricorrente che le spese da essa sostenute nella causa T‑241/03, corrispondenti agli onorari del proprio avvocato, ammontavano a EUR 4 875.

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 13 maggio 2004, il ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑176/04, inteso in particolare all’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda volta ad ottenere l’invio di una relazione medica che lo riguardava o la conferma dell’inesistenza di tale relazione. Con ordinanza del 6 marzo 2006, Marcuccio/Commissione (T‑176/04), il Tribunale di primo grado decideva che non vi era più luogo a statuire sul ricorso e poneva a carico della Commissione le spese della medesima nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica del controricorso. Con ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑176/04 DEP II), il Tribunale dell’Unione europea ha fissato in EUR 1 600 l’importo delle spese che la Commissione avrebbe dovuto rimborsare al ricorrente nella causa T‑176/04.

8        Con lettera raccomandata del 6 marzo 2012, la Commissione ha informato il ricorrente della sua decisione di procedere alla compensazione tra, da una parte, il credito di EUR 4 875 che essa vantava nei suoi riguardi, corrispondente alle spese che l’istituzione aveva sostenuto nella causa T‑241/03, e, dall’altra, il credito di EUR 1 600, vantato dal ricorrente nei confronti della stessa sulla base della citata ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione (in prosieguo: la «decisione del 6 marzo 2012»). Secondo il ricorrente, egli avrebbe ricevuto la decisione del 6 marzo 2012 e i documenti allegati a quest’ultima in data 12 aprile 2012.

9        Con nota del 23 giugno 2012, redatta in italiano, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione del 6 marzo 2012 e ha chiesto alla Commissione che gli fosse versata una somma di EUR 1 000 a risarcimento del presunto danno subito (in prosieguo: il «reclamo»).

10      Con decisione del 27 agosto 2012, redatta in francese, la Commissione ha esplicitamente respinto il reclamo (in prosieguo: la «decisione del 27 agosto 2012»). Il ricorrente rileva di aver avuto conoscenza di tale decisione il 9 ottobre successivo.

11      Con nota del 24 ottobre 2012 trasmessa lo stesso giorno per telefax, il ricorrente chiede alla Commissione, «qualora non l’abbia già fatto, [che gli] invii quam celerrime le traduzioni in lingua italiana di qualsivoglia nota comunicazione et similia con data posteriore al 01/07/2012, che [gli] abbia già inviato e che non sia stata redatta in lingua italiana». Il ricorrente osserva peraltro che «non ha mai ricevuto alcuna traduzione in lingua italiana della [decisione del] 27 [agosto] 2012».

12      Dagli atti del fascicolo non emerge che la Commissione, a seguito del ricevimento della nota del 24 ottobre 2012, abbia comunicato al ricorrente la decisione del 27 agosto 2012 in una versione in italiano.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Il presente ricorso è stato presentato il 29 gennaio 2013.

14      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

«[–]      (…) annulla[re la decisione] datata 6 marzo 2012 (…);

[–]      [annullare] la decisione (…) di procedere alla compensazione (…) tra il credito di [EUR] 1 600,00 (…) vantato dal ricorrente nei confronti della C[ommissione], ed un presunto, et quod non, debito di quest’ultimo, nella misura di [EUR] 4 875,00 (…);

[–]      quatenus oportet, (…) annulla[re la] decisione di rigetto del reclamo datato 23 giugno 2012 (…);

[–]      (…) annulla[re la decisione] datata 27 agosto 2012 (…);

[–]      (…) condanna[re la Commissione] a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari della presente procedura giurisdizionale».

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

«–      respingere il ricorso come irricevibile o, in via sussidiaria, come manifestamente infondato;

–        condannare il ricorrente al pagamento delle spese (…)».

 In diritto

16      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

17      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per potersi pronunciare e decide dunque, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

18      Dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto emerge che, qualora una persona cui si applica tale Statuto presenti all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, detta autorità deve notificare la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo e che, alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta al reclamo va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto.

19      A norma dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, il ricorso deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo, o dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo.

20      L’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura prevede che, «[s]e il giorno di scadenza è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo».

21      Infine, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, «i termini processuali sono aumentati di un termine forfetario in ragione della distanza di dieci giorni».

22      Nella presente fattispecie, dagli atti del fascicolo emerge che la decisione del 27 agosto 2012 è pervenuta all’interessato il 9 ottobre 2012, cosicché il termine di tre mesi e dieci giorni per presentare il ricorso è decorso il 19 gennaio 2013. Tuttavia, essendo il 19 gennaio un sabato e il 20 gennaio 2013 una domenica, la scadenza del termine è stata prorogata a lunedì 21 gennaio 2013, primo giorno lavorativo seguente, sulla base dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura. Pertanto, il ricorso, presentato a mezzo lettera il 29 gennaio 2013, è tardivo.

23      Un tale conclusione non può essere inficiata dall’obiezione del ricorrente secondo la quale, essendo di lingua madre italiana, non sarebbe stato in grado di venire utilmente a conoscenza della decisione del 27 agosto 2012, dal momento che quest’ultima è stata redatta in francese.

24      Infatti, secondo la giurisprudenza è regolare la notifica di una decisione, con la quale si respinge un reclamo, in una lingua diversa sia dalla lingua madre del funzionario sia da quella in cui è stato redatto il reclamo, purché l’interessato possa venirne utilmente a conoscenza (sentenza del Tribunale di primo grado del 7 febbraio 2001, Bonaiti Brighina/Commissione, T‑118/99, punti da 16 a 19).

25      Orbene, nel caso di specie, il ricorrente stesso ha indicato, nel curriculum vitae che ha allegato al suo dossier di assunzione in qualità di funzionario, di possedere una buona conoscenza di cinque lingue, tra le quali il francese. Inoltre, nel rapporto sul periodo di prova effettuato dal ricorrente tra il 16 giugno 2000 e il 15 marzo 2001, rapporto redatto, del resto, in francese e del quale l’interessato ha controfirmato tutte le pagine, il francese è stato espressamente menzionato nella rubrica «lingue principalmente utilizzate nello svolgimento delle funzioni». Infine, il ricorrente non ha fornito alcuna seria spiegazione in merito ai motivi per i quali egli, da allora, avrebbe perso la padronanza della lingua francese e non sarebbe ormai in grado di comprendere un documento redatto in tale lingua. Pertanto, nelle specifiche circostanze del caso in esame, non si può dubitare del fatto che il ricorrente sia potuto venire utilmente a conoscenza della decisione del 27 agosto 2012 (v., per una causa analoga, ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F‑133/06, punti da 44 a 47).

26      Inoltre, la decisione del 27 agosto 2012 non presentava alcun grado di complessità che avrebbe potuto impedire che venisse compresa dal ricorrente. A tale riguardo, la parte «In diritto» di detta decisione era di poco superiore ad una pagina e oltre la metà di quest’ultima era dedicata a un richiamo delle disposizioni legali.

27      Infine, la circostanza secondo cui la Commissione, nonostante una domanda in tal senso del ricorrente, non ha trasmesso a quest’ultimo una versione in italiano della decisione del 27 agosto 2012 è irrilevante dal momento che, nello specifico caso in esame, come si è appena osservato, l’interessato è potuto venire utilmente a conoscenza della versione francese di tale medesima decisione.

28      Ne consegue che il presente ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

29      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

30      Dalla motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è la parte soccombente. Inoltre la Commissione, nelle sue conclusioni, ha chiesto espressamente la condanna dello stesso alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.



2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 8 novembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.