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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Juckem GmbH e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto l'8 settembre 2003.

    (Causa T-321/03)

    Lingua processuale: il francese

L'8 settembre 2003 la Juckem GmbH e altre 244 società, rappresentate dal sig. Denis Waelbroeck e dalla sig.ra Nathalie Rampal, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

--dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, rappresentata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, e condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a causa della direttiva di cui si tratta;

--dichiarare che è dovuto un interesse al tasso annuo dell'8% (o al tasso ritenuto appropriato dal Tribunale) a partire dalla data della decisione del Tribunale che constata la responsabilità della Comunità fino a pagamento avvenuto;

--condannare le convenute alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è il risarcimento dei presunti danni causati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione1.

La direttiva citata introduce l'obbligo, a carico dei produttori di mangimi composti, di fornire sulle etichette indicazioni quantitative precise (in percentuale) di tutte le materie prime che entrano nella composizione di ogni alimento. In tal modo, essa instaura un regime di etichettatura completamente nuovo per i mangimi composti che, secondo le ricorrenti, condurrà alla divulgazione obbligatoria del know-how e dei segreti commerciali di base dei produttori di mangimi composti. Con l'introduzione di tale regime, i clienti dei produttori di mangimi composti potrebbero venire a conoscenza non soltanto della formula ma anche dei costi esatti delle materie prime, cosicché le ricorrenti si vedrebbero privare del loro più importante fattore di concorrenza e persino la loro esistenza potrebbe essere messa a repentaglio.

A sostegno delle loro asserzioni, le ricorrenti affermano che la direttiva controversa:

--viola il know-how e i segreti commerciali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario;

--pregiudica la tutela di una concorrenza non falsata, il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

--viola il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di un'attività economica;

--va contro il miglioramento dei prodotti agricoli e della tutela dell'ambiente;

--viola il principio di proporzionalità;

--crea una discriminazione con gli operatori economici attivi nel settore dei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

--poggia su un fondamento giuridico erroneo. Infatti, la direttiva controversa avrebbe dovuto fondarsi sull'art. 37 CE, non già sull'art. 152, n. 4, lett. b), CE, dato che non avrebbe alcun rapporto con il settore veterinario e fitosanitario.

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1 - (GU L 63 del 6.6.2002, pag. 23