Language of document : ECLI:EU:T:2019:822

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

28 novembre 2019 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Procedimento di adozione della decisione»

Nella causa T‑323/16,

Banco Cooperativo Español, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentato da D. Sarmiento Rírez-Escudero e J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da J. Rius, A. Steiblytė e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), nella parte in cui riguarda la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        La presente causa si colloca nell’ambito del secondo pilastro dell’unione bancaria, relativo al meccanismo di risoluzione unico (MRU), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). L’istituzione dell’MRU ha lo scopo di intensificare l’integrazione del quadro di risoluzione negli Stati membri appartenenti alla zona euro e negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare al meccanismo di vigilanza unico (MVU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

2        Più specificamente, la presente causa riguarda il Fondo di risoluzione unico (SRF) istituito dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. L’SRF è finanziato dai contributi degli enti riscossi a livello nazionale sotto forma, segnatamente, di contributi ex ante, in esecuzione dell’articolo 67, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, di detto regolamento, la nozione di ente include un ente creditizio o un’impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo regolamento. I contributi sono trasferiti a livello dell’Unione europea conformemente all’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati all’SRF, sottoscritto a Bruxelles il 21 maggio 2014 (in prosieguo: l’«accordo AIG»).

3        L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Contributi ex ante», così dispone:

«1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Ogni anno [l’SRB], previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a)      un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b)      un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo.

(…)

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

a)      l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

b)      le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato».

4        Il regolamento n. 806/2014 è stato integrato, per quanto riguarda i suddetti contributi ex ante, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante all’SRF (GU 2015, L 15, pag. 1).

5        Inoltre, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 fanno rinvio a talune disposizioni contenute in due ulteriori atti:

–        da un lato, la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190);

–        dall’altro, il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

6        Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è stato istituito quale agenzia dell’Unione (articolo 42 del regolamento n. 806/2014). Esso è composto in particolare da una sessione plenaria e da una sessione esecutiva (articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014). L’SRB in sessione esecutiva adotta tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del regolamento n. 806/2014, salvo disposizione contraria del medesimo regolamento [articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014].

7        Con decisione del 29 aprile 2015 (SRB/PS/2015/8), l’SRB in sessione plenaria ha adottato le regole di procedura dell’SRB in sessione esecutiva (in prosieguo: le «RPSE»).

8        L’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, delle RPSE stabilisce quanto segue:

«1. Le decisioni possono anche essere adottate mediante procedimento scritto, salvo che almeno due membri della sessione esecutiva di cui all’articolo 3, paragrafo 1, partecipanti al procedimento scritto, manifestino la propria opposizione entro le prime 48 ore successive all’avvio di tale procedimento scritto. In tal caso, l’oggetto sarà iscritto all’ordine del giorno della successiva sessione esecutiva.

2. Il procedimento scritto richiede di norma almeno cinque giorni lavorativi per l’esame da parte di ciascun membro della sessione esecutiva. Se è necessaria un’azione urgente, il presidente può fissare un termine più breve per l’adozione di una decisione per consensus. La ragione dell’abbreviazione del periodo deve essere indicata.

3. Se il consensus non può essere raggiunto attraverso un procedimento scritto, il presidente può avviare un procedimento di voto normale conformemente all’articolo 8».

 Fatti

9        La ricorrente, Banco Cooperativo Español, SA, è un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante.

10      L’11 dicembre 2015, il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondo di ristrutturazione ordinata delle banche), autorità nazionale di risoluzione (in prosieguo: «ANR»), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, per la Spagna (in prosieguo: l’«ANR spagnola»), ha trasmesso alla ricorrente una richiesta di informazioni ai fini del calcol del suo contributo ex ante per il 2016.

11      La ricorrente ha risposto a tale richiesta.

12      Con decisione del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 all’SRF (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’SRB in sessione esecutiva ha deciso, in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante dovuto da ciascun ente, ivi inclusa la ricorrente, per l’anno 2016. L’allegato a tale decisione contiene, in una tabella, gli importi dei contributi ex ante per il 2016 dovuti da tutti gli enti, nonché un certo numero di altre rubriche, intitolate in particolare «Method (EA)» [metodo (zona euro)] e «Risk adjustment factor in the EA environment» (fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nel contesto della zona euro).

13      L’SRB indica di aver comunicato all’ANR spagnola, il 15 aprile 2016, la decisione impugnata nella parte in cui riguarda gli enti autorizzati sul territorio di competenza di tale ANR.

14      Con lettera del 26 aprile 2016, l’ANR spagnola ha informato la ricorrente dell’importo del suo contributo ex ante e le ha chiesto di provvedere al suo pagamento presso il Banco de España (Banca di Spagna) entro il 24 giugno 2016.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. L’SRB ha depositato il suo controricorso il 6 settembre 2016.

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2016, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’SRB.

17      Con decisione del 25 ottobre 2016, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della Commissione.

18      Con una prima misura di organizzazione del procedimento, adottata il 9 ottobre 2017 ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha invitato l’SRB a produrre la copia integrale dell’originale della decisione impugnata, ivi incluso il suo allegato.

19      Con atto del 26 ottobre 2017, l’SRB ha dichiarato di non poter ottemperare alla misura di organizzazione del procedimento adottata il 9 ottobre 2017, richiamando in particolare la riservatezza dei dati contenuti nell’allegato della decisione impugnata.

20      Con ordinanza di mezzi istruttori del 14 dicembre 2017 (in prosieguo: la «prima ordinanza»), il Tribunale ha ordinato all’SRB, sulla base, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), dell’articolo 92, paragrafo 3, nonché dell’articolo 103 del regolamento di procedura, la produzione, in versione non riservata e in versione riservata, della copia integrale dell’originale della decisione impugnata, ivi incluso il suo allegato.

21      Con atto del 15 gennaio 2018, l’SRB ha risposto alla prima ordinanza e ha prodotto, in versione non riservata e in versione riservata, due documenti, segnatamente, in primo luogo, riguardo al testo della decisione impugnata, un documento di due pagine sotto forma di scansione, in formato PDF, di un documento cartaceo firmato e, in secondo luogo, un documento sotto forma di generazione digitale, in formato PDF, di dati digitali e che costituisce l’allegato della decisione impugnata.

22      Alla luce della risposta dell’SRB alla prima ordinanza, il 12 marzo 2018 il Tribunale ha adottato una seconda misura di organizzazione del procedimento, ivi invitando l’SRB, in primo luogo, a chiarire il formato dell’allegato al momento dell’adozione della decisione impugnata, in secondo luogo, nel caso in cui tale allegato fosse stato presentato in formato digitale, a spiegare e a fornire tutti gli elementi tecnici di autenticazione necessari per dimostrare che la generazione PDF di dati digitali prodotta dinanzi al Tribunale corrisponde a quanto è stato concretamente presentato alla firma e adottato dall’SRB, nella sessione esecutiva, in occasione della sua riunione del 15 aprile 2016, e, in terzo luogo, a depositare le sue osservazioni in merito alle questioni dell’esistenza giuridica della decisione impugnata e del rispetto delle forme sostanziali.

23      Con atto del 27 marzo 2018, l’SRB ha risposto alla seconda misura di organizzazione del procedimento. Per quanto riguarda la seconda richiesta menzionata al punto 22 supra, l’SRB ha dichiarato di non potervi ottemperare a causa della riservatezza di taluni documenti che avrebbe dovuto produrre e ha chiesto l’adozione di un mezzo istruttorio.

24      Il 2 maggio 2018 il Tribunale ha adottato una nuova ordinanza di mezzi istruttori, ordinando all’SRB di ottemperare alla seconda domanda contenuta nella misura di organizzazione del procedimento del 12 marzo 2018 (in prosieguo: la «seconda ordinanza»).

25      Con atto del 18 maggio 2018, regolarizzato il 29 giugno 2018, l’SRB ha ottemperato alla seconda ordinanza e ha prodotto, in versione riservata e in versione non riservata, un documento intitolato «Informazioni tecniche sull’identificazione», il testo di tre e-mail dell’SRB, del 13 aprile 2016 alle 17:41 e del 15 aprile 2016 alle 19:04 e alle 20:06, nonché una chiavetta USB contenente un file in formato XLSX e un file in formato TXT.

26      Con decisione del 13 luglio 2018, in seguito all’esame previsto all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo le versioni riservate dei documenti prodotti dall’SRB in risposta alla prima e alla seconda ordinanza, ad eccezione dei file in formato TXT figuranti sulle chiavi USB prodotte il 18 maggio 2018 dall’SRB e che non riportavano alcuna informazione riservata, file che sono stati inseriti nel fascicolo in formato cartaceo.

27      Il 13 luglio 2018, con una terza misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la ricorrente e la Commissione a depositare le loro osservazioni sulle risposte dell’SRB alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori di cui ai punti 18, 20, 22 e 24 supra.

28      Con atti del 27 e del 30 luglio 2018, la ricorrente e la Commissione hanno depositato le rispettive osservazioni in risposta alla terza misura di organizzazione del procedimento.

29      Su proposta dell’Ottava Sezione del Tribunale, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

30      Con lettera del 20 novembre 2018 il Tribunale ha invitato le parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, a precisare le loro posizioni in merito al rispetto dell’obbligo di motivazione da parte dell’SRB.

31      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2018, le parti hanno ottemperato a tale richiesta.

32      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

33      L’SRB, sostenuto in punto di merito dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in via subordinata, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

34      Ai fini del presente ricorso di annullamento, la ricorrente deduce due motivi, il primo dei quali verte su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 e, il secondo, sulla base di tale eccezione di illegittimità, mira ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata in quanto essa viola l’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e l’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, interpretati alla luce dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di proporzionalità.

 Sulla ricevibilità

35      L’SRB osserva che il ricorso è diretto contro l’atto dell’ANR spagnola, in quanto al ricorso sarebbe stato allegato tale atto e non la decisione adottata dall’SRB. L’SRB non sarebbe l’autore dell’atto dell’ANR spagnola. Il ricorso avverso tale atto sarebbe quindi irricevibile.

36      Se anche si dovesse ritenere che il ricorso sia stato proposto avverso la decisione dell’SRB, esso sarebbe comunque irricevibile, dato che l’approvazione dei contributi ex ante per il 2016 da parte dell’SRB non produrrebbe alcun effetto giuridico vincolante idoneo ad incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima e, in particolare, non creerebbe alcun obbligo di pagamento. Per far sorgere un obbligo di questo tipo sarebbe necessaria l’adozione di una decisione dell’ANR.

37      Inoltre, il calcolo dei contributi ex ante da parte dell’SRB non riguarderebbe direttamente la ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

38      Nella controreplica, l’SRB fa valere che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata. La decisione impugnata sarebbe stata notificata unicamente alle ANR, le quali avrebbero poi adottato i propri atti giuridici conformemente alla decisione impugnata e li avrebbero notificati agli enti posti sotto la loro supervisione. Di conseguenza, secondo l’SRB, anche se tale decisione avrebbe potuto essere vincolante per l’ANR spagnola, essa non era direttamente vincolante per la ricorrente, che in ogni caso non ne era la destinataria.

39      Contrariamente a quanto sosterrebbe la ricorrente, la decisione impugnata «non imporrebbe» l’importo preciso dei contributi dovuti da ciascun ente. Sarebbe soltanto l’atto dell’ANR spagnola a creare, conformemente al diritto nazionale, un obbligo per gli enti di pagare i loro contributi ex ante.

40      La procedura di riscossione dei contributi ex ante si fonderebbe su una «stretta cooperazione» tra l’SRB e le ANR. Tuttavia, il contesto normativo non fornirebbe una risposta chiara alla questione di quale giudice abbia il potere di sindacato giurisdizionale riguardo alla procedura di riscossione dei contributi ex ante. Il contesto normativo istituito consentirebbe, nondimeno, di garantire che responsabili dell’adozione della decisione finale relativa alla riscossione dei contributi, nel rispetto dei principi sottesi all’accordo AIG, siano le ANR.  Di conseguenza, si potrebbe dedurre che l’intenzione del legislatore fosse quella di trasferire ai giudici nazionali il potere di sindacato giurisdizionale sulla procedura di riscossione dei contributi ex ante. Peraltro, nel caso in cui sorgessero questioni relative alla validità o all’interpretazione di atti delle istituzioni o delle agenzie dell’Unione, i giudici nazionali potrebbero chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale.

41      Seguendo tale ragionamento, esisterebbero numerosi esempi di casi in cui i contributi ex ante sarebbero stati contestati dinanzi ai tribunali o alle autorità competenti a livello nazionale. Alcune ANR avrebbero adottato lo stesso approccio, ritenendo che i tribunali e gli organi nazionali fossero competenti a sindacare gli atti giuridici da esse adottati nell’ambito del procedimento di riscossione dei contributi ex ante.

42      La ricorrente contesta la posizione dell’SRB e sostiene che il ricorso è ricevibile.

43      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

44      In tal modo, l’articolo 263, quarto comma, TFUE limita i ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica a tre categorie di atti, ossia, in primo luogo, gli atti adottati nei suoi confronti, in secondo luogo, gli atti che non sono stati adottati nei suoi confronti e che la riguardano direttamente e individualmente e, in terzo luogo, gli atti regolamentari che non sono stati adottati nei suoi confronti, che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione (v. ordinanza del 10 dicembre 2013, von Storch e a./BCE, T‑492/12, non pubblicata, EU:T:2013:702, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

45      Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 263, primo comma, TFUE, da una giurisprudenza costante risulta che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. ordinanza del 21 aprile 2016, Borde e Carbonium/Commissione, C‑279/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:297, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

46      Inoltre, in presenza di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v. ordinanza del 9 marzo 2016, Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione, T‑438/15, EU:T:2016:142, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

47      Ancora, dalla giurisprudenza risulta che, qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto che non è stato adottato nei suoi confronti, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza del 6 marzo 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, C‑248/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:137, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

48      A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, da un lato, una persona fisica o giuridica che non sia la destinataria di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto laddove la decisione incida su di essa a causa di determinate qualità personali oppure di una situazione di fatto atta a distinguerla dalla generalità e, in tal modo, la identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, e del 2 aprile 1998, Greenpeace Council e a./Commissione, C‑321/95 P, EU:C:1998:153, punti 7 e 28).

49      Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso richiede che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C‑15/06 P, EU:C:2007:183, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

50      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, anche nell’ipotesi in cui l’atto contestato, per produrre effetti sulla situazione giuridica dei singoli, implichi necessariamente che siano adottate misure d’esecuzione, la condizione dell’incidenza diretta è nondimeno considerata soddisfatta se tale atto impone obblighi al suo destinatario per la sua esecuzione e se detto destinatario è tenuto, in modo automatico, ad adottare misure che modifichino la situazione giuridica del ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2015, Federcoopesca e a./Commissione, T‑312/14, EU:T:2015:472, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

51      Infatti, come ricordato dall’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2013:335, punto 68 e giurisprudenza ivi citata), l’assenza di potere discrezionale in capo agli Stati membri annulla l’apparente mancanza di collegamento diretto tra un atto dell’Unione e il singolo. In altre parole, per negare l’incidenza diretta, il margine di discrezionalità dell’autore dell’atto intermedio volto a dare attuazione all’atto dell’Unione non può essere meramente formale. Esso deve essere all’origine dell’incidenza diretta nella sfera giuridica del ricorrente.

52      Nel caso di specie, in primo luogo, risulta dalla normativa applicabile e, in particolare, dall’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014, nonché dall’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che l’SRB è l’autore tanto del calcolo dei contributi individuali quanto della decisione che approva detti contributi. Il fatto che esista un meccanismo di cooperazione tra l’SRB e le ANR non modifica siffatta constatazione (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 27).

53      Infatti, solo l’SRB è dotato della competenza di calcolare, «previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le [ANR]» i contributi ex ante dovuti dagli enti (articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014). Inoltre, le ANR hanno un obbligo derivante dal diritto dell’Unione di riscuotere i suddetti contributi quali stabiliti dalla decisione dell’SRB (articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014).

54      La decisione dell’SRB che stabilisce, in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante ha quindi un carattere definitivo.

55      Di conseguenza, la decisione impugnata non può essere qualificata come misura di natura meramente preparatoria o come misura intermedia, giacché stabilisce in modo definitivo la posizione dell’SRB, al termine del procedimento, per quanto riguarda i contributi.

56      In secondo luogo, si deve rilevare che, a prescindere dalle variazioni terminologiche esistenti tra le versioni linguistiche dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione 2015/81, gli organi ai quali l’SRB, autore della decisione che fissa gli importi dei contributi ex ante, comunica quest’ultima sono le ANR e non le banche. Le ANR sono, di fatto ed in esecuzione della normativa applicabile, i soli organi ai quali l’autore della decisione in argomento è tenuto ad inviare tale decisione, e, pertanto, in ultima analisi, le destinatarie della medesima ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 28).

57      La constatazione che le ANR hanno la qualità di destinatarie della decisione dell’SRB ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è peraltro confermata dal fatto che esse sono, nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, incaricate della riscossione dei contributi individuali stabiliti dall’SRB presso gli enti (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 29).

58      Benché gli enti non siano, quindi, destinatari della decisione impugnata, essi sono comunque individualmente e direttamente interessati da tale decisione, nei limiti in cui essa incide sui medesimi a causa di determinate qualità personali oppure di una situazione di fatto atta a distinguerli dalla generalità e, in tal modo, li identifica alla stessa stregua dei destinatari e nei limiti in cui produce direttamente effetti sulla loro situazione giuridica e non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari di tale misura incaricati della sua attuazione.

59      A tal riguardo, da un lato, la decisione impugnata indica per nome ciascuno degli enti e fissa, oppure adegua, il rispettivo contributo individuale. Ne consegue che gli enti, categoria nella quale rientra la ricorrente, sono individualmente interessati dalla decisione impugnata.

60      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’incidenza diretta, occorre rilevare che le ANR, responsabili dell’attuazione della decisione impugnata, non dispongono di alcun margine di discrezionalità riguardo agli importi dei contributi individuali stabiliti in tale decisione. Le ANR non possono, in particolare, modificare tali importi e sono tenute a riscuoterli presso gli enti interessati.

61      Peraltro, per quanto riguarda il riferimento operato dall’SRB all’accordo AIG per contestare l’incidenza diretta nei confronti della ricorrente, si deve rilevare che tale accordo non concerne la riscossione da parte delle ANR dei contributi ex ante per il 2016 presso gli enti, ma soltanto il trasferimento di tali contributi all’SRF.

62      Infatti, come risulta dalle disposizioni del regolamento n. 806/2014 (v. considerando 20 e articolo 67, paragrafo 4, di detto regolamento) e dall’accordo AIG [v. considerando 7, articolo 1, lettera a), e articolo 3 dell’accordo AIG], la riscossione dei contributi è operata in forza del diritto dell’Unione (precisamente, la direttiva 2014/59 e il regolamento n. 806/2014), mentre il trasferimento di tali contributi all’SRF è operato ai sensi dell’accordo AIG.

63      Pertanto, sebbene l’obbligo giuridico degli enti di versare, sui conti indicati dalle ANR, le somme dovute a titolo dei loro contributi ex ante richieda l’adozione di taluni atti nazionali da parte delle ANR, detti enti restano comunque direttamente interessati dalla decisione dell’SRB che ha fissato l’importo dei loro contributi individuali.

64      Da tali considerazioni risulta che la ricorrente è individualmente e direttamente interessata dalla decisione impugnata.

65      Quanto all’argomento dell’SRB secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile in quanto diretto contro l’atto della ANR spagnola, il solo atto allegato al ricorso, e non contro la decisione da esso adottata, occorre respingerlo, per le ragioni di seguito esposte.

66      La ricorrente fa riferimento, in modo ripetuto e costante, nell’atto introduttivo del ricorso, alla decisione dell’SRB che fissa il contributo ex ante per il 2016 come l’atto del quale essa chiede l’annullamento. Dall’atto introduttivo del ricorso emerge che la lettera dell’ANR spagnola del 26 aprile 2016 è prodotta ed evocata unicamente come strumento mediante il quale tale decisione è stata, nella sostanza, portata a conoscenza della ricorrente.

67      La ricorrente afferma inoltre di aver domandato, invano, all’ANR spagnola il testo della decisione dell’SRB e sottolinea che l’SRB non aveva pubblicato tale decisione, circostanza non contestata dall’SRB.

68      Pertanto, e contrariamente a quanto suggerito dall’SRB, l’atto introduttivo del ricorso è privo di ambiguità per quanto riguarda l’atto di cui la ricorrente chiede l’annullamento.

69      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere l’eccezione sollevata dall’SRB al fine di ottenere che il Tribunale rigetti il ricorso in quanto irricevibile.

 Nel merito

70      Occorre esaminare il motivo di ordine pubblico relativo alla violazione delle forme sostanziali che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione è tenuto a rilevare d’ufficio (v. sentenza del 13 dicembre 2013, Ungheria/Commissione, T‑240/10, EU:T:2013:645, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, in tale ambito, esaminare la questione del rispetto delle forme relative all’adozione della decisione impugnata.

71      A tal riguardo, come menzionato al punto 22 supra, il Tribunale, con una misura di organizzazione del procedimento del 12 marzo 2018, ha invitato l’SRB a depositare le sue osservazioni in merito alla questione dell’esistenza giuridica della decisione impugnata e a quella del rispetto delle forme sostanziali nel contesto della sua adozione.

72      Nella sua risposta del 27 marzo 2018, l’SRB ha sostenuto che la decisione impugnata era giuridicamente esistente. Per quanto riguarda le forme sostanziali, esso ha considerato, in sostanza, che sono state rispettate. Nel procedimento di adozione non vi sarebbe stata alcuna violazione sotto tale profilo.

73      Nelle loro osservazioni del 26 e del 30 luglio 2018, la Commissione e la ricorrente si sono pronunciate, in sostanza, a favore dell’esistenza giuridica della decisione impugnata e del rispetto delle forme sostanziali.

74      Occorre rilevare che la Corte ha giudicato che, poiché l’elemento intellettuale e l’elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell’atto è la necessaria espressione della volontà dell’autorità che lo adotta (sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 70, e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 38).

75      L’autenticazione dell’atto ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato dall’autore dell’atto e costituisce una forma sostanziale (sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punti 75 e 76, e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti 40 e 41).

76      La Corte ha altresì giudicato che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto, senza che sia altresì necessario dimostrare che l’atto presenta un altro vizio o che l’assenza di autenticazione ha causato un danno a chi la fa valere (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 42).

77      Il controllo del rispetto della formalità dell’autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell’atto precede qualsiasi altro controllo, come quello della competenza dell’autore dell’atto, del rispetto del principio di collegialità o, ancora, quello dell’osservanza dell’obbligo di motivazione degli atti (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 46).

78      Se, nell’esaminare l’atto dinanzi ad esso prodotto, il giudice dell’Unione constata che quest’ultimo non è stato regolarmente autenticato, egli deve rilevare d’ufficio il vizio riguardante la violazione di una forma sostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l’atto inficiato da tale vizio (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 51).

79      A tal riguardo poco importa che l’assenza di autenticazione non abbia causato danni ad alcuna delle parti in causa. Infatti, l’autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, essenziale per la certezza del diritto, la cui violazione comporta l’annullamento dell’atto viziato, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un tale danno (sentenze del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 52; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punto 47).

80      Nella presente causa, e come già indicato, il Tribunale è stato indotto ad adottare talune misure di organizzazione del procedimento e istruttorie relative, in sostanza, alla decisione impugnata, alla sua esistenza e al rispetto delle forme sostanziali.

81      In risposta alla prima ordinanza, che gli imponeva di produrre la copia integrale dell’originale della decisione impugnata, incluso il suo allegato unico, l’SRB ha prodotto, il 15 gennaio 2018, per quanto riguarda il testo della decisione impugnata, un documento di due pagine che si presentava sotto forma di scansione, in formato PDF, di un documento cartaceo firmato, il che permetteva di ritenere che tali pagine fossero effettivamente copie di originale, vale a dire copie del documento che fu formalmente presentato alla firma e adottato dall’SRB in sessione esecutiva. L’SRB non ha prodotto alcuna copia di originale riguardo all’allegato alla decisione impugnata, ma soltanto un documento che si presentava sotto forma di generazione digitale in formato PDF di dati digitali, privo di elementi che consentissero di garantirne l’autenticità.

82      Con una seconda misura di organizzazione del procedimento, e successivamente con la seconda ordinanza, il Tribunale ha chiesto all’SRB di chiarire il formato dell’allegato al momento dell’adozione della decisione impugnata e, nel caso in cui tale allegato fosse stato presentato in formato digitale, di spiegarsi e di fornire tutti gli elementi tecnici di autenticazione necessari per dimostrare che il documento generato in formato PDF, prodotto dinanzi al Tribunale, corrispondeva a quanto era stato concretamente presentato alla firma e adottato dall’SRB in sessione esecutiva, nella riunione del 15 aprile 2016. Il Tribunale ha altresì chiesto all’SRB di depositare le sue osservazioni in merito alla questione dell’esistenza giuridica della decisione impugnata nonché a quella del rispetto delle forme sostanziali.

83      Nella sua risposta alla seconda misura di organizzazione del procedimento e alla seconda ordinanza, l’SRB ha fatto valere, per la prima volta, che la decisione impugnata era stata adottata non in occasione di una riunione dei membri della sessione esecutiva dell’SRB, bensì mediante il procedimento scritto, in formato elettronico, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, delle RPSE – ai sensi del quale ogni comunicazione e documento pertinente per la sessione esecutiva deve, in linea di principio, avvenire in modo elettronico, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui all’articolo 15 delle RPSE – e all’articolo 9 delle RPSE.

84      Per quanto riguarda la procedura di adozione della decisione impugnata, dal fascicolo di causa risulta che, con messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2016 spedito alle 17:41 dall’SRB ai membri della sessione esecutiva e contenente tre allegati, fra cui un documento in formato PDF intitolato «Memorandum2_Final results.pdf», l’approvazione formale dei contributi ex ante per il 2016 è stata richiesta alla sessione esecutiva dell’SRB prevista per il 15 aprile 2016 alle ore 12.

85      Con e-mail del 15 aprile 2016, inviata alle ore 19:04, l’SRB ha indicato che era stato commesso un errore nel calcolo dei contributi, ha annunciato l’invio di una versione modificata di un documento intitolato «Memorandum 2» e ha indicato che, salvo obiezioni da parte dei destinatari, l’approvazione già concessa doveva intendersi estesa anche gli importi corretti.

86      Con e-mail del 15 aprile 2016, inviata alle ore 20:06, il documento annunciato è stato inviato in formato XLSX, con il nome «Final results15042016.xlsx».

87      Infine, l’SRB ha affermato, in udienza, che l’istrumento recante la decisione impugnata era stato firmato elettronicamente dal presidente dell’SRB.

88      Tuttavia, è giocoforza constatare che l’SRB, lungi dall’apportare o quantomeno dal proporre di apportare la prova di una siffatta affermazione, consistente, in linea di principio, nella produzione dell’istrumento digitale e del certificato di firma elettronica garantendone l’autenticità, presenta elementi che, in realtà, contraddicono tale affermazione.

89      Infatti, per quanto riguarda il testo della decisione impugnata, l’SRB produce un documento PDF che contiene in ultima pagina un’apparenza di firma autografa che sembra essere stata apposta con la funzione «copia e incolla» di un file di immagine, e che è privo di certificato di firma elettronica.

90      Quanto all’allegato alla decisione impugnata, che contiene gli importi dei contributi e che costituisce, in quanto tale, un elemento essenziale della decisione, neppure esso contiene una firma elettronica, sebbene non sia in alcun modo collegato in modo indissociabile al testo della decisione impugnata.

91      Per dimostrare l’autenticità dell’allegato della decisione impugnata, l’SRB ha prodotto, in risposta alla seconda ordinanza, un documento in formato TXT volto a dimostrare che il valore hash di tale allegato era identico al valore hash rilevato per il documento in formato XLSX allegato all’e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 20:06.

92      Si deve tuttavia osservare che, al fine di dimostrare che l’allegato della decisione impugnata era stato oggetto di una firma elettronica, come sostenuto dall’SRB (v. punto 87 supra), quest’ultimo avrebbe dovuto produrre un certificato di firma elettronica connesso a tale allegato e non un documento TXT contenente un valore hash. La produzione di un tale documento TXT induce a supporre che l’SRB non fosse in possesso di un certificato di firma elettronica e che, pertanto, contrariamente a quanto da esso affermato, l’allegato della decisione impugnata non sia stato oggetto di firma elettronica.

93      Inoltre, il documento in formato TXT prodotto dall’SRB non è in alcun modo collegato, in modo oggettivo e indissociabile, all’allegato in questione.

94      Infine, va osservato, ad abundantiam, che l’autenticazione richiesta non è comunque quella del progetto trasmesso per approvazione con e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 20:06, bensì quella dell’istrumento che si suppone sia stato redatto successivamente a tale approvazione. Infatti, è solo a seguito dell’approvazione che l’istrumento è redatto e autenticato tramite l’apposizione di una firma.

95      Dalle considerazioni che precedono risulta che il requisito di autenticazione della decisione impugnata non è soddisfatto.

96      Al di là di tali constatazioni riguardanti la mancata autenticazione della decisione impugnata, che di per sé sola impone, secondo la giurisprudenza richiamata ai punti da 76 a 79 supra, l’annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ritiene opportuno formulare talune considerazioni relative al procedimento di adozione di detta decisione.

97      Nel caso di specie, come indicato al punto 84 supra, il procedimento scritto per l’adozione della decisione impugnata è stato avviato con un’e-mail del 13 aprile 2016, inviata alle 17: 41, che fissava ai membri della sessione esecutiva dell’SRB un termine per l’approvazione del progetto di decisione al 15 aprile 2016 alle ore 12, quindi un periodo inferiore a due giorni lavorativi, mentre il termine previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, delle RPSE è «di norma [pari ad] almeno cinque giorni lavorativi». Contrariamente a quanto prescritto dalle RPSE, l’e-mail del 13 aprile 2016 non menziona alcuna ragione atta a giustificare la riduzione del termine. Essa non menziona nemmeno l’articolo 9, paragrafo 2, delle RPSE.

98      Del resto, e ad abundantiam, occorre rilevare che l’SRB non dimostra che fosse urgente adottare una decisione il 15 aprile 2016 anziché il 20 aprile 2016, data che avrebbe garantito il rispetto delle norme procedurali. A tal riguardo, si deve osservare che il 15 aprile 2016 non è una data imposta dalla normativa. Tale riduzione del termine di adozione della decisione costituisce una prima irregolarità procedurale.

99      Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, delle RPSE prevede che le decisioni possono essere adottate mediante procedimento scritto, salvo che almeno due membri della sessione esecutiva si oppongano nelle prime 48 ore successive all’avvio di tale procedimento scritto.

100    A tal riguardo, risulta che l’SRB ha violato le RPSE in quanto la durata fissata per il procedimento scritto è stata di sei ore più breve rispetto alle 48 ore previste per la formulazione di un’obiezione all’avvio della procedura scritta. Tuttavia, anche volendo supporre che fosse stata richiesta un’adozione della decisione il 15 aprile 2016, nulla impediva di fissare il termine di risposta alle ore 18 di tale giorno. Ciò costituisce una seconda irregolarità procedurale.

101    L’SRB tenta, a torto, di giustificare siffatte violazioni delle RPSE con l’assenza di obiezioni formulate dai membri della sessione esecutiva dell’SRB. È sufficiente osservare, da un lato, che l’SRB ha l’obbligo di applicare la normativa che disciplina il suo processo decisionale, la quale organizza precisamente la riduzione dei termini, nel rispetto di determinate regole, e, dall’altro, che l’asserita assenza di obiezioni non elimina affatto la violazione commessa ab initio, quando l’SRB ha imposto un termine contrario alle prescrizioni delle RPSE.

102    Inoltre, mentre il messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2016 invitava i membri della sessione esecutiva dell’SRB a trasmettere la loro approvazione formale mediante e‑mail inviata alla casella funzionale dell’SRB, quest’ultimo non produce in giudizio alcun’e‑mail di approvazione. L’unico elemento che si riferisce ad un’approvazione è la dichiarazione dell’SRB, nell’e‑mail di venerdì 15 aprile 2016 inviata alle 19:04 di sera, che essa è stata data.

103    Peraltro, in questa e-mail di venerdì 15 aprile 2016, inviata alle ore 19:04, che non è stata indirizzata a tutti i membri della sessione esecutiva, per lo meno in un primo momento (A, membro della sessione esecutiva dell’SRB, non ha ricevuto questa e-mail, che gli è stata spedita 21 minuti dopo), l’SRB ha segnalato un errore nel calcolo dei contributi ex ante e ha annunciato l’invio di una versione modificata del «memorandum 2» tramite e-mail separata. L’e-mail delle 19:04 aggiungeva, senza prevedere alcun termine per un eventuale riscontro, che, in assenza di obiezioni da parte dei membri della sessione esecutiva dell’SRB, si sarebbe considerato che l’approvazione da essi già data valesse anche per gli importi modificati dei contributi. In tal modo, l’SRB ha dato avvio a un procedimento di adozione per mancanza di opposizione, procedimento che, seppure previsto nelle disposizioni delle RPSE, è stato però avviato in presenza di condizioni concrete irregolari, tenuto conto, in particolare, della mancata indicazione di un termine per l’adozione della decisione. Ciò costituisce, in aggiunta alle due irregolarità già individuate ai punti da 97 a 100 supra, una terza irregolarità procedurale.

104    È così che, lo stesso giorno, alle 20:06, è stata inviata l’e-mail separata dell’SRB avente in allegato un documento XLSX intitolato «Final results15042016.xlsx». Di nuovo, tale e-mail non è stata indirizzata ad A. Quest’ultima circostanza costituisce una quarta irregolarità procedurale.

105    Inoltre, dalla data della decisione impugnata (15 aprile 2016) risulta che, sebbene nell’e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 19:04 non fosse indicato alcun termine, il consensus è stato ritenuto raggiunto lo stesso giorno, quindi logicamente a mezzanotte. È vero che l’SRB aveva espresso, nella sua e-mail del 13 aprile 2016 (allegata all’e-mail del 15 aprile 2016 spedita alle ore 19:04), l’intenzione di adottare la decisione il 15 aprile. Anche supponendo che questa informazione fosse sufficiente ad indicare che qualsiasi obiezione doveva essere presentata prima della mezzanotte del 15 aprile 2016, resta comunque il fatto che, nel caso di specie, un venerdì sera alle ore 19:04 è stata avviata una procedura di approvazione per consensus da concludersi la stessa sera a mezzanotte. Tali circostanze aggravano gli effetti della terza irregolarità procedurale constatata al punto 103 supra.

106    Tanto meno è dimostrato che siffatto procedimento per consensus sia stato regolare, dato che, oltre al mancato invio dell’e-mail delle 20:06 ad A (si veda il punto 104 supra), che già di per sé inficia il procedimento, l’SRB non dimostra che gli altri membri della sessione esecutiva dell’SRB hanno avuto conoscenza dell’invio di questa e-mail delle ore 20:06 (né, del resto, di quello dell’e-mail delle ore 19:04) o del suo contenuto. L’SRB ha prodotto taluni elementi di verifica diretti a dimostrare che gli invii delle ore 19:04 e 20:06 erano pervenuti nelle caselle di posta elettronica dei destinatari. Tuttavia, anche a prescindere dal fatto che tale verifica, effettuata a campione, non riguarda tutti i membri della sessione esecutiva dell’SRB, essa non dimostra affatto che i membri della sessione esecutiva dell’SRB avessero concretamente conoscenza anche solo dell’esistenza di tali invii di posta elettronica prima della mezzanotte della sera stessa.

107    Orbene, tenuto conto della natura stessa di un procedimento per consensus, che consiste nel dedurre l’approvazione da un’assenza di obiezioni, un siffatto procedimento richiede necessariamente, e come minimo, che sia dimostrato, prima dell’adozione della decisione, che le persone partecipanti al procedimento di approvazione per consensus abbiano preso conoscenza di tale procedimento e abbiano potuto esaminare il progetto sottoposto alla loro approvazione. Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata adottata, stanti sia le indicazioni contenute nel suo testo, sia il fatto che essa è stata inviata lo stesso giorno alle ANR (v. punto 13 supra), al più tardi il 15 aprile 2016 a mezzanotte. Tuttavia, l’SRB non fornisce la prova che, prima di mezzanotte, risultava dimostrato che i membri della sessione esecutiva dell’SRB erano stati in grado di venire a conoscenza del progetto di decisione modificato, o anche solo dell’esistenza delle e‑mail delle ore 19:04 e 20:06.

108    Peraltro, ed in via incidentale, occorre rilevare che, mentre l’allegato della decisione impugnata sottoposta per approvazione il 13 aprile 2016 era un file in formato PDF (v. punti 84 e 97 supra), l’allegato sottoposto per approvazione la sera del 15 aprile 2016 era un file in formato XLSX (v. punti 86 e 104 supra).

109    Pertanto, si deve osservare che, se non vi fosse stato l’errore menzionato nelle e‑mail della sera del 15 aprile 2016 (v. punto 85 supra), sarebbe stato adottato quale allegato della decisione impugnata un file in formato PDF, e non un file XLSX.

110    In merito a tale divergenza, il Tribunale non può esimersi dal constatare che l’SRB, benché abbia il dovere di vigilare sull’unità e sulla coerenza formale dei documenti sottoposti per approvazione e poi adottati, ha variato i formati elettronici. Tale imprecisione comporta conseguenze che vanno al di là dell’aspetto puramente procedurale, in quanto gli elementi trasmessi con file PDF non offrono alcun dettaglio sulle celle di calcolo di un file XLSX e un file PDF di questo tipo contiene, almeno nel caso di specie, valori arrotondati, contrariamente a un file XLSX. Così, per quanto riguarda l’unico fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio insito nella decisione impugnata, vale a dire quello relativo al contesto europeo, dagli elementi contenuti nelle risposte dell’SRB emerge che il valore fornito nella decisione impugnata, così come prodotto in risposta alla prima ordinanza, ovverosia in un file PDF, non è il valore esatto che appare nel file XLSX – che include quattordici decimali – bensì un arrotondamento a due decimali inutilizzabile ai fini di una verifica del calcolo del contributo.

111    Dalle considerazioni che precedono deriva che, anche al di là della mancanza di autenticazione constatata al punto 95 supra, la quale implica l’annullamento della decisione impugnata, il procedimento di adozione di tale decisione è stato condotto in palese violazione di requisiti procedurali relativi all’approvazione di tale decisione da parte dei membri della sessione esecutiva dell’SRB e alla raccolta di tale approvazione.

112    A tal riguardo, occorre osservare che il fatto che le persone fisiche o giuridiche non possano far valere una violazione di norme che non sono destinate a garantire la tutela dei singoli, ma che hanno per oggetto di organizzare il funzionamento interno dei servizi nell’interesse della buona amministrazione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punti 49 e 50) non significa, tuttavia, che un singolo non possa mai utilmente invocare la violazione di una norma che disciplini il processo decisionale sfociante nell’adozione di un atto dell’Unione. Occorre, infatti, distinguere tra le disposizioni che disciplinano le procedure interne a un’istituzione, quelle la cui violazione non può essere invocata dalle persone fisiche e giuridiche, poiché riguardano soltanto le modalità di funzionamento interno dell’istituzione che non sono tali da incidere sulla loro situazione giuridica, da quelle la cui violazione può, al contrario, essere invocata, in quanto fanno sorgere diritti e costituiscono un fattore di certezza del diritto per tali persone (sentenza del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods/Consiglio, T‑122/09, non pubblicata, EU:T:2011:46, punto 103).

113    Nel caso di specie, l’analisi dello svolgimento del procedimento di adozione della decisione impugnata mostra un numero rilevante di violazioni di norme relative all’organizzazione di un procedimento scritto elettronico di adozione delle decisioni. Sebbene l’articolo 9 delle RPSE non lo preveda esplicitamente, va da sé che ogni procedimento scritto comporta necessariamente l’invio del progetto di decisione a tutti i membri dell’organo decisionale interessato da tale procedimento. Per quanto riguarda, in particolare, un procedimento di adozione di decisioni per consensus, come nel caso di specie (v. punti da 103 a 107 supra), la decisione non può essere adottata senza che sia stato dimostrato, quanto meno, che tutti i membri hanno potuto prendere previamente conoscenza del progetto di decisione. Infine, tale procedura comporta l’indicazione di un termine atto a consentire ai membri di tale organo di prendere posizione sul progetto.

114    Orbene, tali norme procedurali, intese a garantire il rispetto delle forme sostanziali inerenti a qualsiasi procedimento scritto elettronico e a qualsiasi procedimento di adozione per consensus, sono state violate nel caso di specie. Siffatte violazioni hanno un impatto diretto sulla certezza del diritto, poiché conducono all’adozione di una decisione della quale non risulta dimostrato che è stata oggetto non soltanto di un’approvazione da parte dell’organo competente, ma anche di una previa presa di conoscenza da parte dell’integralità dei suoi membri.

115    Il mancato rispetto di tali norme procedurali necessarie ai fini dell’espressione del consenso costituisce una violazione delle forme sostanziali che il giudice dell’Unione può esaminare d’ufficio (sentenze del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 56, e del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punto 116).

116    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni in merito alla violazione delle forme sostanziali relative all’adozione della decisione impugnata e del suo allegato, tale decisione deve essere annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente.

 Sulle spese

117    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente non ha formulato conclusioni in merito alle spese e l’SRB è rimasto soccombente, ciascuna parte principale sopporterà le proprie spese.

118    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), è annullata nella parte in cui riguarda la Banco Cooperativo Español, SA.

2)      La Banco Cooperativo Español e l’SRB sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Collins

Kancheva

Barents

Passer

 

      De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 novembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.