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Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 giugno 2011 – Cross Czech / Commissione

(causa T‑252/10)

«Ricorso di annullamento – Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Lettera che conferma le conclusioni di una verifica contabile e che informa sul seguito del procedimento – Natura contrattuale e non decisionale di tale lettera – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice comunitario – Irricevibilità (art. 263 TFUE) (v. punti 38‑39)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Esclusione (artt. 263 e 272 TFUE) (v. punti 61‑64)

3.                     Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punti 63‑64)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 12 marzo 2010, riferimento INFSO‑O2/FD/GVC/Isc D (2010) 208676, che conferma le conclusioni della verifica contabile 09‑BA74‑006 effettuata sui rendiconti dei costi presentati dalla ricorrente per il periodo 1° febbraio 2005 - 30 aprile 2008 relativamente a tre contratti conclusi tra la ricorrente e la Commissione nell’ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002‑2006), e che informa la ricorrente sul seguito del procedimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Cross Czech a.s. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.