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Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 – Romonta / Commissione

(Causa T-614/13) 1

(«Ambiente –Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Norme transitorie concernenti l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni a titolo gratuito a partire dal 2013 –Decisione 2011/278/UE – Misure di attuazione nazionali presentate dalla Germania – Clausola relativa a casi presentanti difficoltà eccessive – Libertà professionale e libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Proporzionalità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M.-Y. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nei limiti in cui l’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione rifiuta, per il terzo periodo di scambio delle quote di emissioni che va dal 2013 al 2020, di assegnare alla ricorrente le quote supplementari richieste sulla base della clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive prevista all’articolo 9, paragrafo 5, del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge tedesca sugli scambi dei diritti di emissione di gas a effetto serra) del 21 luglio 2011.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Romonta GmbH sopporterà le spese relative al procedimento principale e al procedimento sommario.

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1 GU C 31 dell’1.2.2014.