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Ricorso proposto il 9 aprile 2013 – Portugal Telecom / Commissione

(Causa T-208/13)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e R. Bordalo Junqueiro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 306 della Commissione europea e condannare quest’ultima al pagamento delle spese della presente causa e delle spese in cui è incorsa la ricorrente;

in subordine, ridurre l’ammenda imposta alla ricorrente, conformemente all’articolo 2 di detta decisione.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata afferma che la Portugal Telecom e la Telefónica S.A. hanno violato l’articolo 101 TFUE, inserendo una nona clausola nell’accordo di acquisizione da parte della Telefónica S.A. della quota detenuta dalla Portugal Telecom nella Brasilcel NV, clausola che la Commissione interpreta come un accordo di non concorrenza indipendente dall’operazione di cui trattasi.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, relativo alla violazione di formalità sostanziali:

la ricorrente ritiene che la decisione sia viziata da un difetto di motivazione, poiché contiene omissioni, imprecisioni ed errori in ordine a questioni essenziali, che viziano insanabilmente le sue conclusioni;

la ricorrente considera altresì che la decisione è viziata da insufficienza probatoria, dato che la Commissione non ha fornito alcuna prova tale da confutare quella presentata dalla ricorrente, secondo la quale la 9ª clausola dell’accordo prevede un obbligo di non concorrenza che, considerate le circostanze in cui è sorto, non potrebbe essere realizzato senza previa convalida di entrambe le parti;

la ricorrente rileva inoltre che la 9ª clausola dell’accordo non può essere qualificata quale restrizione relativa all’oggetto e che la Commissione non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, l’esistenza, attuale o potenziale, di effetti restrittivi che possono violare le regole di concorrenza.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato e della relativa normativa di attuazione:

la ricorrente considera che la decisione viola il diritto dell’Unione, essendo inficiata dai seguenti vizi:

a)    errore manifesto di valutazione dei fatti e della prova e insufficienza probatoria, dato che la Commissione valuta e interpreta erroneamente i dati addotti dalle parti nel procedimento e, di conseguenza, non deduce dalle prove versate agli atti le conclusioni più plausibili;

b)    errore nell’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e, di conseguenza, violazione di tale disposizione, in quanto la Commissione, in modo infondato ed erroneo, ha qualificato le parti come concorrenti potenziali nella generalità dei mercati asseritamente inclusi nell’ambito dell’obbligo di non concorrenza di cui trattasi, che non potrebbe qualificarsi come restrizione relativa all’oggetto, e non ha dimostrato la produzione di alcun effetto;

c)    violazione dell’obbligo di indagine e di pronuncia, posto che la decisione non rettifica né contesta gli argomenti pertinenti presentati dalle parti, in particolare per quanto riguarda la portata della clausola di non concorrenza;

d)    violazione del principio in dubio pro reo, dato che la Commissione dà per certi fatti sfavorevoli alla ricorrente sui quali sussistono dubbi rilevanti e relativamente ai quali la stessa Commissione non ha alcuna certezza;

e)    violazione dei principi al cui rispetto si è obbligata la Commissione nell’applicazione delle ammende, concretamente di quanto esposto nel paragrafo 13 dei suoi orientamenti su tale materia, in quanto la Commissione ha calcolato l’importo dell’ammenda per la generalità dei mercati delle comunicazioni elettroniche, a prescindere dalla circostanza che essi fossero o meno situati nella Penisola iberica, ignorando altresì il fatto che, in ogni caso, l’asserita infrazione era cessata dopo il 29 ottobre 2010;

f)    violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto delle circostanze della presente causa e dei criteri che devono essere osservati nell’applicazione delle ammende.