Language of document : ECLI:EU:T:2013:705

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

27 novembre 2013

Causa T‑205/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità – Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività del ricorso – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑100/12).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Regola sostanziale da applicarsi rigorosamente – Atto introduttivo presentato via telefax – Sottoscrizione dell’avvocato apposta per mezzo di un timbro – Sottoscrizione autografa differente da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Data di ricezione del telefax che non può essere presa in considerazione per valutare il rispetto del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21)

Per quanto riguarda la relazione tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente, risultante su un atto introduttivo inviato per telefax, e quella apposta sull’originale depositato entro i dieci giorni successivi, quando la sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso. Peraltro, l’apposizione, su un atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente costituisce un modo indiretto e meccanico di sottoscrivere, che non consente, di per sé solo, di constatare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi. Infatti, deve ritenersi che la necessità di una sottoscrizione autografa di un atto introduttivo – la quale, in un intento di certezza giuridica, mira a garantire l’autenticità dell’atto e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato – configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso.

Ne consegue che, quando la sottoscrizione di un documento inviato per telefax – tanto nel caso di sottoscrizione apposta mediante timbro quanto nel caso di sottoscrizione autografa – non corrisponde alla sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo successivamente depositato, tale differenza determina le stesse conseguenze giuridiche, ossia l’impossibilità di prendere in considerazione il documento trasmesso per telefax al fine di valutare l’osservanza del termine di ricorso.

(v. punti 12‑14 e 16)

Riferimento:

Tribunale: 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, Racc. pag. II‑1581, punti 50‑52; 29 novembre 2011, ENISA/GEPD, T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti 15‑17; 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, punti 15‑17, e la giurisprudenza citata