Language of document : ECLI:EU:T:2012:641

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

4 dicembre 2012 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-370/10,

Rubinetterie Flero SpA (già Rubinetterie Teorema SpA), con sede in Flero (Italia), rappresentata dagli avv.ti R. Cavani, M. di Muro e
P. Preda,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. F. Castillo de la Torre, dalla sig.ra A. Antoniadis e dal sig. L. Malferrari, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4185 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie), nonché, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale
l’8 novembre 2012, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che essa rinunciava agli atti nella causa e ha chiesto, in applicazione dell’art. 87, n. 5, del detto regolamento, che le spese siano compensate.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il
15 novembre 2012, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia agli atti nella causa e ha domandato che la parte ricorrente sia condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella fattispecie, la parte convenuta, nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti, chiede che la parte ricorrente sia condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-370/10 è cancellata dal ruolo.

2)      La parte ricorrente sopporterà le spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 4 dicembre 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Lingua processuale: l’italiano.