Language of document : ECLI:EU:T:1998:91

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 maggio 1998 (1)

«Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammenda — Motivazione»

Nella causa T-309/94,

NV Koninklijke KNP BT, società di diritto olandese, con sede in Amsterdam, con gli avv.ti Tom R. Ottervanger e Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Carlos Zeyen, 56-58, rue Charles Martel,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Lyal e Wouter Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2.
    Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.

3.
    Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative

al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.

4.
    Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

5.
    In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.

6.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

7.
    Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.

8.
    Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard — the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

—    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

—    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

—    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

—    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

—    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

—    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

—    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

—    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

—    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

—    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

ix) NV Koninklijke KNP BT NV, un'ammenda di 3 000 000 di ECU;

(...)»

9.
    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

10.
    Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

11.
    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

12.
    Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

13.
    Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

14.
    Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

15.
    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

16.
    La ricorrente, la NV Koninklijke KNP BT (in prosieguo: la «KNP») era proprietaria del 100% della KNP Vouwkarton BV Eerbeek (in prosieguo: la «KNP Vouwkarton») fino al 1° gennaio 1990, data in cui quest'ultima è stata ceduta alla Mayr-Melnhof. Risulta dalla decisione che la KNP Vouwkarton, integrata nel Packaging group della KNP, ha preso parte alle riunioni del PWG (fino alla metà del 1988), del JMC, della PC e del COE. Nel periodo in cui la KNP Vouwkarton

partecipava alle riunioni del PWG, il suo rappresentante, direttore del Packaging group della società ricorrente nonché membro del suo consiglio di amministrazione, presiedeva le riunioni di quell'organismo nonché quelle della PC. Il comportamento illecito della KNP Vouwkarton, per il periodo che va dalla metà di gennaio 1986 al 1° gennaio 1990, è stato imputato alla ricorrente.

17.
    La KNP aveva inoltre acquisito, con effetto dal 31 dicembre 1986, l'impresa tedesca produttrice di cartoncino per imballaggi, la Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG, la cui filiale, la Badische Kartonfabrik (in prosieguo: la «Badische») partecipava alle riunioni della PC, del JMC e del COE. L'ultima partecipazione della Badische al JMC risale al mese di maggio 1989 ed essa si è ufficialmente ritirata dal PG Paperboard alla fine dello stesso anno. Tuttavia, dal momento che la Badische ha aumentato i suoi prezzi anche dopo l'allontanamento dal PG Paperboard, la Commissione ha ritenuto che avesse continuato a partecipare marginalmente all'intesa fino al mese di aprile 1991. La partecipazione della Badische all'intesa è stata imputata alla ricorrente.

Procedimento

18.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19.
    Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94 - T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).

20.
    La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

21.
    Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).

22.
    Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

23.
    Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale

riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94,T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.

24.
    Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.

25.
    Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

26.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.

27.
    Le parti nelle cause menzionate al punto 23 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti

28.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare per intero o parzialmente la decisione;

—    annullare l'ammenda inflitta o, quanto meno, ridurne l'importo;

—    adottare i provvedimenti che riterrà necessari;

—    condannare la convenuta alle spese.

29.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento della decisione

Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione in ordine all'imputazione alla ricorrente del comportamento della KNP Vouwkarton e della Badische e, dall'altro, alla violazione dell'art. 190 del Trattato a tale riguardo

Argomenti delle parti

30.
    La ricorrente sostiene che la decisione non è conforme all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 190 del Trattato nella parte in cui le addebita la partecipazione all'intesa della KNP Vouwkarton e della Badische.

31.
    Essa ricorda che, secondo quanto precisato al punto 143 del preambolo della decisione, il comportamento di una società controllata è stato imputato al gruppo, rappresentato dalla società controllante, quando più di una società del gruppo aveva partecipato all'infrazione o quando esistevano prove concrete che coinvolgevano la società capogruppo nella partecipazione della controllata all'intesa. Il criterio adottato dalla Commissione per imputare alla ricorrente il comportamento della KNP Vouwkarton e della Badische non risulterebbe tuttavia chiaramente dalla decisione.

32.
    Nei limiti in cui la Commissione avesse applicato il secondo dei criteri sopra menzionati, vale a dire l'esistenza di prove concrete che coinvolgevano la ricorrente nella partecipazione all'intesa, gli elementi comprovanti che la ricorrente era stata attivamente e direttamente coinvolta nella partecipazione delle sue controllate all'intesa avrebbero dovuto essere chiaramente menzionati nella decisione. In assenza di tali elementi, la ricorrente non potrebbe vedersi addebitata una partecipazione intenzionale all'intesa.

33.
    La ricorrente ritiene peraltro che la Commissione sia incorsa in errore di valutazione, imputandole i comportamenti della KNP Vouwkarton e della Badische.

34.
    Per quanto riguarda la partecipazione della KNP Vouwkarton all'intesa, la ricorrente rileva che il suo consigliere d'amministrazione, che era (indirettamente) condirettore della KNP Vouwkarton e assisteva, in tale veste, alle riunioni del PWG e della PC, non ha più preso parte ad alcuna riunione degli organismi del PG Paperboard dopo il mese di novembre 1988 (maggio 1988 per il PWG). Da quel momento, ogni «legame personale» tra la ricorrente e l'intesa sarebbe stato quindi spezzato.

35.
    In ogni caso, qualsiasi partecipazione attiva e diretta della ricorrente all'intesa sarebbe cessata al momento della cessione della KNP Vouwkarton al gruppo Mayr-Melnhof, intervenuta il 1° gennaio 1990.

36.
    Quanto alla Badische, la ricorrente nega di essere stata attivamente e direttamente coinvolta nella partecipazione della Badische all'intesa. In particolare, nulla consentirebbe di concludere che la partecipazione del consigliere di

amministrazione della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC riguardasse anche la Badische.

37.
    Quest'ultima avrebbe infatti operato autonomamente sul mercato e non avrebbe mai partecipato all'intesa attenendosi ad istruzioni impartite dalla ricorrente. Di conseguenza, non sarebbe giustificata l'imputazione di tale partecipazione alla ricorrente stessa (v. sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 616, 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW e a./Commissione, Racc. pag. 2435, punto 24, e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865).

38.
    Per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato, la Commissione fa valere che il punto 149 del preambolo della decisione contiene una motivazione espressa dell'imputazione alla ricorrente del comportamento della KNP Vouwkarton e della Badische. La partecipazione del direttore del «Packaging group» della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC costituirebbe infatti una prova precisa dell'esistenza di un «legame personale» tra la ricorrente stessa e l'intesa.

39.
    Quanto al motivo relativo ad un errore di valutazione, la Commissione ritiene, con riguardo al KNP Vouwkarton, che la partecipazione del consigliere di amministrazione della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC dimostri che essa era a conoscenza dell'intesa, che esisteva un rapporto molto diretto tra la ricorrente e le sue controllate e, infine, che essa concorreva attivamente alla partecipazione delle sue controllate all'intesa. Ciò posto, il solo fatto che, dopo il 1988, il suo consigliere di amministrazione non abbia più presieduto le riunioni del PWG e della PC non influirebbe in alcun modo sull'esistenza di un legame personale della ricorrente con l'intesa.

40.
    La Commissione sostiene peraltro che la partecipazione del consigliere di amministrazione della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC testimonia altresì dell'esistenza di un legame diretto tra la ricorrente stessa e la partecipazione all'intesa della Badische.

Giudizio del Tribunale

41.
    Risulta dal punto 149, primo comma, del preambolo della decisione che la KNP Vouwkarton è stata rappresentata nella PC e nel PWG da un consigliere di amministrazione della ricorrente, che era anche direttore del suo «Packaging group». Nel medesimo punto del preambolo, viene precisato che occorre, «considerato il comprovato legame tra il cartello e KNP, indirizzare la decisione all'intero gruppo KNP per il periodo che va fino all'acquisizione di KNP Vouwkarton da parte di [Mayr-Melnhof] in data 1° gennaio 1990 (per il periodo successivo alla cessione, [Mayr-Melnhof] è responsabile della partecipazione ininterrotta da parte di KNP Vouwkarton)».

42.
    Ai termini del punto 149, secondo comma, «per tutto il periodo di riferimento [la ricorrente] ha inoltre detenuto il 95 % dell'impresa tedesca produttrice di cartoncino Herzberger Papierfabrik che comprendeva Badische Kartonfabrik». La Commissione ha concluso quindi come segue: «per quanto riguarda la partecipazione di Badische al cartello la presente decisione sarà pertanto indirizzata a KNP».

43.
    Emerge pertanto in modo sufficientemente chiaro dalla decisione che quest'ultima è stata adottata nei confronti della ricorrente applicando il criterio secondo cui destinatario diretto della decisione era il gruppo, rappresentato dalla società capogruppo, ogniqualvolta esistevano prove concrete che coinvolgevano la società controllante nella partecipazione della controllata all'intesa [punto 143, sub 2), del preambolo]. A tale riguardo, la decisione, menzionando il fatto che un consigliere di amministrazione della ricorrente, il quale svolgeva altresì le funzioni di direttore del suo «Packaging group», ha partecipato alle riunioni del PWG e della PC in veste di rappresentante della KNP Vouwkarton, contiene un'indicazione sufficiente degli elementi sui quali la Commissione si è basata per concludere che la ricorrente è stata coinvolta nella partecipazione all'intesa.

44.
    Di conseguenza, il motivo relativo ad un'insufficienza della motivazione della decisione dev'essere respinto.

45.
    Quanto al secondo motivo, la scelta della Commissione di imputare alla ricorrente il comportamento anticoncorrenziale della KNP Vouwkarton e della Badische deve considerarsi corretta.

46.
    In proposito, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non fa valere che essa non poteva influire in modo determinante sulla politica commerciale della KNP Vouwkarton e della Badische.

47.
    E' inoltre assodato che un consigliere di amministrazione della ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG, assumendone persino la presidenza, fino al 1988. Ora, secondo la decisione, il PWG costituiva l'ambito in cui sono state svolte le principali discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale, affermazione questa che non viene contestata dalla ricorrente.

48.
    Pertanto, la Commissione ha dimostrato che la ricorrente era, tramite un suo consigliere di amministrazione, attivamente coinvolta nelle attività anticoncorrenziali della KNP Vouwkarton. Essendosi associata a tal punto alla partecipazione di una delle sue controllate all'intesa, la ricorrente conosceva e approvava quindi necessariamente la partecipazione della Badische all'infrazione a cui la KNP Vouwkarton prendeva parte.

49.
    La responsabilità della ricorrente non viene meno per il fatto che il suo consigliere di amministrazione non abbia più partecipato alle riunioni degli organismi del PG Paperboard dal 1988. Infatti, spettava alla ricorrente, in quanto società controllante,

adottare nei confronti delle sue controllate ogni provvedimento atto a impedire il perdurare di un'infrazione di cui non ignorava l'esistenza. La ricorrente non ha del resto negato di non aver neppure tentato di impedire la prosecuzione dell'infrazione.

50.
    Ne consegue altresì che la cessione della KNP Vouwkarton al gruppo Mayr-Melnhof, intervenuta il 1° gennaio 1990, non ha influito sulla responsabilità della ricorrente per il perdurare del comportamento anticoncorrenziale della Badische.

51.
    Pertanto, il motivo fondato su un errore di valutazione da parte della Commissione dev'essere anch'esso respinto.

Sul motivo riguardante un errore di valutazione relativo alla durata della partecipazione all'intesa della Badische

Argomenti delle parti

52.
    La ricorrente fa valere che la Badische ha smesso di partecipare all'intesa alla fine del 1989. Benché la Commissione riconoscesse che la Badische si era ritirata, in quella data, dalle riunioni degli organismi del PG Paperboard, essa avrebbe tuttavia ritenuto la ricorrente responsabile della partecipazione della Badische all'intesa fino al mese di aprile 1991.

53.
    Il solo fatto che la Badische abbia ricevuto da un agente di vendita esterno, senza averne fatto richiesta, informazioni sporadiche sulle iniziative in materia di prezzi relative al solo mercato del Regno Unito non sarebbe sufficiente per stabilire che essa ha seguitato a partecipare attivamente all'intesa. Peraltro, emergerebbe dall'art. 1, nono trattino, della decisione che è soltanto a partire dall'inizio dell'anno 1990 che i produttori di cartoncino hanno adottato, con frequenza sempre maggiore, misure concordate per controllare l'offerta del prodotto.

54.
    La Commissione si richiama al punto 162 del preambolo della decisione, secondo cui la Badische metteva ancora in atto le iniziative in materia di prezzi al momento in cui la Commissione ha avviato gli accertamenti. Di conseguenza, la Badische doveva essere considerata aver partecito all'intesa anche dopo essersi ritirata dagli organismi del PG Paperboard. Il riferimento, nel medesimo punto del preambolo, al fatto che essa aveva probabilmente ottenuto informazioni sulle iniziative previste nel Regno Unito mediante il suo agente inglese, sarebbe quindi soltanto accidentale.

Giudizio del Tribunale

55.
    Si è già accertato (v. supra, punti 45-50) che la Commissione ha correttamente imputato alla ricorrente il comportamento illecito della Badische.

56.
    Quest'ultima riconosce che, dopo essersi ritirata dagli organismi del PG Paperboardalla fine del 1989, ha comunque continuato a ricevere informazioni sulle iniziative in materia di prezzi.

57.
    Essa non contesta peraltro che, come risulta dalle tabelle F e G, allegate alla decisione, nell'aprile 1990 e nel gennaio 1991, ha aumentato i prezzi del suo cartoncino GD in Germania e nel Regno Unito, portandoli al medesimo livello di quelli applicati dalle imprese che avevano aderito agli organismi del PG Paperboard fino al mese di aprile 1991.

58.
    Emerge così che essa ha intenzionalmente continuato a trarre vantaggi da attività vietate dall'art. 85, n. 1, del Trattato, giacché non poteva non esserle nota l'origine collusiva delle informazioni di cui si avvaleva.

59.
    La Commissione ha pertanto correttamente stabilito, al punto 162, sesto comma, del preambolo della decisione, che la ricorrente «[andava] (...) annoverata fra i partecipanti all'infrazione fino alla data degli accertamenti», vale a dire fino ai giorni 23 e 24 aprile 1991.

60.
    Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.

Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda

Sul motivo riguardante un'insufficienza della motivazione in relazione al calcolo dell'importo dell'ammenda

Argomenti delle parti

61.
    La ricorrente ritiene che la decisione non consenta, nonostante il livello complessivo relativamente elevato delle ammende, di comprendere il modo in cui la Commissione ha concretamente fissato l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta. Inoltre, qualora il Tribunale dovesse concludere che l'infrazione non è stata dimostrata in uno o più dei suoi aspetti, ciò avrebbe ripercussioni sulla base di calcolo dell'ammenda.

62.
    Nella sua replica, la ricorrente sottolinea come l'assenza di indicazioni precise sui fattori presi in considerazione per il calcolo dell'ammenda non le abbia consentito di fornire elementi a sostegno del presente motivo. La Commissione non potrebbe quindi contestarne la ricevibilità adducendo che non è stato sufficientemente sviluppato nel ricorso. Infatti, fintanto che la Commissione non avesse fornito indicazioni relative, in particolare, al dato di fatturato scelto per calcolare l'ammenda, al periodo fissato a tal fine e all'incidenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, essa non sarebbe stata in grado di presentare osservazioni più dettagliate.

63.
    La Commissione fa valere che il motivo fondato sull'insufficienza della motivazione per quanto riguarda l'ammenda è irricevibile, in forza dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, in quanto tale motivo non è stato in alcun modo esposto nel ricorso.

64.
    In subordine, essa ricorda che i punti 167-172 del preambolo della decisione contengono un'esposizione dettagliata degli elementi presi in considerazione per il calcolo dell'ammenda. In ogni caso, essa ritiene di non essere tenuta a presentare un «listino» delle ammende.

Giudizio del Tribunale

65.
    Il presente motivo dev'essere considerato ricevibile. Infatti, nel suo ricorso, la ricorrente ha espressamente sostenuto, seppure in termini molto sintetici, che la decisione è insufficientemente motivata in ordine al «modo in cui la Commissione ha concretamente fissato l'importo dell'ammenda». La Commissione ha peraltro risposto richiamandosi ai punti 167-172 del preambolo della decisione.

66.
    Il motivo di cui trattasi va quindi esaminato.

67.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

68.
    Per quanto riguarda una decisione che infligge, come nel caso di specie, ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

69.
    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

70.
    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

71.
    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

72.
    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

73.
    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, tra cui la ricorrente, dall'altro.

74.
    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione

commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

75.
    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di alcuni dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

76.
    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa tenuta il giorno stesso dell'adozione della decisione dal membro della Commissione responsabile della politica di concorrenza. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

77.
    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E' per la prima volta con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato come fosse auspicabile che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo

dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

78.
    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

79.
    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 77, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

80.
     Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione, consistente nel considerare la ricorrente alla stregua di una «capofila» dell'intesa, e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo

Argomenti delle parti

81.
    La ricorrente fa valere che è stata erroneamente considerata come una delle imprese «capofila» dell'intesa (punto 170 del preambolo della decisione).

82.
    La Commissione avrebbe dato per presupposto che il PWG e la PC avesseroaccettato di essere presiedute dal rappresentante della ricorrente in considerazione della potenza del gruppo KNP. Ora, la ricorrente sarebbe soltanto un piccolo produttore di cartoncino che ha «fornito» un presidente per il PWG, su richiesta dei suoi colleghi e per una durata limitata ad un anno. Successivamente, tale mandato sarebbe stato prorogato per un altro anno in seguito ad un invito dei colleghi stessi. Inoltre, la persona che svolgeva anche le mansioni di condirettore della KNP Vouwkarton sarebbe stata scelta per tale funzione a motivo della sua «neutralità» e delle sue conoscenze linguistiche. Per di più, essa avrebbe presieduto con certezza soltanto quattro delle otto riunioni del PWG svoltesi durante il suo mandato.

83.
    Di conseguenza, la posizione occupata dal suo consigliere di amministrazione non dimostrerebbe che la ricorrente è stata l'elemento trainante dell'intesa.

84.
    Inoltre, la decisione sarebbe insufficientemente motivata in quanto non farebbe apparire esplicitamente se sia stata presa in considerazione la breve durata delle funzioni di presidenza del PWG. La Commissione avrebbe precisato, nel controricorso, di essersi basata, per il calcolo dell'ammenda, sulla constatazione che la ricorrente andava considerata come una delle capofila anche per il periodo successivo al 1988. Ebbene, tale constatazione sarebbe errata, giacché verrebbe precisato nella decisione che la ricorrente andava considerata come una delle imprese capofila soltanto «durante il periodo della sua adesione al PWG» (punto 170 del preambolo della decisione).

85.
    La Commissione afferma che la ricorrente è stata considerata una delle imprese capofila dell'intesa a causa della sua adesione al PWG, o addirittura perché aveva assunto la presidenza di tale organismo.

86.
    Il suo ruolo di capofila sarebbe confermato da alcuni documenti (per la maggior parte verbali provenienti dal PG Paperboard), allegati alla controreplica, nei quali figura il nome del suo consigliere di amministrazione.

87.
    Infine, la Commissione sarebbe stata consapevole della durata limitata della partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG. Tuttavia, non sarebbe stato ragionevole tener conto di tale circostanza in sede di calcolo dell'ammenda, poiché l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe stata aumentata per il suo ruolo di capofila soltanto in relazione alla partecipazione della KNP Vouwkarton.

Giudizio del Tribunale

88.
    Ai termini del punto 170, primo comma, del preambolo della decisione, «le imprese ”capofila”, vale a dire i principali produttori di cartoncino che hanno partecipato al PWG (Cascades, Finnboard, [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió e Stora), hanno una responsabilità specifica in quanto sono chiaramente le principali responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello».

89.
    Nel secondo comma del medesimo punto viene precisato che la ricorrente va «considerata anch'essa come impresa capofila del cartello durante il periodo della sua adesione al PWG», vale a dire fino alla metà del 1988 (punto 36, secondo comma, del preambolo). La decisione puntualizza che il rappresentante della ricorrente ha presieduto la PC e il PWG «in un periodo critico».

90.
    In essa si descrive inoltre diffusamente il ruolo centrale del PWG nell'ambito dell'intesa (in particolare, ai punti 36-38 e 130-132 del preambolo).

91.
    Pertanto, la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la ricorrente è stata considerata dalla Commissione come un'impresa «capofila».

92.
    Per quanto riguarda il merito di questa motivazione, si deve rilevare che la ricorrente non contesta di aver partecipato alle riunioni del PWG né tanto meno di averne assunto la presidenza nei primi due anni dell'intesa. Essa non contesta neppure la realtà dell'oggetto essenzialmente anticoncorrenziale del PWG né quella dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dalla Commissione.

93.
    Di conseguenza, la ricorrente è stata legittimamente annoverata tra le «capofila» ai fini del calcolo dell'ammenda, senza che sulla constatazione della Commissione incidano in alcun modo né il suo comportamento effettivo nel PWG, né le ragioni addotte in ordine all'assunzione della presidenza di tale organismo.

94.
    Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente può essere annoverata tra le «capofila» e, conseguentemente, sanzionata a tale titolo soltanto per il periodo che va dalla metà del 1986 alla metà del 1988. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende, nell'ambito dell'esame del motivo riguardante gli errori compiuti nel calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente (v. infra, punti 101 e seguenti).

95.
    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

Sul motivo riguardante gli errori commessi nel calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Argomenti delle parti

96.
    La ricorrente fa valere che, in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della quota di mercato insignificante detenuta dalla Badische e della sua partecipazione marginale all'infrazione dalla fine dell'anno 1989 (punto 162 del preambolo della decisione), partecipazione peraltro limitata al Regno Unito.

97.
    Inoltre, la sanzione inflitta avrebbe presunto, erroneamente, la partecipazione delle sue due controllate all'intesa per tutto il periodo dell'infrazione, vale a dire dalla metà del 1986 fino al mese di aprile del 1991. Essa sottolinea in proposito che, dall'art. 1 della versione in lingua olandese della decisione, risulta che ha partecipato ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1988, anziché alla metà del 1986. Essa chiede al Tribunale di trarre d'ufficio le conclusioni da questo manifesto errore.

98.
    In udienza, il rappresentante della ricorrente ha rilevato che uno dei dati utilizzati per il calcolo dell'ammenda non corrispondeva al fatturato effettivamente realizzato dalla Badische. Infatti, la Commissione avrebbe tenuto conto del fatturato realizzato dalla Badische sul mercato comunitario del cartoncino nel 1989, mentre avrebbe dovuto, in base ai criteri generali adottati per il calcolo delle ammende,

prendere in considerazione il fatturato realizzato sul medesimo mercato nel 1990. Per di più, essa avrebbe erroneamente tenuto conto delle vendite di cartoncino interne al gruppo.

99.
    La Commissione sostiene di aver tenuto conto, in sede di calcolo dell'ammenda, del fatto che la Badische deteneva una quota minima di mercato, dal momento che le ammende sono state calcolate in base al fatturato delle imprese interessate.

100.
    Essa sottolinea che l'errore contenuto nella versione in lingua olandese della decisione, riguardante il momento di inizio dell'intesa, non può sfuggire ad un lettore attento, il che è confermato, a suo parere, dal fatto che la ricorrente ha fatto menzione di tale errore soltanto in sede di replica.

101.
    Infine, rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha prodotto una tabella che specificava le modalità di calcolo delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. Dal documento emerge che, prima della riduzione, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente era formato dalla somma di due dati, vale a dire, dal dato risultante dall'applicazione dell'aliquota del 9% al fatturato realizzato dalla KNP Vouwkarton, moltiplicato per quarantadue sessantesimi — per la durata della partecipazione della KNP Vouwkarton all'infrazione — e dal dato risultante dall'applicazione dell'aliquota del 7,5% al fatturato realizzato dalla Badische, moltiplicato per sessanta sessantesimi — corrispondenti alla durata della partecipazione della Badische all'infrazione. L'importo totale è stato poi ridotto di un terzo.

102.
    In udienza, la Commissione ha dichiarato di aver calcolato l'importo dell'ammenda in base a due dati, corrispondenti al fatturato rispettivamente realizzato dalla KNP Vouwkarton e dalla Badische, nel 1989, sul mercato comunitario del cartoncino.

103.
    Essa ha spiegato, per quanto riguarda la KNP Vouwkarton, di aver derogato al criterio dell'anno di riferimento, che era il 1990, al fine di tener conto della vendita di tale società alla Mayr-Melnhof, intervenuta nel corso del medesimo anno. Essa ha peraltro dichiarato di aver preso in considerazione, per determinare l'importo dell'ammenda, del fatturato realizzato dalla Badische nel 1989 (19 milioni di ECU), anziché quello del 1990 (15 milioni di ECU), in quanto uno degli stabilimenti di quest'ultima sarebbe stato chiuso definitivamente nell'autunno del 1989.

Giudizio del Tribunale

104.
    Com'è già stato accertato (v. supra, punti 45-50), la Commissione ha legittimamente ritenuto la ricorrente responsabile del comportamento illecito della KNP Vouwkarton e della Badische. Essa ha inoltre correttamente stabilito che la ricorrente aveva partecipato all'intesa dalla metà del 1986 fino al mese di aprile del 1991 (v. supra, punti 55 a 60).

105.
    Ne consegue che gli argomenti della ricorrente, fondati su un errore nella valutazione della sua partecipazione all'intesa, devono essere disattesi.

106.
    Dev'essere del pari disatteso l'argomento relativo ad un errore contenuto nella versione in lingua olandese della decisione, secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato «ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1988». Infatti, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124), si deve rilevare come da esso risulti chiaramente che la Commissione intendeva contestare alla ricorrente la partecipazione ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986. Emerge peraltro dall'atto introduttivo del ricorso presentato dalla ricorrente (punto 8, in cui viene richiamato il punto 162 del preambolo della decisione) che essa ha interpretato in tal senso la decisione impugnata.

107.
    Si deve ricordare che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 sono state rispettivamente inflitte alle imprese considerate come capofila dell'intesa e alle altre imprese. L'effettiva applicazione di tali livelli base è stata confermata dalla Commissione durante la fase contenziosa del procedimento e, in particolare, nella sua risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale.

108.
    Nel caso della ricorrente, l'argomento fondato sulla quota di mercato insignificante detenuta dalla Badische non può essere accolto. Infatti, la Commissione ha tenuto conto, come per le altre imprese, del fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino. In tal modo, essa ha valutato le dimensioni e la potenza economica effettive della Badische nell'ambito di tale mercato. Tuttavia, poiché essa ha preso in considerazione il fatturato della Badische realizzato nel 1989 anziché quello, meno elevato, relativo al 1990 (v. supra, punto 103), come lo imponeva il rispetto del principio della parità di trattamento, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dovrà essere ridotto. Occorre precisare, al riguardo, che la Commissione non può derogare in un caso specifico, senza fornire alcuna spiegazione in proposito nella decisione, ai criteri generalmente adottati per determinare l'importo delle ammende. Infatti, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione. Essa non può essere spiegata, per la prima volta e a posteriori, dinanzi al giudice comunitario, salvo in circostanze eccezionali, che non ricorrono nel caso di specie (v., in particolare, sentenza Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, citata, punto 131).

109.
    Le spiegazioni relative alla determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, prodotte per iscritto su richiesta del Tribunale, evidenziano anch'esse che un'aliquota del 9% è stata applicata al fatturato realizzato nel 1989 dalla KNP Vouwkarton per il complesso del periodo nel quale tale società è stata detenuta dalla KNP, vale a dire fino al 1° gennaio 1990, nonostante il fatto che nessun

rappresentante della KNP avesse partecipato alle riunioni del PWG dopo la metà del 1988.

110.
    Nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale nonché in udienza, la Commissione ha tuttavia suggerito un metodo alternativo per il calcolo dell'ammenda. In base a questo secondo metodo, l'ammenda verrebbe calcolata applicando al fatturato della KNP Vouwkarton e della Badische un'aliquota base del 9% per il periodo in cui la ricorrente era stata una delle capofila dell'intesa e, per il periodo d'infrazione residuo, un'aliquota base del 7,5%.

111.
    Va constatato che soltanto questo secondo metodo è conforme alle precisazioni formulate al punto 170, secondo comma, del preambolo della decisione, in cui viene precisato che la ricorrente va «considerata (...) come impresa capofila delcartello durante il periodo della sua adesione al PWG». Sarà quindi necessario tener conto di tale constatazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.

112.
    Infine, per quanto riguarda le vendite di cartoncino interne al gruppo, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto in sede di calcolo dell'ammenda.

113.
    Da tutto quanto precede risulta che l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dev'essere ridotto.

114.
    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente, ad eccezione di quello riguardante errori commessi nel calcolo dell'ammenda inflittale, giustifica una riduzione, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 2 700 000 ECU.

Sulle spese

115.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, Il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze decidendo che la parte ricorrente sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione e che quest'ultima sopporterà l'altra metà delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 — Cartoncino), è fissato in 2 700 000 ECU.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

4)    La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

Vesterdorf
Brïet
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

     Fatti all'origine della controversia

II - 2

     Procedimento

II - 6

     Conclusioni delle parti

II - 7

     Sulla domanda di annullamento della decisione

II - 7

         Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione in ordine all'imputazione alla ricorrente del comportamento della KNP Vouwkarton e della Badische e, dall'altro, alla violazione dell'art. 190 del Trattato a tale riguardo

II - 7

             Argomenti delle parti

II - 7

             Giudizio del Tribunale

II - 9

         Sul motivo riguardante un errore di valutazione relativo alla durata della partecipazione all'intesa della Badische

II - 11

             Argomenti delle parti

II - 11

             Giudizio del Tribunale

II - 11

     Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda

II - 12

         Sul motivo riguardante un'insufficienza della motivazione in relazione al calcolo dell'importo dell'ammenda

II - 12

             Argomenti delle parti

II - 12

             Giudizio del Tribunale

II - 13

     Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione, consistente nel considerare la ricorrente alla stregua di una «capofila» dell'intesa, e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo

II - 16

             Argomenti delle parti

II - 16

             Giudizio del Tribunale

II - 17

     Sul motivo riguardante gli errori commessi nel calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

II - 18

             Argomenti delle parti

II - 18

             Giudizio del Tribunale

II - 19

     Sulle spese

II - 21


1: Lingua processuale: l'olandese.

Racc.