Language of document : ECLI:EU:T:1998:38

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

18 febbraio 1998 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati - Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Sindacati e consigli d'azienda - Irricevibilità»

Nella causa T-189/97,

Comité d'entreprise de la Société française de production, ente di rappresentanza del personale, con sede in Bry-sur-Marne (Francia),

Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), organizzazione professionale di categoria, con sede in Parigi,

Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), organizzazione professionale di categoria, con sede in Parigi,

Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision, organizzazione professionale di categoria, con sede in Parigi,

Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC), organizzazione professionale di categoria con sede in Parigi,

organismi disciplinati dal Libro IV del codice del lavoro francese,

con l'avvocato Hélène Masse-Dessen, patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla Cour de cassation francese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.to Guy Thomas, 77, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Dimitris Triantafyllou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 ottobre 1996, 97/238/CE, relativa all'aiuto accordato dal governo francese alla società di produzione audiovisiva Société française de production (GU L 1997, L 95, pag. 19),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C.P. Briët, C.W. Bellamy, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
    La Société française de production (in prosieguo: la «SFP») è una società controllata dallo Stato francese, la cui attività principale consiste nella produzione e nella trasmissione di programmi per la televisione.

2.
    Con decisioni 27 febbraio 1991 e 25 marzo 1992 la Commissione autorizzava due versamenti di aiuti alla SFP da parte delle autorità francesi, effettuati nel periodo dal 1986-1991, per un importo totale di 1 260 milioni di FF.

3.
    Detto Stato procedeva in seguito a nuovi interventi a favore della SFP, versandole 460 milioni di FF nel 1993 e 400 milioni di FF nel 1994. Ritenendosi svantaggiate dai prezzi poco elevati che l'aiuto ricevuto dalla SFP consentiva a questa di praticare, varie società concorrenti presentavano il 7 aprile 1994 una denuncia alla Commissione.

4.
    Con decisione 16 novembre 1994 questa avviava il procedimento previsto dall'art. 3, n. 2, del Trattato CE in relazione agli ultimi due versamenti effettuati nel 1993 e nel 1994 e con comunicazione 95/C 80/04 (GU 1995, C 80, pag. 7) invitava il governo francese e le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Essa invitava inoltre il governo francese a fornirle un piano di ristrutturazione e a impegnarsi a non mettere altri fondi pubblici a disposizione della SFP senza sua previa autorizzazione. Le autorità francesi presentavano le loro osservazioni con lettera 16 gennaio 1995.

5.
    Con decisione 15 maggio 1996, che ha dato luogo alla comunicazione 96/C 171/03, (GU 1996, C 171, pag. 3), la Commissione decideva di ampliare l'oggetto del procedimento per comprendervi nuovi aiuti pubblici, per un importo di 250 milioni di FF, il cui versamento era stato annunciato dalle autorità francesi il 19 febbraio 1996.

6.
    Nessuna osservazione degli altri Stati membri o degli altri interessati veniva ricevuta dalla Commissione dopo l'avvio da procedimento.

7.
    Il 2 ottobre 1996 la Commissione adottava la decisione 97/238/CE, avente ad oggetto l'aiuto accordato dal governo francese alla società di produzione audiovisiva Société française de production (GU 1997, L 95, pag. 19; in prosieguo: la «decisione» o la «decisione impugnata»). In questa decisione essa considerava che l'aiuto controverso, risultante da versamenti successivi effettuati durante il periodo 1993-1996, per un importo totale di 1 miliardo e 110 milioni di FF, fosse illegittimo, perché concesso in violazione del procedimento di previa notifica previstodall'art. 93, n. 3, del Trattato. La Commissione riteneva che detto aiuto fosse incompatibile con il mercato comune, dal momento che esso non poteva beneficiare di una delle deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. c) e d), del Trattato. Di conseguenza ingiungeva al governo francese di procedere al recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi calcolati a partire dalla data della sua concessione fino alla data del suo rimborso.

8.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 1997, la commissione aziendale interna della SFP, il Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT, il Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT, il Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision nonché il Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC hanno proposto il presente ricorso.

9.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 1997, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, a proposito della quale i ricorrenti hanno presentato il 25 settembre 1997 le loro osservazioni.

Le conclusioni delle parti

10.
    Nella loro domanda i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese e, in applicazione degli artt. 87, n. 3, e 91 del regolamento di procedura, condannarla a pagare a ciascuno di essi una somma di 20 000 ECU.

11.
    Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    condannare i ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

12.
    La Commissione sostiene che, trattandosi di una decisione rivolta alla Repubblica francese, la domanda dei ricorrenti è irricevibile in quanto questi non soddisfano le due condizioni poste dall'art. 173, quarto comma, del Trattato.

13.
    In primo luogo, essi non sarebbero direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata. Infatti, questa verterebbe su una procedura di applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato, la cui finalità è, alla stregua delle altre disposizioni rientranti nel capo relativo alle regole sulla concorrenza, di salvaguardare una concorrenza effettiva nel mercato comune. Ne conseguirebbe che sono le imprese, in quanto operatori economici, ad essere interessate in via prioritaria dalle norme in questione e dalle decisioni che vi si riferiscono.

14.
    E' vero che i rappresentanti dei lavoratori delle aziende beneficiarie di un aiuto, alla stregua dei rappresentanti dei lavoratori di aziende concorrenti, potrebbero vedersi riconoscere la qualifica di «interessati» ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. In effetti, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto ad una cerchia allargata di persone il diritto di presentare osservazioni nell'ambito della procedura amministrativa contemplata da quest'ultima disposizione (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16). Tale giurisprudenza sarebbe giustificata sia dalla formulazione generale della detta disposizione, che non definisce il concetto di persona interessata, sia dall'obiettivo dell'avvio del procedimento, che è quello di consentire alla Commissione di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni. A sostegno di questa tesi la Commissione sottolinea che, sebbene una decisione in materia di aiuti di Stato riguardi prioritariamente la concorrenza, essa è cionondimeno tenuta a tener conto, nel contesto globale della questione, degli obiettivi fondamentali contemplati dall'art. 2 del Trattato, ivi compreso quello di un rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, e a procedere a valutazioni di ordine economico e sociale (sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 25), con la conseguenza che i rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate possono apportare punti di vista e informazioni che possono interessarla.

15.
    Tuttavia, il fatto che i comitati e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori delle imprese interessate possano essere considerati come interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato non consentirebbe di concludere automaticamente per l'esistenza di un loro interesse ad agire, ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Vero è che nel settore delle concentrazioni di imprese l'esistenza nel regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), di una espressa disposizione che conceda diritti procedurali ai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese di cui trattasi avrebbe indotto il Tribunale a considerare che questi ultimi sono individualmente riguardati da una decisione della Commissione (sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-96/92, CCE della Société genérale des grandes sources e a./Commissione, Racc. pag. II-1213, e causa T-12/93, CCE de Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II-1247). Tuttavia non esisterebbero tali disposizioni nel settore degli aiuti di Stato. Del resto, la struttura del sistema di controllo degli aiuti di Stato sarebbe caratterizzata dal fatto che le imprese stesse intervengono nei loro rapporti con la Commissionesolo a un livello inferiore a quello degli Stati membri, mentre questi ultimi sono i soli destinatari formali delle decisioni adottate in base agli artt. 92 e 93 del Trattato. Orbene, poiché le imprese o le loro associazioni sono considerate dalla giurisprudenza individualmente interessate da tali decisioni, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, solo a rigorose condizioni (sentenze della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, e 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85, 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219; sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971), sarebbe a fortiori giustificato ritenere che non ne siano interessati terzi che, alla stregua dei ricorrenti, non sono interessati dalle decisioni sotto il profilo della concorrenza e si collocano pertanto solo in rango subordinato.

16.
    Secondo la Commissione, una soluzione in senso inverso avrebbe l'effetto di ammettere una actio popularis, non voluta dagli autori del Trattato, e di comportare un'inflazione di ricorsi. I rappresentanti dei lavoratori dell'impresa beneficiaria dell'aiuto sarebbero terzi interessati, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, solo nella misura in cui fanno parte del numero indeterminato di persone che devono fornire informazioni alla Commissione all'atto della procedura amministrativa, allo stesso titolo di altri interessati come i creditori, i clienti e i fornitori dell'impresa beneficiaria, o anche i rappresentanti dei lavoratori delle imprese concorrenti. L'ammettere un diritto di ricorso autonomo ai rappresentanti dei lavoratori non aggiungerebbe nulla all'efficacia del sindacato giurisdizionale in materia di aiuti di Stato, poiché, nella specie, un ricorso avverso la decisione impugnata avrebbe potuto essere proposto sia dalla Repubblica francese sia dalla SFP. Per contro, una possibilità di ricorso parallelo di terzi quali i ricorrenti produrrebbe un'ulteriore incertezza giuridica circa la validità delle decisioni della Commissione, poiché implicherebbe una proroga del termine di ricorso, siccome tale termine inizierebbe a decorrere, in tal caso, non dalla data della notifica ma dalla data alla quale essi hanno preso conoscenza della decisione.

17.
    Infine l'ammettere un interesse ad agire ad organi rappresentativi dei lavoratori implicherebbe un considerevole indebolimento delle esecuzioni delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. A questo proposito, la Commissione deduce che, in genere, la concessione di un aiuto da parte dello Stato è previamente accompagnata da compromessi tra i diversi interessi in seno all'impresa interessata, specie nel caso di ristrutturazioni. In futuro sarebbe pertanto sufficiente che un sindacato metta in discussione una decisione della Commissione perché l'insieme del piano proposto resti sospeso, e persino annullato. Questo rischio sarebbe ancora più evidente in un caso come quello di specie, ove i lavoratori dipendenti sono rappresentati da più organizzazioni sindacali. La Commissione ne deduce che soltanto l'impresa, in quanto insieme integrato di risorse umane e di capitali, deve considerarsi come individualmente interessata, al contrario dei suoi elementi costitutivi o dei suoi rappresentanti.

18.
    In secondo luogo, la Commissione afferma che i ricorrenti non sono direttamente riguardati dall'atto impugnato. Essa sostiene che la decisione produce solo effetti indiretti sui diritti e sugli interessi dei lavoratori dipendenti che i ricorrenti rappresentano. A suo avviso, anche se il rimborso di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune impedisce all'impresa di beneficiare di mezzi finanziari sperati o promessi, la possibilità di una ripercussione sul livello e sulle condizioni dell'occupazione presupporrebbe cionondimeno la previa adozione, da parte dell'impresa o delle parti sociali, di misure autonome rispetto alla decisione stessa della Commissione. Nella specie, la decisione impugnata si limiterebbe a constatare la totale mancanza di piano di ristrutturazione, senza pertanto disporre l'adozione di misure specifiche di ristrutturazione.

19.
    Inoltre, la soppressione di effettivi o la riduzione dei salari non costituirebbero una condizione ineluttabile dell'autorizzazione di un aiuto alla ristrutturazione, come attesterebbe il fatto che esse non sono espressamente menzionate nella comunicazione della Commissione 94/C 368/05, relativa agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12). Al contrario, soppressioni di effettivi o riduzioni salariali potrebbero anche intervenire nel contesto di una razionalizzazione della gestione di un'azienda, indipendentemente da qualsiasi aiuto di Stato e da qualsiasi decisione della Commissione ad essa inerente, di modo che un eventuale annullamento della decisione non garantirebbe comunque la sicurezza delle condizioni di lavoro nell'impresa considerata. Per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti relativo all'asserita rimessa in discussione, per effetto della decisione, dell'applicazione nell'impresa del contratto collettivo in materia retributiva del settore pubblico, la Commissione osserva che si tratta di un'idea proveniente dalle autorità francesi e dai potenziali acquirenti dell'impresa, e non da lei stessa. Ad ogni modo, sarebbe stato impossibile che essa imponesse la cessazione dell'applicazione del contratto collettivo sopramenzionato, poiché, ai sensi dell'art. L. 132-8 del codice del lavoro francese, ogni contratto collettivo continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto.

20.
    La Commissione sostiene poi che la ristrutturazione o persino il fallimento dell'impresa a seguito del recupero dell'aiuto non lederebbe i diritti propri dei ricorrenti. Facendo riferimento alla già citata sentenza CCE di Vittel e a./Commissione, essa deduce, da un lato, che il consiglio d'azienda non dimostra alcun interesse al mantenimento delle sue funzioni qualora, in conseguenza della modificazione della struttura dell'impresa di cui trattasi, non ricorrano più le condizioni alle quali la normativa applicabile ne prevede l'istituzione e, dall'altro, che i vari sindacati non godono di alcun interesse proprio alla perennità dell'impresa per il solo motivo che una ristrutturazione comporterebbe, nei loro confronti, conseguenze di ordine strutturale e finanziario.

21.
    Aggiunge che il solo interesse loro proprio che i ricorrenti avrebbero potuto invocare riguarderebbe, al massimo, la loro partecipazione al procedimentoamministrativo in quanto parti interessate ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato nella misura in cui, in caso di diritti procedurali accordati a terzi, questi ultimi dovessero disporre di un mezzo di ricorso destinato alla tutela dei loro legittimi interessi (sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875). Tuttavia, nella specie, i ricorrenti non sarebbero direttamente interessati, dal momento che il loro ricorso non riguarda la tutela delle loro garanzie procedurali e che essi non hanno partecipato al procedimento amministrativo.

22.
    I ricorrenti rilevano che, secondo la Commissione, in quanto rappresentanti riconosciuti dei lavoratori essi dispongono del diritto di essere sentiti nel corso del procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, del Trattato, nonostante la mancanza di un testo normativo.

23.
    Essi accludono l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità.

24.
    Sostengono, in primo luogo, di essere individualmente riguardati dalla decisione. Avvalendosi delle citate sentenze CCE della Société générale des grandes sources e a./Commissione e CCE de Vittel e a./Commissione, deducono che sono rappresentanti riconosciuti dei lavoratori della SFP, il che conferirebbe loro la legittimazione ad agire avverso la decisione impugnata.

25.
    Essi ritengono che l'argomento secondo cui nella struttura del sistema di controllo degli aiuti di Stato essi occuperebbero soltanto un posto di secondo ordine non sia pertinente, in quanto tale situazione non avrebbe impedito alla giurisprudenza di riconoscere la legittimazione ad agire ad altri terzi, quali le imprese concorrenti e le loro associazioni professionali di categoria. Sarebbe pure errato limitare l'esercizio dei mezzi di ricorso ai terzi che sono interessati solo sotto il profilo della concorrenza. L'attività della Commissione nel settore degli aiuti di Stato implicherebbe la conciliazione delle regole di concorrenza con scelte di ordine politico, come sarebbe attestato dalla causa del Fonds national de l'emploi français, che ha dato luogo alla sentenza della Corte 26 settembre 1996, Francia/Commissione (causa C-241/94, Racc. pag. I-4551). Il sindacato di legittimità delle sue decisioni dovrebbe così effettuarsi con riguardo a tutti gli obiettivi del Trattato, e gli obiettivi sociali dovrebbero costituire oggetto di una tutela specifica. I ricorrenti ne deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, gli interessi collettivi dei lavoratori di cui sono i rappresentanti debbono essere distinti dagli interessi dei terzi quali i creditori dell'impresa di cui trattasi. Essi ne deducono del pari che, se soltanto le imprese concorrenti disponessero di un mezzo di ricorso, le decisioni della Commissione sfuggirebbero a qualsiasi sindacato di legittimità sotto tale profilo.

26.
    Neppure l'argomento della Commissione che deduce il rischio di una moltiplicazione dei ricorsi sarebbe fondato, in quanto siffatto rischio potrebbe essere evitato se nella fase del procedimento preliminare avesse luogo una sufficiente concertazione tra i vari interessi in gioco e se fosse assicurata lanecessaria pubblicità di tale procedimento. Ad ogni modo, considerazioni di ordine pratico non potrebbero giustificare che il giudice comunitario non statuisca sull'effettivo rispetto dei diritti dei ricorrenti.

27.
    In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la decisione li riguarda direttamente, in quanto lede i diritti dei lavoratori subordinati che essi rappresentano. La decisione impugnata implicherebbe ineluttabilmente per i lavoratori dipendenti della SFP la soppressione di posti di lavoro e la perdita di benefici collettivi. Infatti, in mancanza di apporti destinati a integrare il capitale dell'impresa, l'eventualità di provvedimenti di licenziamento o di riduzione dei benefici sociali non potrebbe essere considerata come puramente teorica e non esisterebbe alcun margine di negoziazione per le parti sociali. Ciò varrebbe tanto più in quanto la decisione metterebbe direttamente in discussione il regime sociale di cui beneficiano i dipendenti della SFP, dato che uno dei motivi dell'incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune sarebbe che «le misure di ristrutturazione menzionate dal governo francese sono insufficienti [con la conseguenza che] il contratto collettivo di lavoro nel settore pubblico cesserebbe di essere applicato, poiché la struttura attuale degli oneri salariali presso la SFP non è competitiva». Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dall'art. L. 132-8 del codice del lavoro francese non risulterebbe in alcun modo che, nell'ipotesi di una denuncia, il contratto collettivo continuerebbe ad ogni modo ad applicarsi fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto, poiché, in virtù di detto articolo, i diritti dei lavoratori dipendenti verrebbero in tal caso salvaguardati soltanto per la durata di un anno.

28.
    I ricorrenti non contestano che una decisione in materia di aiuti di Stato non costituisca la sola decisione che possa dar luogo a provvedimenti di ristrutturazione. Essi ammettono che siffatta decisione può non avere conseguenze sull'occupazione. Tuttavia, la decisione impugnata produrrebbe, nella specie, effetti diretti sulla situazione dei lavoratori subordinati, dal momento che, da un lato, essa porrebbe come condizione per l'autorizzazione dell'aiuto l'adozione di un piano di ristrutturazione che implica, in particolare, la messa in discussione della struttura dei posti di lavoro e dei salari e, dall'altro, il rimborso degli aiuti controversi potrebbe comportare la chiusura dell'impresa. L'analogia operata dalla Commissione con il settore delle concentrazioni sarebbe irrilevante, in quanto nessun testo normativo garantirebbe ai lavoratori dipendenti la sicurezza o il trasferimento del loro posto di lavoro.

29.
    Infine, all'argomento secondo cui essi non potrebbero invocare un interesse proprio al mantenimento delle loro funzioni i ricorrenti replicano che essi non si avvalgono di un diritto alla loro perennità, ma unicamente dei diritti dei lavoratori dipendenti che rappresentano. Essi sottolineano tuttavia che, secondo la giurisprudenza, sarebbero in ogni caso legittimati ad agire per la difesa dei loro diritti procedurali qualora tali diritti non siano stati rispettati.

Giudizio del Tribunale

30.
    Ai termini dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dagli atti di causa per poter statuire senza trattazione orale.

31.
    Una decisione con cui la Commissione si pronuncia su un procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato e che pone termine all'esame dell'eventuale compatibilità di un aiuto con il mercato comune ha sempre come destinatario lo Stato membro interessato.

32.
    Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento contro una decisione adottata nei confronti di un'altra persona solo se tale decisione la riguarda direttamente ed individualmente.

33.
    Pertanto la ricevibilità del ricorso dipende nella specie dalla questione se la decisione impugnata, indirizzata al governo francese e che chiude il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, riguardi i ricorrenti direttamente ed individualmente.

34.
    Da una costante giurisprudenza risulta che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere interessati individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato solo se la decisione impugnata rechi loro pregiudizio a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pagg. 195, in particolare pag. 220, e Cofaz e a./Commissione, già citata, punto 22; sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 37).

35.
    Nella specie i ricorrenti sostengono di essere in possesso della qualifica di rappresentanti riconosciuti dei lavoratori. Essi si avvalgono delle citate sentenze CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione e CCE de Vittel e a./Commissione, nelle quali il Tribunale ha affermato che i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da un'operazione di concentrazione dovevano, in linea di principio, essere considerati individualmente riguardati dalla decisione della Commissione che, adottata in applicazione del regolamento n. 4064/89, dichiarava tale operazione compatibile con il mercato comune.

36.
    In dette due sentenze (v. punti 30 e 31 e, rispettivamente, punti 40 e 41) il Tribunale ha tuttavia considerato che i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate erano individualmente riguardati dall'operazione in ragione della loro espressa menzione, nel regolamento n. 4064/89, tra i terzi chegiustificano un interesse sufficiente per essere sentiti dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, il che li caratterizzava rispetto a ogni altro terzo.

37.
    Orbene, il Consiglio non si è ancora avvalso della facoltà conferitagli dall'art. 94 del Trattato di emettere regolamenti di attuazione degli artt. 92 e 93 (v., in particolare, sentenza della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Consiglio, Racc. pag. 1451, punto 10, e sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351, punto 70). Così, a differenza del settore relativo al controllo comunitario delle operazioni di concentrazione, nel settore degli aiuti di Stato non esistono disposizioni di regolamento analoghe a quelle contenute nel regolamento n. 4064/89 che riconoscano espressamente ai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori prerogative di ordine procedurale. Ne consegue che i ricorrenti non possono utilmente avvalersi di quest'ultima qualifica per dedurre che essi sono individualmente riguardati dalla decisione impugnata.

38.
    Neppure l'argomento secondo cui nel settore degli aiuti di Stato l'attività della Commissione sarebbe intesa a conciliare le regole di concorrenza con considerazioni di ordine politico, in modo che il sindacato di legittimità dovrebbe essere effettuato con riferimento anche agli obiettivi sociali del Trattato, è idoneo a dimostrare che i ricorrenti sono individualmente riguardati dalla decisione impugnata.

39.
    Si deve ricordare che gli artt. 92 e 93 hanno l'obiettivo di evitare che gli interventi di uno Stato membro producano l'effetto di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

40.
    Cionondimeno, al fine di valutare se un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato sia compatibile o meno con il mercato comune, la Commissione può, se del caso, tenere conto anche di considerazioni di ordine sociale. Infatti, quanto all'art. 92, n. 3, del Trattato, la cui eventuale applicazione costituiva oggetto di esame nella decisione impugnata, la Commissione fruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, denominata «Boussac», Racc. pag. I-307, punto 49, e 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 26).

41.
    Tenuto conto del procedimento previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato, che è quello di consentire alla Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, di avere un'informazione completa su tutti i dati della causa e di munirsi di tutti i pareri necessari al fine di stabilire se l'aiuto sottoposto al suo esame sia o meno compatibile con il mercato comune (sentenze della Corte Germania/Commissione, già citata, punto 13, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 16), non è quindi escluso, come ammesso dalla Commissione, che organismi che rappresentano i lavoratoridell'impresa beneficiaria di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla Commissione stessa.

42.
    Tuttavia, la mera sola circostanza che i ricorrenti possano essere eventualmente considerati interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato non sarebbe sufficiente a identificarli in modo analogo allo Stato destinatario della decisione. Infatti gli interessati ai sensi di questa disposizione sono non soltanto l'impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni professionali eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto, in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria (sentenze Intermills/Commissione, già citata, punto 16, e Matra/Commissione, già citata, punto 18). Si tratta, in altri termini, di un insieme non determinato di destinatari (sentenza Intermills/Commissione, già citata, punto 16; v, altresì, le conclusioni presentate dall'avvocato generale VerLoren van Themaat in relazione alla detta sentenza, pag. 3834, in particolare pag. 3837), di modo che la mera qualifica di interessato non può essere sufficiente a identificare i ricorrenti rispetto a qualsiasi altro terzo potenzialmente interessato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato.

43.
    Si deve inoltre constatare che, dopo la pubblicazione degli avvisi di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato (v. supra, punti 3 e 4), i ricorrenti non sono mai intervenuti presso la Commissione nel corso del procedimento al fine di presentare, in quanto interessati, le loro osservazioni su eventuali considerazioni di ordine sociale.

44.
    Del resto, anche ammettendo che i ricorrenti abbiano presentato osservazioni nel corso del procedimento amministrativo, neanche questa sola circostanza sarebbe sufficiente a identificarli in modo analogo a quello del destinatario della decisione. Infatti, a proposito delle imprese concorrenti del beneficiario dell'aiuto che hanno svolto un ruolo attivo nell'ambito del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, occorre anche che esse dimostrino, al fine di poter essere considerate individualmente riguardate, che la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente lesa dalla misura di aiuto che costituisce l'oggetto della decisione impugnata (v. sentenza Cofaz e a./Commissione, già citata, punto 25, e sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 34). Del pari, associazioni di categoria che hanno partecipato attivamente al detto procedimento e che raggruppano le imprese del settore considerato sono individualmente riguardate da una decisione che chiuda il procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato solo se la loro posizione di negoziatrici è lesa dalla detta decisione (v. sentenze della Corte Van der Kooy e a./Commissione, già citata, punti 21-24, e 24 marzo 1993, causa 313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 28-30).

45.
    Da quanto precede risulta che, in mancanza di una sostanziale incidenza su una posizione concorrenziale e in assenza di effettiva lesione della facoltà di cui essipotrebbero disporre, in qualità di interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2 del Trattato, di presentare le loro osservazioni nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al quale del resto non hanno partecipato, i ricorrenti non possono far valere un qualsivoglia pregiudizio idoneo a dimostrare che la loro situazione giuridica è sostanzialmente lesa dalla decisione impugnata. Essi non possono pertanto essere considerati come individualmente riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

46.
    Per di più, i ricorrenti non sono direttamente riguardati dalla decisione impugnata.

47.
    Essi sostengono, nella specie, che la decisione lede direttamente, non già i loro diritti, ma gli interessi dei lavoratori subordinati della SFP, in quanto essa avrebbe come conseguenza ineluttabile la soppressione di posti di lavoro o la perdita di benefici sociali. Si deve a questo proposito tuttavia sottolineare che una decisione che accerti l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e che ordini il suo recupero non può di per sé comportare le asserite conseguenze sul livello e sulle condizioni di occupazione nell'impresa beneficiaria dell'aiuto considerato. Il verificarsi di tali conseguenze presupporrebbe necessariamente l'adozione da parte della detta impresa, o da parte delle parti sociali, di misure autonome rispetto alla decisione della Commissione. Orbene, tenuto conto del margine di negoziazione di cui dispongono le parti sociali circa la natura e la portata delle misure che possono essere adottate nell'ambito di un'eventuale ristrutturazione dell'impresa, la possibilità che siffatti provvedimenti non vengano effettivamente adottati non appare meramente teorica (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207).

48.
    Per quanto riguarda, più particolarmente, il contratto collettivo in materia retributiva del settore pubblico la cui applicazione, come affermano i ricorrenti, è direttamente messa in discussione dalla decisione impugnata, emerge dall'art. L. 132-8 del codice di lavoro francese che, anche nell'ipotesi di una denuncia del detto contratto collettivo - la quale provenisse, in ogni caso, da una delle parti firmatarie -, i lavoratori subordinati dell'impresa interessata conserverebbero i benefici individuali che hanno acquisito in applicazione del contratto, qualora questo non venisse sostituito da un nuovo contratto o da un nuovo accordo entro i termini stabiliti dalla legge. Ne consegue che la cessazione dell'applicazione effettiva dei vantaggi sociali di cui beneficiano i lavoratori dipendenti della SFP non presenta alcun carattere ineluttabile e non può derivare pertanto direttamente dalla decisione impugnata. Inoltre, il mero fatto che un atto sia idoneo a produrre effetti sulla situazione materiale dei ricorrenti non è sufficiente perché lo si possa considerare nel senso che esso li riguardi direttamente (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7).

49.
    Del resto, l'annullamento della decisione della Commissione, nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso alla SFP e ne ordinaal governo francese il recupero, non costituirebbe, come riconosciuto quantomeno implicitamente dai ricorrenti, una garanzia contro soppressioni di posti di lavoro o riduzioni di benefici sociali, il che dimostra il carattere autonomo delle misure che possono essere adottate a tal fine dall'impresa o dalle parti sociali e, pertanto, l'assenza di un nesso di causalità tra la lesione assertivamente arrecata agli interessi dei lavoratori dipendenti e la decisione impugnata (v. sentenze CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, già citata, punto 42, e CCE de Vittel e a./Commissione, già citata, punto 55).

50.
    L'analisi secondo cui l'eventuale autorizzazione del versamento dell'aiuto controverso alla SFP avrebbe ad ogni modo soltanto un effetto indiretto sulla situazione dei lavoratori dipendenti è confermata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui un'organizzazione professionale di categoria dimostra solo un interesse di carattere indiretto e remoto alla liquidazione di un indennizzo alle imprese, anche se le liquidazioni di cui trattasi possono avere un effetto favorevole sulla prosperità economica delle dette imprese e, di conseguenza, sul livello dell'occupazione nelle stesse (v. ordinanza della Corte 8 aprile 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1041, punti 8 e 9, e sentenza CCE de Vittel e a./Commissione, già citata, punto 52).

51.
    Infine, la composizione delle controversie aventi ad oggetto eventuali pregiudizi agli interessi dei lavoratori dipendenti, come quelli asseriti nella specie, ricade non sotto il sindacato di legittimità delle decisioni della Commissione adottate in applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, ma sotto le disposizioni del diritto nazionale relative al controllo, da parte del giudice nazionale, delle misure che possono essere adottate dalle imprese, o dalle parti sociali interessate, che sono direttamente all'origine di siffatti pregiudizi.

52.
    Da questi elementi emerge che la decisione impugnata non è, di per sé, idonea a comportare conseguenze dirette sugli interessi dei lavoratori subordinati della SFP, con la conseguenza che i ricorrenti non possono essere considerati neanche direttamente riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

53.
    L'argomento secondo il quale si dovrebbe verificare se la Commissione abbia rispettato i diritti procedurali dei ricorrenti è nella specie irrilevante. Infatti, la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, intimando in tal modo agli interessati di presentare le loro osservazioni. Orbene, i ricorrenti non sono mai intervenuti presso la Commissione nel corso di tale procedimento e nel loro ricorso non fanno valere alcun motivo relativo a un'eventuale violazione dei loro asseriti diritti.

54.
    Poiché i ricorrenti non sono direttamente ed individualmente riguardati dalla decisione impugnata, il loro ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

55.
    Ai termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese, conformemente alla domanda in tal senso della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

così provvede:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    I ricorrenti sono condannati alle spese.

Lussemburgo, 18 febbraio 1998

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Kalogeropoulos


1: Lingua processuale: il francese.