Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

Causa T193/20

Eternit

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 novembre 2021

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un pannello da costruzione – Disegno o modello anteriore che rappresenta un pannello per barriera anti-rumore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Settore interessato – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Rilevanza dei prodotti effettivamente commercializzati – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

1.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità - Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Determinazione del settore interessato, dell’utilizzatore informato e del margine di libertà dell’autore in relazione al disegno o modello contestato – Confronto tra le impressioni generali dei disegni o modelli in conflitto

[Regolamento del Consiglio n.o 6/2002, considerando 14 e artt. 6 e 25, § 1, b)]

(v. punti 21-25, 27)

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità - Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi che i disegni o modelli presentano – Portata – Presa in considerazione dei prodotti effettivamente commercializzati – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n.o 6/2002, considerando 12 e artt. 3, a), 4, § 1, 6 e 25, § 1, b)]

(v. punti 28-33, 71, 72, 75, 82)

3.      Disegni e modelli comunitari - Cause di nullità - Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Settore interessato

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, 25, § 1, b), e 36, § 2]

(v. punti 36, 37, 41-43)

4.      Disegni e modelli comunitari - Cause di nullità - Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Rappresentazione di un pannello da costruzione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6 e 25, § 1, b)]

(v. punti 50, 63, 65, 76-78, 81, 85)

Sintesi

In seguito a una domanda depositata presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la Eternit (Belgio) ha ottenuto la registrazione di un disegno o modello comunitario che rappresenta un pannello da costruzione. La Eternit Österreich GmbH ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di quest’ultimo, sostenendo in particolare che esso non presentava carattere individuale (1) rispetto al disegno o modello anteriore che rappresenta un pannello per barriera anti-rumore.

L’EUIPO ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato con la motivazione che esso era sprovvisto di carattere individuale, in quanto per l’utilizzatore informato esso era complessivamente simile al disegno o modello anteriore.

Il Tribunale respinge il ricorso della Eternit contro la decisione dell’EUIPO. Da un lato, il Tribunale chiarisce quale tra i modelli o disegni in conflitto debba essere assunto come riferimento al fine di determinare il settore interessato, l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore. Dall’altro lato, esso precisa se i prodotti effettivamente commercializzati, nei quali i disegni o modelli in conflitto sono incorporati o ai quali sono applicati, siano rilevanti per la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato deriva, in sostanza, da un esame in quattro fasi. A questo proposito, esso precisa che le prime tre fasi dell’analisi, ossia la determinazione del settore interessato, dell’utilizzatore informato e del margine di libertà dell’autore, devono essere effettuate soltanto in relazione al disegno o modello contestato. Infatti, il disegno o modello anteriore è irrilevante ai fini delle prime tre fasi dell’analisi, poiché esso può appartenere ad un settore completamente diverso, che presenta un utilizzatore informato e una libertà dell’autore distinti. Per contro, la quarta fase, che consiste nel confrontare le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto, implica la presa in considerazione sia del disegno o modello contestato sia del disegno o modello anteriore.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che, ai fini della valutazione del carattere individuale, possono essere presi in considerazione, a determinate condizioni, i prodotti effettivamente commercializzati nei quali i disegni o modelli in conflitto sono incorporati o ai quali sono applicati. Esso precisa che i prodotti effettivamente commercializzati o il modo in cui vengono utilizzati assumono rilevanza se la rappresentazione grafica o fotografica del disegno o modello in questione non consente, di per sé, di determinare quali aspetti dello stesso siano visibili o in che modo il disegno o modello verrà percepito visivamente. Infatti, i prodotti effettivamente commercializzati possono essere presi in considerazione solo a scopo illustrativo, al fine di determinare gli aspetti visivi dei disegni o modelli. Non si può quindi prendere in considerazione un prodotto effettivamente commercializzato se il disegno o modello applicato a tale prodotto o incorporato nello stesso differisce dal disegno o modello registrato o se presenta caratteristiche non chiaramente desumibili dalla rappresentazione grafica di quest’ultimo.


1      Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6 del regolamento (CE) no 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se esso non presenta un carattere individuale, sicché l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato non differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un disegno o modello già divulgato al pubblico.