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Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2024 – Acampora e a. / Commissione

(Causa T-261/23)1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti concernenti una procedura per inadempimento avviata dalla Commissione nei confronti dell’Italia – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Obbligo di motivazione – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Roberto Acampora (Napoli, Italia) e gli altri 171 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: E. Iorio, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Burón Pérez e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione C(2023) 3436 della Commissione, del 21 maggio 2023, che ha rigettato esplicitamente la loro domanda di accesso (GestDem 2023/0263) alla lettera di costituzione in mora complementare del 15 luglio 2022 inviata alla Repubblica italiana nell’ambito della procedura di infrazione 2016/4081, vertente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa nazionale disciplinante il servizio fornito dai magistrati onorari, nonché alla risposta della Repubblica italiana del 15 dicembre 2022.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni intese all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 15 marzo 2023 che ha respinto la domanda di conferma per l’esercizio dell’accesso.

Il ricorso è respinto perché irricevibile nella parte in cui mira all’annullamento della decisione della Commissione del 27 gennaio 2023 che ha respinto la domanda iniziale di accesso.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del sig. Roberto Acampora e delle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, che sono afferenti al ricorso introduttivo e alla domanda di non luogo a statuire.

Il sig. Acampora e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle della Commissione afferenti alla domanda di adattamento del ricorso introduttivo.

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1 GU C 261 del 24.7.2023.