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Ricorso proposto il 29 febbraio 2024 – Technius/Commissione

(Causa T-134/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Technius LTD (Limassol, Ciprio) (rappresentanti: T. Bosch e T. Kraul, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione C(2023) 8844 final della Commissione, del 20 dicembre 2023, che designa Stripchat come piattaforma online di dimensioni molto grandi conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 e del principio di buona amministrazione:

la convenuta ha fondato la decisione impugnata su proprie stime in ordine al numero di destinatari attivi del servizio Stripchat della ricorrente (in prosieguo: «Stripchat»). I dati reperiti dalla convenuta da una fonte terza sono manifestamente contraddittori ed erronei. Ad esempio, in uno Stato, il numero degli utenti stimati di Stripchat è maggiore rispetto all’intera popolazione;

la convenuta ha così violato il suo obbligo di diligenza nell’esaminare in modo accurato ed imparziale tutti i fatti del caso. La convenuta non ha verificato l’accuratezza e la coerenza dei dati utilizzati, non ha indagato su evidenti indizi in ordine al fatto che i dati utilizzati non erano sufficientemente affidabili e non si è avvalso di fonti alternative prontamente disponibili per verificare la plausibilità dei dati utilizzati;

di conseguenza, la convenuta ha erroneamente ritenuto che Stripchat ha la media mensile di più di 45 milioni di destinatari attivi nell'Unione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata non precisa i fatti e le considerazioni principali su cui essa è fondata. La decisione impugnata si limita a respingere il calcolo dei destinatari attivi effettuato dalla ricorrente e indica un diverso numero di destinatari attivi, senza rivelare la fonte di tale numero o la metodologia utilizzata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del diritto di essere ascoltato, nella misura in cui alla ricorrente è stato concesso un termine irragionevolmente breve per riesaminare, verificare e replicare al numero dei destinatari attivi fornito dalla convenuta nelle constatazioni preliminari. La ricorrente non ha pertanto potuto fornire dati alternativi, diventando il diritto di essere ascoltato de facto privo di significato.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto in quanto l’articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 è privo di una definizione sufficientemente chiara, precisa e prevedibile di «numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione» e la convenuta non ha adottato un atto delegato per chiarire la metodologia che i prestatori di servizi devono utilizzare.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2 TFUE, dell’articolo 20 della Carta e del principio della parità di trattamento nella misura in cui l’incertezza giuridica su come calcolare il «numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione» induce ad un’applicazione arbitraria della soglia per designare le piattaforme online di dimensioni molto grandi, di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità nella misura in cui gli obblighi in materia di dovere di diligenza, imposti in maniera sproporzionata alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, violano i diritti fondamentali della ricorrente in quanto Stripchat non rappresenta il rischio sistemico né i danni per le piattaforme online di dimensioni molto grandi cui il regolamento 2022/2065 intende far fronte.

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1 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).