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Ricorso proposto il 14 febbraio 2024 – Dassault aviation/Commissione

(Causa T-77/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dassault aviation (Parigi, Francia) (rappresentante: E. Mignon, avvocata)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;

annullare la sezione 3.21 dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/21391 introdotta dal punto 2) dell’allegato I del regolamento 2023/24852 della Commissione Europea, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione a redigere la sezione 3.21 dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139 introdotta dal punto 2) dell’allegato I del regolamento impugnato. La ricorrente sostiene che il regolamento delegato 2023/2485 è stato adottato sul fondamento di un regolamento di base (il regolamento 2020/852, del 18 giugno 2020, denominato “regolamento sulla tassonomia”) che non poteva delegare alla Commissione il potere di includere o di escludere dalla tassonomia interi settori dell’economia.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, suddiviso in due parti, in quanto, in primo luogo, la Commissione non ha raccolto “tutte le conoscenze necessarie” prima di adottare il regolamento delegato 2023/2485 e, in secondo luogo, il regolamento impugnato è privo di qualsiasi motivazione in merito all’esclusione dalla tassonomia della fabbricazione di aeromobili d’affari.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto a causa della mancanza di una definizione di aviazione d’affari nel regolamento delegato 2023/2485.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte del regolamento delegato 2023/2485, dell’articolo 19 del regolamento sulla tassonomia che stabilisce i principi ai quali deve ispirarsi l’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione europea non ha preso in considerazione tutti i fatti pertinenti, idonei a giustificare la propria decisione.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza, in quanto il regolamento delegato 2023/2485 riserva ai costruttori di aeromobili d'affari un trattamento diverso e iniquo rispetto ai costruttori di altri aeromobili.

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1 Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1).

1 Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L, 2023/2485).