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Ricorso proposto l’8 marzo 2024 – AF/Consiglio

(Causa T-154/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : AF (rappresentanti : A. Guillerme e F. Patuelli, avvocati)

Convenuto : Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto informativo finale della ricorrente per il 2022;

ordinare al convenuto di versare alla ricorrente un importo a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali da quest’ultima subiti in relazione all’ingiustificata retrocessione nella valutazione e all’attribuzione alla stessa di giudizi ingiustificatamente bassi, importo provvisoriamente valutato ex aequo et bono in EUR 30 000, soggetto ad aumento nel corso del procedimento e produttivo di interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza fino al completo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, secondo cui il rapporto informativo della ricorrente per il 2022 è basato su considerazioni di fatto materialmente inesatte.

Al riguardo la ricorrente asserisce che il suo rapporto informativo per il 2022 si fonda su affermazioni false o errate per giustificare i giudizi a lei attribuiti. Dagli elementi di prova forniti dalla ricorrente, le considerazioni del valutatore che figurano nel rapporto informativo di quest’ultima risulterebbero basate su diverse errate constatazioni di fatto.

Secondo motivo, secondo cui il rapporto informativo finale è viziato da errori manifesti di valutazione.

In base agli elementi di prova forniti dalla ricorrente, le conclusioni del valutatore non potrebbero essere considerate né accurate né coerenti. Infatti, esse sarebbero del tutto prive di plausibilità, in particolare in relazione agli elementi di prova prodotti per giustificare i bassi giudizi attribuiti alla ricorrente.

Terzo motivo, con cui è dedotta la violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata e il principio di buona amministrazione.

La ricorrente è stata privata dell’opportunità di conoscere i fatti specifici dedotti che hanno condotto il suo valutatore ad abbassare i suoi giudizi, e di esporre i propri argomenti. In uno scenario controfattuale, ella sarebbe stata in grado di dimostrare che, come rilevato nel secondo motivo di ricorso, le constatazioni di fatto realizzate erano del tutto erronee e avrebbe avuto, auspicabilmente, la possibilità di convincere il suo valutatore a modificare la valutazione nei suoi confronti prima che divenisse definitiva.

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